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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26168/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per due episodi di tentata estorsione aggravata in concorso: 1) nullità per omessa notifica all'imputato dell'ordinanza dibattimentale che trasferiva la sede del processo (da Bari a Modugno) ex art. 178 co.1 lett. c), 179 e 185 c.p.p., con prospetto di nullità assoluta e insanabile; 2) illegittima acquisizione in dibattimento delle dichiarazioni rese in fase di indagine dal teste Guerra ai sensi dell'art. 500 co.4 c.p.p. e art. 191 c.p.p., per assenza di elementi concreti di intimidazione che ne giustificassero l'acquisizione; 3) censura sulla credibilità del teste Guerra, ritenuto dalla difesa mosso da interesse personale e reticente sull'amicizia con Perrone; 4) errata qualificazione giuridica del fatto come estorsione (art. 629 c.p.) anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), sostenendo che Perrone agì per recuperare un credito legittimo per conto di Guerra; 5) vizio nella quantificazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche, con richiamo alla diversa posizione di Perrone rispetto ai correi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: l'ordinanza di trasferimento era stata notificata al difensore tramite PEC, la notifica non può considerarsi automaticamente omessa o assolutamente inidonea, e la nullità dedotta era di regime intermedio e, non essendo tempestivamente dedotta, sanata; inoltre non era stata dimostrata alcuna lesione concreta delle garanzie difensive. Sul secondo motivo la Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'appello, che ha individuato elementi concreti e sintomatici di intimidazione tali da giustificare l'acquisizione delle dichiarazioni rese in indagine ai sensi dell'art. 500 co.4 c.p.p. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e infondato: la presunta amicizia non è decisiva e non travolge le valutazioni probatorie dei giudici di merito. Il quarto motivo è stato respinto perché, dai fatti e dalle dichiarazioni raccolte, Perrone avrebbe perseguito anche un fine di profitto (es. pretendendo 30.000 euro), giustificando la qualificazione per estorsione ex art. 629 c.p. e non la riqualificazione ex art. 393 c.p. L'ultimo motivo sulla pena è stato ritenuto generico, essendo la Corte d'appello pervenuta a una congrua motivazione che ha tenuto conto della personalità dell'imputato e della gravità dei precedenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Perrone è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle nullità processuali; la Corte ha ritenuto che la notifica al difensore tramite PEC non integri automaticamente la nullità assoluta prevista, salvo prova dell'inidoneità concreta alla conoscenza dell'atto.

  • art. 179 c.p.p.

    Norma sulle nullità assolute: la Corte applica il principio che la nullità assoluta sussiste solo quando la notificazione sia stata omessa o in concreto inidonea a garantire la conoscenza effettiva dell'atto; qui non è stato dimostrato ciò.

  • art. 185 c.p.p.

    Richiamato nel quadro delle nullità formali e dei relativi effetti; utilizzato per valutare se la nullità fosse sanata o meno.

  • art. 500 co. 4 c.p.p.

    Regola l'acquisizione al dibattimento delle dichiarazioni rese in fase di indagine: la Corte ha confermato che possono essere acquisite anche dichiarazioni rese anteriormente se sussistono 'elementi concreti' o circostanze sintomatiche di intimidazione, non necessariamente prove dirette di minaccia.

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato con riferimento ai limiti dell'assunzione della prova testimoniale e al confronto con l'acquisizione di dichiarazioni rese in istruttoria; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione assieme all'art.500 co.4.

  • art. 629 c.p.

    Norma sull'estorsione: la Corte ha confermato la qualificazione per estorsione, ritenendo che l'agente abbia agito anche per un fine di profitto personale, superando la fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

  • art. 393 c.p.

    Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: è stata valutata la possibilità di riqualificazione, ma la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché l'intervento di Perrone era caratterizzato da interesse personale e profitto.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in tema di concorso di persone nel reato; la Corte ha richiamato l'orientamento che distingue l'aiuto meramente strumentale dall'azione autonoma finalizzata al profitto, che integra il concorso in estorsione.

Massime di principio

  • La notifica di provvedimenti al difensore tramite PEC è, di regola, idonea a garantire la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; per affermare una nullità assoluta è necessario dimostrare in concreto l'inidoneità della notificazione a determinare la conoscenza effettiva.
  • Le nullità di regime intermedio (o relative) possono essere sanate se non tempestivamente dedotte; l'eccezione va propos­ta in modo tempestivo per evitare la sanatoria.
  • Ai fini dell'ammissione in dibattimento delle dichiarazioni rese in fase di indagine (art. 500 co.4 c.p.p.) non è necessario provare atti di intimidazione in modo diretto: possono valere anche indici e circostanze sintomatiche emerse nel dibattimento che rendano plausibile il condizionamento del teste.
  • La mera motivazione o l'interesse del teste a un risultato processuale non rende automaticamente inattendibile la sua testimonianza; la valutazione attiene al giudice di merito e richiede censure specifiche e fondate per essere ritenute rilevanti in Cassazione.
  • Quando un terzo interviene nella tutela di un credito altrui, la fattispecie si qualifica come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) solo se agisce esclusivamente per conto dell'effettivo titolare senza scopo di profitto personale; la presenza di una finalità di profitto personale configura il reato di estorsione in concorso (art. 629 e art. 110 c.p.).
  • Le censure generiche sulla dosimetria della pena sono inefficaci: la motivazione della pena deve essere specificamente contestata mostrando il vizio nella ponderazione degli elementi (fatti, modalità, personalità dell'imputato, precedenti).

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