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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17980/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un architetto iscritto all'albo dal 1980 e alla cassa per periodi di attività libero-professionale con oltre venti anni di contribuzione ha impugnato il diniego di ricalcolo della pensione di vecchiaia secondo il previgente art. 17 del regolamento generale di previdenza e con integrazione al minimo. La controversia nasce dalla modifica introdotta dal Nuovo Regolamento Generale di Previdenza INARCASSA 2012, che ha unificato il trattamento di vecchiaia e ha previsto, per gli iscritti con contribuzione anteriore al 29 gennaio 1981, la conservazione del precedente regime solo se i requisiti di età e contribuzione fossero maturati entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento. Il ricorrente sosteneva che tale disciplina violasse il principio del pro-rata temporis, la gradualità, il legittimo affidamento, gli artt. 2, 3 e 38 Cost., la Carta di Nizza, la direttiva 2000/78/CE, il d.lgs. 509/1994 e le norme civilistiche sulla correttezza e sull’onere della prova. Con il secondo motivo lamentava il mancato esame della domanda subordinata di risarcimento del danno, fondata sulle rassicurazioni che la cassa avrebbe fornito in passato circa il futuro riconoscimento del trattamento poi negato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la posizione previdenziale dell'iscritto, sino alla maturazione dei requisiti di legge, integra una aspettativa tutelata ma non un diritto soggettivo già consolidato alla pensione secondo il regime previgente. Ha precisato che il principio del pro-rata non opera in modo assoluto e automatico su ogni riforma previdenziale, ma solo nei limiti in cui la legge o il regolamento lo prevedano e lo modulino; nel caso concreto, la modifica dell'art. 32.1 del regolamento INARCASSA 2012 è stata considerata legittima, così come la disciplina transitoria che ha salvaguardato i soggetti prossimi al compimento dei 65 anni. Da ciò la Corte ha escluso la nullità della disposizione regolamentare e, in assenza di un diritto soggettivo al trattamento previgente o di una condotta illecita dell'ente, ha escluso anche ogni presupposto per il risarcimento del danno. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    principio del pro-rata temporis

    La Corte afferma che il principio del pro-rata non ha portata assoluta e automatica; opera nei limiti in cui la legge o il regolamento lo preveda e ne moduli l'incidenza, in un bilanciamento con l'equilibrio finanziario e la sostenibilità del sistema previdenziale.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    È richiamato come norma che ha reso più flessibile il richiamo al pro-rata, passando dal "rispetto" a un mero "tener conto" del principio.

  • art. 38 Cost.

    Garantisce il diritto a pensione, ma non cristallizza in modo rigido la misura o i presupposti del trattamento previdenziale, che possono essere riformati nel rispetto degli equilibri del sistema.

  • art. 2 Cost.

    Viene valorizzato quale fondamento della solidarietà e della sostenibilità nel tempo dei costi previdenziali e degli equilibri intergenerazionali.

  • art. 3 Cost.

    È invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazioni della disciplina transitoria o della scelta regolamentare dell'ente.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri di correttezza, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'illegittimità della disciplina previdenziale.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla buona fede nell'esecuzione del rapporto, senza che la Corte vi ricolleghi una violazione dell'ente.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente sul piano dell'onere della prova, ma senza rilievo decisivo nel rigetto.

  • d.lgs. n. 509/1994

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimità della riforma previdenziale, senza accoglimento.

  • Carta di Nizza

    Invocata dal ricorrente, ma non ritenuta idonea a scalfire la legittimità della disciplina regolamentare contestata.

  • Direttiva 2000/78/CE

    Richiamata dal ricorrente, senza che la Corte ne ricavi un divieto alla riforma in esame.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel sistema previdenziale, prima della maturazione dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile, l'iscritto vanta una aspettativa tutelata e non un diritto soggettivo intangibile al trattamento secondo le regole previgenti.
  • Il principio del pro-rata temporis non è un criterio assoluto di cristallizzazione della disciplina pensionistica: esso opera solo nei limiti in cui la normativa lo preveda e ne determini la portata nella riforma.
  • Le riforme dei regimi previdenziali possono incidere anche sui requisiti di accesso alle prestazioni, purché rispettino i limiti normativi, prevedano se del caso misure transitorie e siano coerenti con l'equilibrio finanziario del sistema e con la solidarietà intergenerazionale.
  • Il diritto costituzionale alla pensione tutela l'accesso alla prestazione, ma non impedisce interventi che modifichino in modo non irragionevole i presupposti e la misura del trattamento.
  • La domanda risarcitoria fondata sulla mancata erogazione di un trattamento previdenziale presuppone la prova di una condotta dell'ente contraria ai propri obblighi istituzionali; se la disciplina applicata è legittima, manca il fatto illecito fonte di danno.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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