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Sentenza

Sentenza n. 4126/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa tutela cautelare, del provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso sul rilasciato in favore del ricorrente in data 03/05/2023 e del diniego dell'autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Napoli in data 25/08/2025 e notificato in pari data.

Giustizia amministrativa202505759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro e diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 25 agosto 2025 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta al lavoro rilasciato il 3 maggio 2023 e ha negato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La revoca era motivata dalla mancata presentazione di documenti del datore di lavoro, del certificato o della ricevuta relativa all’idoneità alloggiativa, dell’asseverazione prevista dalla normativa, della documentazione sulla indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale e dalla mancata trasmissione del contratto di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso, nonché dalla mancata adesione del datore di lavoro alla convocazione per la sottoscrizione del contratto. Il ricorrente ha sostenuto che il mancato perfezionamento della procedura fosse imputabile esclusivamente alla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, che l’amministrazione avesse convocato tardivamente le parti e che non fosse corretto far ricadere sul lavoratore omissioni del datore. Ha richiamato la giurisprudenza, la circolare ministeriale del 20 agosto 2007 e la prassi di altri Sportelli Unici, sostenendo che avrebbe dovuto essergli rilasciato un permesso per attesa occupazione. L’amministrazione ha sostenuto che il sistema introdotto dall’art. 42 del d.l. n. 73/2022 prevede la revoca del nulla osta quando, dopo l’ingresso, non risultino soddisfatti i requisiti o non si perfezioni il contratto di soggiorno; il permesso per attesa occupazione presupporrebbe invece un rapporto di lavoro già instaurato e successivamente cessato. Nel giudizio il ricorrente ha inoltre contestato il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deducendo l’impossibilità di produrre documentazione fiscale italiana e la mancata disponibilità, presso l’autorità consolare bengalese, delle attestazioni sui redditi esteri.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 configuri un potere tendenzialmente vincolato, consentendo il rilascio del nulla osta prima dell’acquisizione degli elementi ostativi e prevedendo che al successivo accertamento negativo consegua la revoca del nulla osta e del visto. Il Collegio ha tuttavia ribadito l’orientamento secondo cui la revoca non può operare automaticamente quando il mancato perfezionamento sia imputabile al datore di lavoro, il lavoratore non sia rimasto inerte e dimostri, prima della revoca, di avere instaurato un rapporto di lavoro con un diverso datore, comprovando così un’effettiva integrazione sociale. Nel caso concreto, però, il ricorrente non aveva allegato né documentato sopravvenienze utili al rilascio di un titolo di soggiorno, in particolare un rapporto di lavoro con altro datore instaurato prima della revoca. La mera mancata instaurazione del rapporto originario, anche se imputabile al datore, non è stata ritenuta sufficiente a fondare il diritto al permesso per attesa occupazione, poiché l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e poi cessato. La circolare ministeriale del 2007 non è stata ritenuta applicabile, sia perché non può derogare alla legge, sia perché riferita a un diverso sistema procedimentale, anteriore all’introduzione dei controlli posticipati previsti dal d.l. n. 73/2022. Il TAR ha inoltre confermato il diniego del patrocinio a spese dello Stato: per i redditi esteri lo straniero deve produrre la certificazione dell’autorità consolare o, in caso di impossibilità, una dichiarazione sostitutiva nei limiti indicati dalla Corte costituzionale; nella fattispecie non era stata dimostrata l’impossibilità di ottenere la certificazione né era stata provata almeno la richiesta all’autorità consolare. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    consegue la revoca del nulla osta e del visto

    La disposizione consente il rilascio del nulla osta anche prima dell’acquisizione degli elementi ostativi e prevede la revoca quando tali elementi siano successivamente accertati; il potere è tendenzialmente vincolato.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone, secondo il giudice, un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e poi cessato; non è sufficiente la mancata instaurazione del rapporto originario.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La mancata trasmissione del contratto di soggiorno allo Sportello Unico entro il termine previsto costituisce, nel sistema applicato dal giudice, presupposto della revoca del nulla osta.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È richiamato quale fondamento, insieme ai principi di buona fede, affidamento, ragionevolezza e proporzionalità, della necessità di considerare la situazione del lavoratore incolpevole quando il mancato perfezionamento sia imputabile al datore e siano intervenute sopravvenienze lavorative.

  • art. 79, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato

    La certificazione consolare sui redditi esteri è richiesta per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; in caso di difficoltà, è comunque esigibile almeno la prova di avere richiesto tale certificazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Base normativa richiamata per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel sistema di ingresso per lavoro disciplinato dall’art. 42 del d.l. n. 73/2022, il rilascio del nulla osta può precedere i controlli sui requisiti; qualora tali controlli abbiano esito negativo o non si perfezioni il contratto di soggiorno nei termini previsti, la revoca del nulla osta costituisce esercizio di un potere tendenzialmente vincolato.
  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario, anche quando sia imputabile esclusivamente a quest’ultimo, non fonda di per sé il diritto dello straniero al permesso di soggiorno per attesa occupazione, che presuppone un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e successivamente cessato.
  • La revoca del nulla osta non può tuttavia operare automaticamente quando il mancato perfezionamento sia imputabile al datore, il lavoratore non sia rimasto inerte e dimostri di avere instaurato, prima della revoca, un rapporto di lavoro con un diverso datore, così comprovando una sopravvenienza rilevante e un’effettiva integrazione sociale.
  • Una circolare ministeriale non può derogare alla disciplina legislativa sopravvenuta e non è applicabile a un sistema procedimentale strutturalmente diverso, nel quale i controlli sui requisiti datoriali siano posticipati alla fase successiva all’ingresso del lavoratore.
  • Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea deve produrre la certificazione dell’autorità consolare sui redditi esteri oppure, ove ne dimostri l’impossibilità, la dichiarazione sostitutiva ammessa dalla giurisprudenza costituzionale; non è sufficiente allegare genericamente la difficoltà di ottenere la certificazione, essendo almeno esigibile la prova di averla richiesta all’autorità consolare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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