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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26268/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravante numero persone >10). La ricorrente ha dedotto: (1) illegittima compressione del diritto di difesa per mancata messa a disposizione dei supporti contenenti le intercettazioni richiesti tempestivamente; (2) nullità/inutilizzabilità delle captazioni per carenza motivazionale dei decreti autorizzativi e delle proroghe (omissis nelle motivazioni); (3) vizi di motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere, con richiamo all'incensuratezza dell'indagata e alla cessazione di condotte nel 2019.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (lesione del diritto di difesa per mancata disponibilità dei file audio) ritenendolo assorbente dei restanti motivi. Ha constatato che la richiesta della difesa, formulata in prossimità dell'udienza di riesame e motivata dall'urgenza, non era intempestiva e che l'Ufficio non aveva fornito riscontro né provveduto con la dovuta sollecitudine alla consegna delle copie digitali. La violazione ha costituito una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art.178, lett. c), c.p.p., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale del riesame per nuovo esame. La Corte ha precisato che tale violazione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle captazioni (il che sarebbe rimediabile solo secondo art.271 c.p.p.), ma impone la rinnovazione del giudizio di riesame. Ha inoltre disposto gli adempimenti ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. (per la posizione cautelare dell'indagata).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma sostanziale che disciplina il reato di traffico di sostanze stupefacenti e le aggravanti applicate nell'imputazione (numero persone superiore a dieci).

  • codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    Prevede la nullità di ordine generale a regime intermedio; applicata per la mancata consegna o per il ritardo ingiustificato del pubblico ministero nell'agevolare l'accesso alle registrazioni, con conseguente annullamento e rinvio del provvedimento impugnato.

  • codice di procedura penale, art. 309

    Disciplina il procedimento camerale per il riesame delle misure cautelari e la necessità di contemperare la rapidità del procedimento con il diritto della difesa; contempla la possibilità di chiedere rinvio dell'udienza (art.309, comma 9-bis) nel caso di oggettiva necessità di completare l'esame probatorio.

  • codice di procedura penale, artt. 271 e 267

    Riguardano l'inutilizzabilità delle registrazioni e i vizi dei decreti autorizzativi; la Corte distingue tra la nullità che rende inutilizzabili le captazioni (art.271, comma 1) e la nullità intermedia per mancata consegna al difensore (art.178, lett. c).

  • codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    Criteri per l'applicazione della custodia cautelare in carcere (esigenze cautelari); la difesa contestava l'attualità e proporzionalità di tali esigenze.

  • Costituzione, art. 111

    Principio del giusto processo e del diritto di difesa, richiamato in relazione alla necessità che l'imputato conosca le registrazioni su cui si fonda la misura per poter esercitare efficacemente i rimedi difensivi.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 338/2008

    l'interesse costituzionalmente protetto (…) di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali

    Riconosce l'interesse del soggetto indagato a conoscere le registrazioni utilizzate per misure cautelari, principio che impone modalità operative per garantire il diritto di difesa anche nel procedimento di riesame.

  • Sezioni Unite, sent. n. 20300 del 22/04/2010 (Lasala)

    non si versa in ipotesi in cui non siano stati prodotti al G.I.P. atti che egli, quindi, non ha potuto valutare; ... Si tratta, invece, solo di consentire di verificare, a richiesta ed eventuale contestazione di parte, la effettiva corrispondenza del contenuto cartaceo a quello auditivo, il che, ovviamente, presuppone che la parte sia posta in condizione di eventualmente proporre quella richiesta e quelle contestazioni

    Stabilisce la possibilità per la difesa di verificare la corrispondenza tra trascrizioni e registrazioni audio e che il diritto difensivo deve essere concretamente esercitabile anche nel procedimento di riesame.

  • disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Prevede gli adempimenti amministrativi da compiere in caso di applicazione di misure cautelari, richiamati dalla Corte in relazione allo stato detentivo dell'indagata.

Massime di principio

  • La difesa deve richiedere l'accesso e la copia delle intercettazioni il prima possibile, motivandone l'urgenza in relazione ai ristretti termini del procedimento di riesame; la tempestività è valutata anche alla luce dei tempi tecnici necessari per l'estrazione delle copie.
  • Il pubblico ministero ha l'obbligo di agevolare e provvedere con sollecitudine alla messa a disposizione dei file audio richiesti, considerata la relativa semplicità tecnica delle copie digitali e i tempi brevi del procedimento cautelare; il mancato o ritardato adempimento può determinare annullamento dell'atto impugnato per nullità intermedia (art.178, lett. c).
  • La mancata consegna delle registrazioni non produce automaticamente l'inutilizzabilità delle captazioni in tutto il procedimento (sanzione più grave prevista dall'art.271 c.p.p.), ma configura comunque un vizio idoneo ad annullare e rinviare il giudizio di riesame quando pregiudichi il diritto di difesa.
  • Se la difesa non riesce a completare l'esame del materiale per oggettive impedimenta tecniche o per inerzia della controparte, è opportuno chiedere il rinvio dell'udienza camerale ex art.309 (comma 9-bis) per evitare pregiudizi processuali.
  • Nel valutare la proporzionalità della misura cautelare il giudice deve considerare l'attualità delle esigenze cautelari, l'incensuratezza dell'indagato e il tempo trascorso dai fatti; la mancanza di riscontri a dichiarazioni di collaboratori o il loro alone di genericità può indebolire l'attualità delle esigenze cautelari.
  • Quando i provvedimenti autorizzativi alle intercettazioni contengono omissis che impediscono la verifica delle ragioni della compressione della privacy, la difesa può dedurne la nullità o l'illegittimità delle captazioni; tuttavia tali censure richiedono un esame puntuale e possono non essere decisive se prevale il vizio procedurale relativo alla mancata consegna del materiale.

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