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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12498/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda la trattenuta operata in busta paga dal Ministero nei confronti di una dirigente scolastica collocata fuori ruolo e destinata all'estero, con riferimento alla retribuzione di posizione per il periodo 29/12/2014-31/8/2020. In primo grado la lavoratrice aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta e la restituzione di quanto decurtato, sostenendo che non le fosse stata corrisposta la retribuzione di posizione, sia nella parte fissa sia nella parte variabile. Il Tribunale aveva accolto la domanda. Il Ministero aveva appellato sostenendo che, per i dirigenti scolastici inviati all'estero, l'art. 48 CCNL riconosce solo la parte fissa della retribuzione di posizione, non anche la quota variabile. La Corte d'appello, aderendo a questa tesi, aveva riformato integralmente la decisione di primo grado e respinto la domanda. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con i primi due motivi, violazione degli artt. 324 e 346 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., nonché dei canoni di interpretazione della domanda, sostenendo che l'appello ministeriale investiva solo il capo relativo alla parte variabile e non quello, accolto in primo grado, relativo alla parte fissa; inoltre ha denunciato omesso esame del fatto decisivo della decurtazione anche della parte fissa della retribuzione di posizione. Ha rinunciato ai motivi dal terzo al sesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse i restanti motivi. Ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva rigettato integralmente la domanda, rilevando che il capo della sentenza di primo grado relativo alla debenza della retribuzione di posizione, parte fissa, non era stato specificamente impugnato e quindi era coperto da giudicato interno. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando che sulla debenza della retribuzione di posizione, parte fissa, vi era giudicato interno, ferma nel resto la sentenza impugnata. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per l'accoglimento solo parziale della domanda e per l'oggettiva incertezza del quadro normativo.

Norme richiamate

  • artt. 324 e 346 c.p.c.

    La Corte richiama le norme sul giudicato interno e sui capi della sentenza non specificamente impugnati, affermando che il giudice d'appello non può riformare anche la parte della decisione non devoluta con l'impugnazione.

  • art. 2909 c.c.

    La decisione ribadisce che il capo di sentenza non impugnato si consolida in giudicato interno e vincola il giudizio successivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale del primo motivo, dedotto per violazione di legge e dei canoni interpretativi della domanda.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È stato il parametro formale del secondo motivo, dedotto per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 48 CCNL 2006-2009 Area V dirigenza scolastica

    La norma è richiamata nella ricostruzione della tesi ministeriale circa la spettanza, per il servizio all'estero, della sola parte fissa della retribuzione di posizione.

  • art. 56 CCNL 2006-2009 Area V dirigenza scolastica

    È richiamato come parametro di riferimento per la misura della parte fissa della retribuzione di posizione.

  • artt. 52 CCNL e 657-658 d.lgs. n. 297/1994

    Sono richiamati nella motivazione del primo giudice come base della spettanza del trattamento economico collegato al servizio all'estero.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte precisa di poter esaminare direttamente gli atti processuali in presenza di un error in procedendo, trattandosi di verifica del fatto processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la riforma della sentenza di primo grado può riguardare soltanto i capi effettivamente e specificamente impugnati; i capi non devoluti restano coperti da giudicato interno e non possono essere travolti dal giudice del gravame.
  • Quando è denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti processuali per verificare il contenuto della domanda, dei motivi di appello e l'effettiva estensione della devoluzione.
  • Se l'appello censura solo una componente di un credito riconosciuto in primo grado, il giudice di secondo grado non può rigettare integralmente la domanda includendo anche la parte non contestata, la quale rimane coperta da giudicato interno.
  • L'omesso rilievo del giudicato interno su un capo di sentenza integra errore censurabile in cassazione e può condurre alla cassazione della decisione impugnata con decisione nel merito ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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