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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18532/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la condanna del Tribunale di Gorizia. Gli imputati erano stati condannati per aver sottratto fraudolentemente circa 27.000 kg di prodotto petrolifero all'accertamento e pagamento dell'accisa (art. 110 c.p., art. 40 co.1 lett. b) e co.4 del D.lgs. 504/1995 in relazione all'art.10) e per aver trasportato per l'immissione al consumo sul territorio italiano tale prodotto senza la prescritta documentazione (art. 110 c.p., artt. 49 e 40 del D.lgs. 504/1995). I ricorrenti deducono vizi di motivazione, mancata prova della qualità del prodotto, mancata perizia richiesta dalla difesa, inesistenza del dolo per mancanza di conoscenze tecniche, errata qualificazione del ruolo di Vidic (definito mero passeggero) e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; chiedono l'assoluzione ex art. 530 co.2 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello che ha valorizzato plurime e convergenti analisi di laboratorio (anche dell'Agenzia delle Dogane), le osservazioni visive e olfattive del personale esperto, e dichiarazioni testimoniali che confermavano l'uso del liquido da parte dei vigili del fuoco per fini di autotrazione. Le analisi difensive sono state ritenute analisi aggiuntive non idonee a sovvertire l'accertamento decisivo. La Corte ha condiviso la valutazione secondo cui l'entità del quantitativo e il valore economico del carico rendevano improbabile che conducenti totalmente ignari fossero incaricati del trasporto. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato. Sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali e il versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre la Corte ha applicato la dichiarazione di inammissibilità

Norme richiamate

  • Codice penale, articolo 110

    Richiamato per configurare il concorso nel reato tra più soggetti coinvolti nel furto e nel trasporto illecito di prodotto petrolifero

  • D.lgs. 504/1995, articolo 40 comma 1 lett. b) e comma 4

    Norme in materia di accisa: applicate per l’ipotesi di sottrazione al pagamento dell'accisa e per la responsabilità relativa alla documentazione mancante

  • D.lgs. 504/1995, articolo 10

    Riferimento normativo collegato alla qualificazione del prodotto e alle disposizioni sull'accisa; richiamato per legare le violazioni all'imposizione fiscale

  • D.lgs. 504/1995, articolo 49

    Norma richiamata con riguardo al trasporto per l'immissione al consumo senza la prescritta documentazione

  • Codice di procedura penale, articolo 606 comma 1 lett. d)

    Richiamato in relazione ai motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione/travisamento della prova)

  • Codice di procedura penale, articolo 530 comma 2

    Norma invocata dai ricorrenti per chiedere l'assoluzione in assenza di prove sufficienti; la Corte ha ritenuto invece sussistenti prove adeguate

  • Codice di procedura penale, articolo 616

    Applicato per l'obbligo di condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000

    Citate in relazione ai criteri per l'imposizione della somma in favore della Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • La valutazione complessiva e convergente di più prove tecniche e testimoniali prevale su analisi difensive isolate se queste ultime sono caratterizzate come "aggiuntive" rispetto all'analisi determinante
  • La presenza di indizi sul valore e sulla quantità della merce può supportare il ragionevole convincimento che i soggetti coinvolti conoscessero o potessero agevolmente conoscere la natura illecita o la rilevanza fiscale del carico
  • La qualificazione formale di un soggetto come "meramente passeggero" non esclude la sua responsabilità se elementi di fatto indicano un ruolo operativo o una connessione con l'organizzazione del trasporto
  • La mancata richiesta o effettuazione di perizia disposta dalla difesa non è automaticamente risolutiva: il giudice può ritenere sufficienti le analisi tecniche già svolte se sono coerenti e affidabili
  • Le censure di tipo motivazionale in cassazione richiedono la dimostrazione di illogicità manifesta; valutazioni dettagliate e coerenti in primo e secondo grado sono difficili da superare in sede di legittimità
  • In caso di ricorso ritenuto inammissibile la parte soccombente può essere condannata alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende, specie se non è dimostrata la colpa grave nella proposizione del ricorso

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