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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04856/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007 e 2008, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un maggior reddito in applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di indici di capacità contributiva riconducibili al c.d. redditometro. La contribuente aveva impugnato gli atti e la C.T.R. Lombardia aveva accolto solo in parte l’appello. In Cassazione la contribuente deduceva, con il primo motivo, omesso esame e motivazione perplessa in relazione al mancato rilievo dato ai redditi del coniuge convivente, ritenuti idonei a giustificare il tenore di vita familiare e le spese contestate; sosteneva inoltre che il coniuge non era stato destinatario di alcun accertamento. Con il secondo motivo lamentava l’omesso esame di fatti decisivi, indicando: l’incasso di euro 47.000 per la vendita di un veicolo; un preteso errore nel calcolo delle spese di mantenimento della casa di Arzachena; la titolarità solo al 95% dell’immobile di Nova Milanese e non per l’intero. L’Agenzia, con ricorso incidentale, censurava la sentenza d’appello per nullità motivazionale, poiché la C.T.R. aveva ridotto del 50% le spese di mantenimento degli immobili senza esplicitare alcuna ragione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale della contribuente, ritenendo infondati o inammissibili i motivi proposti: il reddito del coniuge era stato comunque esaminato dalla C.T.R. e, secondo la Corte, non era sufficiente a giustificare le spese; inoltre la doglianza relativa alla casa di Arzachena non riguardava un fatto storico decisivo dedotto nei gradi di merito ed era comunque carente di specificità. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, rilevando che la riduzione del 50% delle spese per il mantenimento degli immobili era stata operata senza motivazione, integrando un’anomalia motivazionale idonea a tradursi in vizio di legge costituzionalmente rilevante. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel redditometro il reddito o le risorse del nucleo familiare possono essere valorizzati solo se il contribuente dimostra, con prova contraria specifica, la disponibilità concreta di tali risorse, la loro entità e la loro durata nel tempo, in modo da collegarle alle spese contestate.
  • La deduzione di un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un preciso fatto storico decisivo, già oggetto di discussione nel merito; non basta contestare la valutazione complessiva delle prove o proporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La mancata motivazione su una riduzione percentuale di spese operate in appello integra un vizio denunciabile in cassazione quando la statuizione risulti priva di qualsiasi spiegazione, configurando un’anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.
  • Chi deduce in cassazione l’omesso esame di un elemento fattuale deve rispettare un onere di specificità e autosufficienza particolarmente rigoroso, indicando dove il fatto sia stato allegato, discusso e documentato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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