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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17392/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da tre ordini di acquisto di strumenti finanziari eseguiti nell'ambito di un contratto di prestazione di servizi di investimento. Il tribunale aveva respinto le domande dell'investitore; la corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che l'intermediario avesse violato gli obblighi informativi e disponendo la risoluzione degli ordini con condanna alla restituzione delle somme investite. La banca ha proposto ricorso principale con quattro motivi: ha sostenuto che gli ordini di borsa non hanno natura contrattuale e non possono essere risolti; che la risoluzione per inadempimento non sarebbe il rimedio corretto per violazioni antecedenti all'esecuzione dell'ordine, eventualmente rilevanti solo come vizi del consenso; che la corte territoriale aveva pronunciato ultra/extra petita condannando alla restituzione senza specifica domanda; e che gli obblighi informativi sarebbero stati invece assolti, essendo sufficiente la documentazione sottoscritta e la profilatura del cliente, oltre alla prova testimoniale offerta. L'investitore ha resistito e proposto ricorso incidentale con tre motivi: ha contestato il rigetto della nullità del contratto quadro e degli ordini per mancata indicazione della facoltà di recesso nelle operazioni concluse fuori sede; ha dedotto omessa pronuncia su un fatto decisivo relativo alla dedotta impugnazione del contratto quadro; ha censurato la qualificazione del danno da inadempimento come obbligazione di valuta e non di valore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, affermando che il diritto di recesso ex art. 30 t.u.f. e la correlata nullità per mancata previsione della clausola di recesso si applicano anche alle vendite fuori sede eseguite in forza di un servizio di investimento diverso dal collocamento, compresa la mera negoziazione di titoli su ordine del cliente, quando ricorra la medesima esigenza di tutela. È stato dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale perché non aderente alla decisione impugnata; il terzo motivo incidentale e l'intero ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza di appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    Invocato dalla banca per escludere la risoluzione degli ordini di borsa; la Corte non accoglie questa impostazione perché il decisum si fonda sul diverso tema della nullità per mancata clausola di recesso nelle operazioni fuori sede.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare un asserito vizio di ultrapetizione nella condanna alla restituzione; la censura resta assorbita per l'accoglimento del ricorso incidentale sul primo motivo.

  • art. 21 t.u.f.

    Richiamato dalla banca come fonte degli obblighi informativi dell'intermediario; la Corte non si pronuncia nel merito del motivo principale perché assorbito.

  • art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamato dalla banca per sostenere l'avvenuto adempimento degli obblighi informativi; il motivo resta assorbito.

  • art. 30 t.u.f.

    Il diritto di recesso del sesto comma e la nullità del settimo comma si applicano, secondo la Corte, non solo al collocamento, ma anche alla negoziazione e alla raccolta di ordini fuori sede quando ricorra la stessa esigenza di tutela.

  • art. 56 quater, comma 1, d.l. n. 69/2013

    La Corte esclude che la disposizione consenta di inferire l'inapplicabilità dello ius poenitendi ai contratti stipulati prima del 1 settembre 2013; essa vale come disciplina per i contratti successivi, senza escludere la precedente operatività della tutela secondo la giurisprudenza consolidata.

  • art. 1, comma 5, lett. a), t.u.f.

    Richiamato nel ragionamento sull'estensione dello ius poenitendi alle varie tipologie di servizi di investimento, ma non come base per restringere la tutela.

  • art. 1223 c.c.

    Censurato nel terzo motivo incidentale sulla qualificazione del danno come obbligazione di valore; motivo assorbito.

  • art. 1224 c.c.

    Censurato nel terzo motivo incidentale; motivo assorbito.

  • art. 1282 c.c.

    Censurato nel terzo motivo incidentale; motivo assorbito.

  • art. 1284 c.c.

    Censurato nel terzo motivo incidentale; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Il diritto di recesso previsto per le operazioni fuori sede dagli strumenti finanziari si applica non solo al collocamento, ma anche alle operazioni di mera negoziazione o raccolta ordini eseguite fuori sede, se sussiste la medesima esigenza di protezione dell'investitore.
  • La nullità per mancata indicazione della facoltà di recesso opera anche nei contratti di investimento diversi dal collocamento quando la stipulazione fuori sede renda necessaria la tutela rafforzata predisposta dall'art. 30 t.u.f.
  • Una norma sopravvenuta che disciplini espressamente i contratti conclusi dopo una certa data non può essere letta, senza una chiara previsione, come esclusione della disciplina tutelante già riconosciuta dalla giurisprudenza per i contratti anteriori.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'accoglimento di un motivo che investe la questione preliminare di validità del contratto o dell'ordine può assorbire le ulteriori censure, comprese quelle sulla risoluzione per inadempimento, sugli obblighi informativi e sulla quantificazione delle conseguenze economiche.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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