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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26171/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava: 1) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. b) c.p.p. con riferimento al capo 60 (art. 12 d.lgs. 286/98), per omessa indicazione della condotta specifica attribuita all'indagato; 2) violazione degli artt. 291, co. 1-quater e 292, co. 3 (e connessi) c.p.p. per nullità dell'ordinanza genetica dovuta al mancato svolgimento dell'interrogatorio preventivo per tutti i reati contestati (eccetto il capo 60), deducendo che la presenza di reati "ostativi" non giustificava l'estensione della deroga all'interrogatorio alle altre contestazioni ma imponeva un trattamento differenziato per ciascun reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza reiterativa e ha confermato che la descrizione sommaria richiesta dall'art. 292, comma 2, lett. b) c.p.p. può essere soddisfatta con indicazioni sintetiche delle condotte purché le stesse risultino concretamente specificate nella richiesta del P.M. e nella motivazione dell'ordinanza applicativa (quindi sufficiente per informare l'indagato e garantire il diritto di difesa). Sul secondo motivo la Corte ha respinto l'assunto difensivo: in presenza di un fascicolo che contiene reati sottoposti a disciplina derogatoria (reati "ostativi") unitamente ad altri reati comuni, la disciplina derogatoria può trovare applicazione nell'ambito del procedimento nel suo complesso; il giudice quindi è legittimato a omettere l'interrogatorio preventivo e a effettuare l'interrogatorio successivo ex art. 294 c.p.p., avendo riguardo alla domanda cautelare complessiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b)

    La Corte conferma che la "descrizione sommaria del fatto" può essere data in forma sintetica purché la specificazione concreta delle condotte risulti dalla richiesta del pubblico ministero e dalla motivazione dell'ordinanza, così da garantire l'effettiva conoscenza dell'addebito e il diritto di difesa

  • art. 291 c.p.p., co. 1-quater (introdotto dalla L. 114/2024)

    Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale

    La Corte interpreta la norma alla luce della ratio di bilanciamento tra diritto di difesa e esigenze investigative; tuttavia, se il procedimento comprende reati per i quali la legge ammette la deroga, la disciplina derogatoria può applicarsi all'intero procedimento (non occorre frazionare l'interrogatorio per singoli reati)

  • art. 12 d.lgs. 286/1998

    Norma sostanziale contestata al capo 60 (agevolazione dell'ingresso illegale di stranieri). La Corte ha ritenuto che la condotta contestata (procura dell'ingresso illegale attraverso società fittizie) sia stata sufficientemente delineata nella motivazione di GIP e riesame

  • art. 274 c.p.p., comma 1, lettere a), b), c)

    Riferimento alle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, ecc.) che giustificano le eccezioni alla regola dell'interrogatorio preventivo; la Corte conferma la rilevanza di tali esigenze per l'omissione dell'interrogatorio

  • art. 294 c.p.p.

    Consente l'interrogatorio successivo quando l'interrogatorio preventivo non è stato svolto; la Corte ritiene corretta l'applicazione di tale disposizione nel contesto di misure cautelari adottate per più reati, alcuni dei quali ostativi

  • Legge n. 114/2024

    Ha introdotto l'art. 291, co. 1-quater; la Corte ricorda la finalità dell'intervento legislativo (rafforzamento del contraddittorio) ma ne interpreta l'applicabilità in relazione alla complessiva gestione del procedimento quando coesistono reati sottoposti a disciplina derogatoria

Massime di principio

  • La descrizione sommaria prevista dall'art. 292, comma 2, lett. b) c.p.p. è rispettata se la contestazione, pur sintetica, consente all'indagato di conoscere i lineamenti essenziali dell'addebito attraverso la richiesta del P.M. e la motivazione dell'ordinanza; non è sempre necessaria una enunciazione minuziosa di tutti gli elementi di dettaglio
  • Quando in un procedimento coesistono reati sottoposti a disciplina "derogatoria" (ostativi) e reati comuni, la disciplina speciale può trovare applicazione con riferimento al procedimento nel suo complesso: il giudice può quindi omettere l'interrogatorio preventivo e procedere poi all'interrogatorio successivo ex art. 294 c.p.p., evitando un frazionamento procedurale irrazionale
  • L'eccepita nullità per omesso interrogatorio preventivo va valutata alla luce delle esigenze cautelari generali (pericolo di fuga, inquinamento probatorio e tutela delle indagini); se tali esigenze ricorrono o la legge prevede una disciplina speciale, la mancata audizione preventiva non determina automaticamente la nullità dell'ordinanza genetica
  • La valutazione della qualificazione giuridica dei fatti e della sussistenza di gravi indizi deve considerare la domanda cautelare nel suo complesso; procedimenti frammentati per singole imputazioni possono contrastare con la necessità di preservare l'efficacia investigativa e la coerenza del procedimento
  • Le doglianze ripetitive già esaminate e motivate dal giudice di merito sono difficilmente accolte in Cassazione se le motivazioni sono coerenti con l'orientamento giurisprudenziale consolidato

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