Cassazione Civile, Ordinanza n. 27645/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento esecutivo promosso da un ente locale, nelle forme dell'espropriazione presso terzi, sui crediti/disponibilità del debitore presso una banca. L'istituto esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., accolta dal Tribunale e confermata in appello. Il ricorso per cassazione dell'ente procedente censurava tale decisione, ma la Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali dedotte dall'ente (prescrizione del credito per sorte capitale, mancanza di titolo per gli interessi, impignorabilità dei crediti pignorati), perché ha ritenuto prioritario il profilo dell'ammissibilità. La sentenza rileva che il giudizio di primo grado era iniziato nel 2011, sicché si applicava il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c.; tenuto conto della sospensione straordinaria Covid prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020, il termine per proporre ricorso scadeva il 12 novembre 2020. Poiché il ricorso è stato notificato il 14 dicembre 2020, esso è stato considerato tardivo e quindi inammissibile. La memoria depositata dall'ente ricorrente non è stata ritenuta idonea a superare tale rilievo, anche perché, trattandosi di opposizione all'esecuzione in un'espropriazione presso terzi, non operava la sospensione feriale dei termini.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione. Ha quindi condannato l'ente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'istituto controricorrente, con distrazione a favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Il merito dell'opposizione all'esecuzione non è stato esaminato.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione proposta nel corso di un processo esecutivo rientra nel perimetro dell'art. 615, comma 2, c.p.c.; la natura del giudizio incide sul regime dei termini di impugnazione.
La procedura esecutiva era un'espropriazione presso terzi, instaurata ai sensi degli artt. 543 e seguenti c.p.c.
Poiché il giudizio di primo grado era iniziato nel 2011, si applica il termine lungo semestrale per impugnare nella formulazione successiva alla legge n. 69 del 2009.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18
La sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza Covid ha sospeso il decorso del termine per impugnare per 64 giorni, con conseguente slittamento della scadenza.
Conversione del d.l. n. 18/2020, richiamata per la sospensione Covid dei termini processuali.
Ulteriore intervento normativo richiamato ai fini della sospensione Covid dei termini.
Conversione del d.l. n. 23/2020, richiamata nel calcolo della sospensione Covid dei termini.
Norma richiamata per la trattazione camerale e il filtro di ammissibilità del ricorso.
Norma richiamata insieme alle disposizioni sulla trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per la definizione camerale e per la facoltà della parte di depositare memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'ammissibilità del ricorso è questione pregiudiziale e assorbente rispetto a ogni censura di merito.
- Per le controversie soggette al termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., il termine decorre dalla pubblicazione della sentenza e va computato tenendo conto delle eventuali sospensioni straordinarie dei termini processuali.
- La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi in materia di esecuzione forzata, inclusa l'opposizione all'esecuzione proposta nel corso di un'espropriazione presso terzi.
- Ai fini del regime dei termini di impugnazione rileva la natura del processo in cui si forma la sentenza impugnata, non la natura del titolo esecutivo né le ragioni sostanziali dedotte nell'opposizione.
- La notifica del ricorso per cassazione oltre il termine utile determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
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