Cassazione Penale, Sentenza n. 26167/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione ex art. 630 c.p.p. avverso le pronunce di merito che avevano confermato, nonostante estinzioni per prescrizione di alcuni reati, le statuizioni civili di risarcimento a carico del ricorrente. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 6 CEDU e vizio di motivazione della sentenza impugnata; (ii) omissione di valutazione di prove "nuove" (videoriprese, accertamenti irripetibili, dichiarazioni difensive) idonee a dimostrare l'insussistenza dell'associazione e l'assenza della partecipazione di Squicciarini ai delitti di corruzione e ai reati fine. Sosteneva altresì che la Corte territoriale avrebbe frainteso la domanda (confondendo la richiesta di revisione con istanza di estromissione della parte civile) e che non sarebbero state acquisite prove decisive, come le riprese video dello studio professionale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la richiesta di revisione fosse, in sostanza, volta a ottenere una nuova valutazione di merito e che le presunte "prove nuove" fossero o già disponibili nella fase di merito o non idonee a costituire prova nuova in senso tecnico. La Corte ha inoltre censurato la genericità e la mancata specificazione dei vizi denunciati (in particolare la citazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 633 c.p.p. senza argomentazioni). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa del Comune di Bari fissate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento della domanda di revisione impugnata; la Corte osserva che la revisione ex art.630 è ammessa ma qui la domanda mirava in realtà a una rinnovata valutazione di merito e non a provare fatti nuovi idonei a rimettere in discussione le statuizioni civili.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme invoked per i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha rilevato che le censure risultavano generiche, spesso meramente intestate e non sviluppate, con conseguente inammissibilità o manifesta infondatezza.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente per presunta violazione del diritto a un processo equo; la Corte ha rilevato che la norma è stata solo enunciata nella intestazione del motivo senza essere sostenuta da argomentazioni concrete, per cui non è valutabile.
art. 633, cod. proc. pen.
Norma sulle formalità della richiesta di revisione menzionata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto il richiamo generico e in realtà non pertinente al caso concreto, non essendo stata dimostrata la violazione delle formalità di cui all'art.633.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma relativa alle conseguenze per la parte soccombente nel giudizio di legittimità; applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento nella Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
artt. 610 e 611, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla richiesta di trattazione orale; atti di procedimento formali menzionati ma non risolutivi della decisione sulla inammissibilità.
Massime di principio
- La richiesta di revisione ex art. 630 c.p.p. richiede la produzione di "prove nuove" nel senso tecnico: elementi non disponibili e non valutati nei giudizi di merito; la semplice riproposta di questioni già esaminate non è sufficiente.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e dettagliate: la mera evocazione di violazioni (es. art. 6 CEDU, art. 633 c.p.p.) senza argomentazione sostanziale rende il motivo generico e ne compromette l'ammissibilità.
- Non è consentito usare l'istanza di revisione (o il ricorso per cassazione) come mezzo per ottenere una nuova valutazione di merito: i giudici di legittimità e della revisione controllano la nuova prova nella misura in cui sia effettivamente nuova e idonea a rimuovere la decisione antecedente.
- Le prove negative (ad es. l'assenza di un atto o di un comportamento) sono difficili da far valere come "prove nuove" quando si tratta di dimostrare la non esistenza di un fatto già oggetto di accertamento; occorre dimostrare perché tali elementi non potevano essere allegati prima.
- Se si invoca la violazione di diritti fondamentali (es. art. 6 CEDU) è necessario argomentare puntualmente in che modo la specifica condotta processuale o decisionale abbia leso tali diritti, altrimenti la censura sarà inammissibile per genericità.
- La mancata acquisizione di un documento o di un filmato può essere censurata solo se si dimostra che si trattava di prova decisiva e non disponibile anteriormente; le corti possono ritenere inammissibile la richiesta se detta acquisizione servirebbe soltanto a riproporre questioni già valutate.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato a pagare le spese, somme alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese della parte civile: valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni manifestamente generiche o meramente rieditive.
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