Cassazione Penale, Sentenza n. 26169/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi contestavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP di Lucca, per rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso. Ventre e Cimmino deducevano principalmente violazione del diritto al contraddittorio e nullità ai sensi degli artt. 178 e 599‑bis c.p.p. per avere la Corte rigettato una proposta di concordato senza fissare l'udienza di discussione e senza consentire la prosecuzione del dibattimento; contestavano inoltre errori di qualificazione del reato (rapina vs furto con strappo), la consumazione vs tentativo, e il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (tra cui l'art. 62 n. 6 c.p. e l'art. 114 c.p.). Errichelli impugnava per la mancata valutazione del presunto legittimo impedimento per sciopero ferroviario e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondati i ricorsi di Ventre e Cimmino con riguardo al vizio processuale comune: la Corte d'appello, dopo il rigetto della proposta di concordato, non ha garantito il contraddittorio né ha consentito la discussione in merito o la riproposizione del concordato come previsto dall'art. 599‑bis c.p.p., con conseguente nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178 e 180 c.p.p. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio quanto alle posizioni di Ventre e Cimmino e gli atti sono trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per il proseguimento del giudizio. Il ricorso di Errichelli è dichiarato inammissibile (motivi aspecifici e infondati); Errichelli è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599‑bis c.p.p.
Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598‑bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti... [comma 3 e comma 3‑bis citati nel testo]
La norma richiede che, in caso di rigetto di una proposta concordata in appello, la corte disponga la prosecuzione del giudizio consentendo la partecipazione delle parti e la loro discussione, ovvero consenta la riproposizione del concordato; il rigetto e la conseguente pronuncia di sentenza immediata senza consentire la discussione integra nullità per violazione del contraddittorio.
art. 178 c.p.p.
Richiamata quale causa di nullità della sentenza pronunciata senza garantire il contraddittorio; la pronuncia immediata dopo il rigetto dell'accordo configura una violazione dei diritti di difesa richiamata dall'art. 178 (nullità per violazione del contraddittorio).
art. 180 c.p.p.
Connesso alle nullità di cui all'art. 178; la sentenza emessa dopo il rigetto del concordato senza prosecuzione del dibattimento è viziata da nullità rilevabile.
art. 602 c.p.p. (richiamato storicamente)
La giurisprudenza precedente aveva ritenuto nulla la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo in violazione delle norme allora vigenti (art. 602 comma 1‑bis). La Corte interpreta la nuova normativa (d.lgs. 150/2022) nella stessa direzione sostanziale.
art. 133 c.p.
Richiamato in relazione al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è sindacabile in cassazione se priva di arbitrii o illogicità manifeste.
artt. 628 e 582 c.p.
Norme penali sostanziali relative alla rapina e al furto (con strappo); i ricorrenti lamentano errata qualificazione, ma la Corte di legittimità non è entrata nel merito di tali censure perché il vizio processuale assorbente ha condotto all'annullamento.
art. 62 n. 6 c.p.
Circostanza attenuante contestata da Ventre per tempestività della richiesta; la Corte non ha deciso nel merito a causa dell'assorbente vizio processuale.
art. 114 c.p.
Richiesta di riconoscimento dell'attenuante per apporto di minima importanza; anche questa censura non è stata decisa nel merito per effetto dell'annullamento processuale.
Massime di principio
- Se in appello viene proposta una riduzione concordata della pena (concordato) e la Corte ritiene di non poterne accogliere la richiesta, deve disporre la prosecuzione dell'udienza con partecipazione delle parti o indicare modalità che consentano alle parti di discutere e, se pertinente, di riproporre il concordato; altrimenti la sentenza è nulla per violazione del contraddittorio (art. 599‑bis, artt. 178 e 180 c.p.p.).
- La nullità procedurale derivante dal mancato contraddittorio è 'assorbente': quando accertata, rende superfluo il riesame in cassazione delle questioni di merito (qualificazione del reato, valutazione delle attenuanti), che dovranno essere valutate nuovamente dal giudice di merito dopo la regolarizzazione del procedimento.
- Se il difensore, in udienza, conclude anche nel merito in via subordinata (cioè manifesta chiaramente che in caso di rigetto non intende riproporre il concordato ma proporre difesa nel merito), la violazione prospettata può essere esclusa: la Cassazione verifica se la difesa abbia avuto effettiva possibilità di discutere il merito.
- In tema di legittimo impedimento, uno sciopero nazionale (es. ferroviario) non costituisce automaticamente giustificazione per l'assenza dell'imputato se esistono mezzi alternativi per raggiungere l'udienza; la valutazione è di merito e può essere sindacata in cassazione solo se illogica o arbitraria.
- La valutazione del giudice del merito sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 133 c.p.) è sostanzialmente discrezionale e difficilmente rivedibile in cassazione se correttamente motivata e priva di macroscopici vizi logici.
- Quando si invoca una attenuante speciale (es. apporto minimo, art. 114), occorre fornire elementi concreti sul contributo del singolo: senza questi la censura non supera la soglia di ammissibilità in cassazione.
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