Cassazione Civile, Ordinanza n. 25338/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società bancaria aveva impugnato in cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato l'opposizione contro una sanzione amministrativa di euro 70.000 irrogata dalla Consob ex art. 193 TUF per violazione dell'art. 114, comma 5, TUF. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma prima della decisione la ricorrente ha rinunciato al ricorso principale con atto ritualmente sottoscritto. La Consob ha accettato la rinuncia mediante atto di adesione ex art. 391, comma 4, c.p.c., sottoscritto dal legale rappresentante e dai difensori.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e della relativa accettazione da parte della resistente, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. In conseguenza dell'estinzione, la Corte ha escluso la pronuncia sulle spese in applicazione dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre precisato che non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente.
Norme richiamate
norma sanzionatoria richiamata come base della sanzione amministrativa irrogata alla banca
disposizione la cui violazione ha fondato la sanzione amministrativa oggetto di opposizione
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio e impedisce la pronuncia sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica nei casi di estinzione del giudizio, poiché la norma opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese processuali.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente è norma eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche nell'ipotesi di estinzione del giudizio.
- Le disposizioni che prevedono oneri aggiuntivi o conseguenze sanzionatorie processuali non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
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