Cassazione Civile, Ordinanza n. 06653/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio una funzionaria responsabile della sede INAIL di Terni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per asserite condotte illegittime tenute dal luglio 2014 nei confronti della società, ritenute ostative alla trattazione di pratiche infortunistiche di calciatori professionisti assistiti dalla stessa. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello la società aveva articolato tre motivi: (1) errata esclusione della responsabilità della funzionaria, sostenendo che le sue iniziative fossero personali e contra legem e che la società non svolgesse attività riservate ai patronati; (2) errata esclusione e/o liquidazione del danno patrimoniale e all'immagine, con richiesta di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; (3) erroneo rigetto della prova testimoniale su fatti successivi, che la società riteneva indice di ulteriore comportamento persecutorio. In Cassazione la società ha riproposto censure di violazione di legge e di motivazione, in particolare sull'interpretazione degli artt. 17 l. 152/2001 e 108-109 d.P.R. 1124/1965, sull'uso di atti del processo penale e sulla ritenuta insussistenza del dolo o della colpa grave della funzionaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Ha inoltre affermato che la Corte d'appello aveva motivato in modo intelligibile e che, una volta consolidato il giudicato sull'insussistenza dell'illecito e quindi dell'an debeatur, erano inammissibili le doglianze sul quantum e sul danno. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
invocato come base della responsabilità aquiliana, ma ritenuto non integrato per difetto di illecito e di elemento soggettivo della funzionaria.
richiamato dalla ricorrente per contestare riparto e valutazione della prova, ma le censure sono state considerate una sollecitazione a rivalutare il merito.
evocato nei motivi, ma non ritenuto decisivo perché le doglianze riguardavano sostanzialmente il merito.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice decide su prove non introdotte o disapplica espressamente la regola di giudizio; non basta contestare la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.
la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non quando si contesti la valutazione comparativa delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare un preteso difetto di motivazione, ma la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta esistente e intellegibile.
richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione; la Corte ha ribadito che il ricorso è a critica vincolata e non consente censure generiche o dirette a riesaminare il fatto.
richiamato in tema di doppia conforme, che preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
invocato per sostenere la liceità dell'attività della società; la Corte ha però rilevato che le censure miravano a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
richiamato insieme all'art. 17 l. 152/2001 nella critica alla ricostruzione della vicenda.
richiamato dalla Corte d'appello per affermare che la responsabilità dell'impiegato pubblico richiede dolo o colpa grave.
richiamato dalla Corte d'appello per la stessa regola sulla responsabilità personale dell'impiegato.
richiamato dalla Corte d'appello nel medesimo quadro normativo sulla responsabilità del funzionario pubblico.
invocato per sostenere l'efficacia della sentenza penale di assoluzione; la Corte ha ritenuto la censura eccentrica rispetto alla ratio decidendi.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha osservato che la censura investiva in realtà la ricostruzione dei fatti.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la contestazione perché diretta a rimettere in discussione gli accertamenti di merito.
richiamato per la liquidazione equitativa del danno, ma la questione è rimasta assorbita dal rigetto sull'an debeatur.
richiamato nel terzo motivo in relazione all'ammissione della prova testimoniale, ma senza esito favorevole per la ricorrente.
richiamato nel terzo motivo; la censura è stata comunque ritenuta inammissibile perché attinente al merito e alla rilevanza della prova.
art. 111 Cost.
richiamato per il minimo costituzionale della motivazione, ritenuto rispettato dalla sentenza di appello.
art. 24 Cost.
evocato nel ragionamento della Corte sul bilanciamento tra formalismo processuale e diritto di difesa.
art. 47 Carta di Nizza
citato nel contesto dei principi sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
art. 19 TUE
citato nel contesto dei principi sovranazionali di tutela giurisdizionale effettiva.
art. 6 CEDU
citato nel contesto dei principi sovranazionali di accesso al giudice e giusto processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche, riconducibili alle categorie dell'art. 360 c.p.c. e costruite in modo non confuso; non sono ammissibili motivi che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, chiedano in realtà una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- La denuncia di omessa o insufficiente motivazione è oggi ammissibile solo nei rigorosi limiti del "minimo costituzionale"; non può fondarsi su elementi esterni alla motivazione né su una contestazione della mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura quando si contesti il diverso peso attribuito alle prove, ma solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o applichi un regime legale di valutazione diverso da quello previsto.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione è ulteriormente ristretto e non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
- Quando la decisione di merito esclude a monte l'illecito e quindi l'an debeatur, sono inammissibili le censure che investono soltanto il quantum debeatur o la liquidazione del danno.
- La responsabilità personale del funzionario pubblico verso terzi, nell'esercizio delle attribuzioni d'ufficio, presuppone l'accertamento di dolo o colpa grave; se il funzionario si è conformato a istruzioni e direttive dei superiori, può essere esclusa la responsabilità individuale.
- La censura sull'utilizzabilità o rilevanza di atti provenienti dal processo penale è irrilevante quando la ratio decidendi sia fondata su un diverso presupposto, cioè sulla mancanza dell'elemento soggettivo della responsabilità del funzionario.
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