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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30993/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa per la riscossione di IRAP e IRES sulla base di una cartella di pagamento che la società contribuente assumeva non le fosse stata notificata. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'agente della riscossione ritenendo che, poiché la notifica della cartella era stata contestata, incombeva all'agente esibire l'originale dell'atto notificato con la prova della relativa notifica. Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione ha dedotto nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 214 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente richiesto la produzione dell'originale e la prova integrale della notifica senza che risultasse un disconoscimento della conformità della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento all'originale. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, in caso di notifica della cartella direttamente eseguita dall'agente della riscossione a mezzo posta, se il destinatario contesta solo di aver ricevuto la notificazione e l'agente produce l'avviso di ricevimento recante il numero identificativo della cartella, non sussiste a suo carico l'onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, salvo che vi sia un specifico disconoscimento della conformità della copia all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. Poiché la CTR aveva posto a carico dell'agente un onere non dovuto e non risultava un valido disconoscimento della copia, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio di diritto enunciato e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte rileva che il giudice di merito non poteva pretendere la produzione dell'originale senza considerare l'eventuale disconoscimento della copia fotostatica secondo le regole pertinenti alle copie documentali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, sotto il profilo della violazione di legge.

  • art. 26, primo comma, secondo periodo, ultima parte, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma che consente la notifica della cartella direttamente da parte dell'agente della riscossione per mezzo del servizio postale; la Corte ne ribadisce la legittimità nel quadro dell'orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 2719 c.c.

    La Corte richiama la regola sul disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche all'originale, osservando che il giudice di merito non aveva dato conto di un eventuale disconoscimento specifico da parte della contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nella logica della decisione sul riparto dell'onere probatorio: non grava sull'agente della riscossione l'onere di produrre la copia integrale della cartella quando abbia già dato prova della regolare notifica con l'avviso di ricevimento.

Massime di principio

  • Quando il destinatario di una cartella contesta soltanto di averne ricevuto la notificazione, l'agente della riscossione può assolvere il proprio onere probatorio producendo l'avviso di ricevimento della raccomandata recante il numero identificativo della cartella, se la notifica è stata eseguita direttamente a mezzo posta.
  • In tale ipotesi non è richiesto all'agente della riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento, salvo che la controparte abbia specificamente disconosciuto la conformità all'originale della copia prodotta.
  • Il giudice di merito non può addossare all'agente della riscossione un onere documentale ulteriore rispetto a quello necessario a dimostrare la regolare notifica, in assenza di un valido e specifico disconoscimento della copia.
  • La contestazione della notifica della cartella e il regime di produzione della prova devono essere valutati alla luce del tipo di notifica concretamente effettuato e delle regole sulle copie documentali.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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