Cassazione Civile, Ordinanza n. 13981/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2011, emesso per omessa dichiarazione e omesso versamento in relazione ad alcune aree edificabili in possesso della contribuente. Davanti alla Commissione tributaria regionale l’associazione aveva censurato l’atto sostenendo che fosse invalido per mancanza di firma autografa, sostituita da firma a stampa, e per la mancata indicazione della fonte dei dati nell’atto o comunque nel provvedimento richiamato. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 1, comma 87, L. n. 549/1995, sostenendo che la norma consente la sostituzione della firma autografa solo se, oltre al nominativo del funzionario responsabile, sia indicata anche la fonte dei dati in un apposito provvedimento dirigenziale, con conseguente nullità dell’atto se tale indicazione manca o non sia rinvenibile direttamente nell’avviso; ha inoltre contestato la lettura della sentenza di merito, ritenuta erroneamente permissiva rispetto all’omissione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice regionale non avesse affatto considerato irrilevante la fonte dei dati, ma avesse soltanto escluso che la sua mancata indicazione nello stesso atto impugnato determinasse invalidità dell’avviso, potendo tale indicazione risultare da altro provvedimento dell’ente. Ha inoltre osservato che il motivo non si confrontava in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che la dedotta omissione riguardava la provenienza e attendibilità dei dati, non la paternità dell’atto o la sua riferibilità al Comune, aspetto che era comunque pacifico. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva dell’intimato; è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per censurare l’erronea applicazione dell’art. 1, comma 87, L. n. 549/1995.
art. 1, comma 87, L. 28 dicembre 1995, n. 549
La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonchè la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale
La firma autografa può essere sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del responsabile negli atti automatizzati; nome del responsabile e fonte dei dati devono risultare in un apposito provvedimento dirigenziale, ma la norma non impone che tali indicazioni siano contenute nello stesso atto impositivo né che la loro mancanza nell’avviso comporti di per sé nullità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Negli atti di accertamento tributario formati mediante sistemi informativi automatizzati, la firma autografa può essere validamente sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, purché il nominativo e la fonte dei dati risultino da un apposito provvedimento dirigenziale dell’ente.
- La mancata indicazione della fonte dei dati nell’avviso di accertamento non determina automaticamente la nullità dell’atto se tale indicazione è reperibile in un altro provvedimento dell’amministrazione, non essendo richiesta dalla norma la concentrazione di tutti gli elementi in un unico documento.
- La censura di legittimità deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: non è sufficiente riproporre la tesi già sostenuta in appello senza confutare il punto decisivo posto a base della decisione.
- L’eventuale omissione relativa alla fonte dei dati incide, al più, sulla provenienza o attendibilità dei dati utilizzati, ma non sulla paternità dell’atto quando la sua riferibilità all’ente impositore sia pacifica e univoca.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13884/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13885/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13886/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13887/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13888/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13889/2024 del 20/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →