Cassazione Civile, Ordinanza n. 04856/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007 e 2008, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un maggior reddito in applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di indici di capacità contributiva riconducibili al c.d. redditometro. La contribuente aveva impugnato gli atti e la C.T.R. Lombardia aveva accolto solo in parte l’appello. In Cassazione la contribuente deduceva, con il primo motivo, omesso esame e motivazione perplessa in relazione al mancato rilievo dato ai redditi del coniuge convivente, ritenuti idonei a giustificare il tenore di vita familiare e le spese contestate; sosteneva inoltre che il coniuge non era stato destinatario di alcun accertamento. Con il secondo motivo lamentava l’omesso esame di fatti decisivi, indicando: l’incasso di euro 47.000 per la vendita di un veicolo; un preteso errore nel calcolo delle spese di mantenimento della casa di Arzachena; la titolarità solo al 95% dell’immobile di Nova Milanese e non per l’intero. L’Agenzia, con ricorso incidentale, censurava la sentenza d’appello per nullità motivazionale, poiché la C.T.R. aveva ridotto del 50% le spese di mantenimento degli immobili senza esplicitare alcuna ragione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale della contribuente, ritenendo infondati o inammissibili i motivi proposti: il reddito del coniuge era stato comunque esaminato dalla C.T.R. e, secondo la Corte, non era sufficiente a giustificare le spese; inoltre la doglianza relativa alla casa di Arzachena non riguardava un fatto storico decisivo dedotto nei gradi di merito ed era comunque carente di specificità. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, rilevando che la riduzione del 50% delle spese per il mantenimento degli immobili era stata operata senza motivazione, integrando un’anomalia motivazionale idonea a tradursi in vizio di legge costituzionalmente rilevante. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973
consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva.
art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973
quando il contribuente deduce che la spesa derivi da risorse non reddituali del nucleo familiare, è onerato di provare la disponibilità, l’entità e la durata del possesso di tali risorse, producendo documenti idonei a far emergere elementi sintomatici della loro utilizzazione o della loro potenziale utilizzazione.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
il vizio è ravvisabile quando la sentenza sia affetta da anomalia motivazionale tale da tradursi in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per assenza della motivazione in sé.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
il sindacato di legittimità riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e risultante dagli atti o dalla sentenza.
art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato processuale da cui esso risulta.
art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in funzione dell’autosufficienza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel redditometro il reddito o le risorse del nucleo familiare possono essere valorizzati solo se il contribuente dimostra, con prova contraria specifica, la disponibilità concreta di tali risorse, la loro entità e la loro durata nel tempo, in modo da collegarle alle spese contestate.
- La deduzione di un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un preciso fatto storico decisivo, già oggetto di discussione nel merito; non basta contestare la valutazione complessiva delle prove o proporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La mancata motivazione su una riduzione percentuale di spese operate in appello integra un vizio denunciabile in cassazione quando la statuizione risulti priva di qualsiasi spiegazione, configurando un’anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.
- Chi deduce in cassazione l’omesso esame di un elemento fattuale deve rispettare un onere di specificità e autosufficienza particolarmente rigoroso, indicando dove il fatto sia stato allegato, discusso e documentato.
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