Cassazione Civile, Ordinanza n. 21792/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il compenso dovuto a una dipendente pubblica, inquadrata come Ispettore Generale nei ruoli ad esaurimento, che ha svolto per anni le funzioni di direttore di un ufficio dirigenziale dell'ente previdenziale. In primo grado e poi in appello era stato accertato che, per un lungo periodo, la lavoratrice aveva operato in mansioni dirigenziali e l'ente era stato condannato al pagamento di differenze retributive, comprensive di indennità di posizione, mentre era stata esclusa la riliquidazione del TFR. L'ente ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che si trattasse di mera reggenza, cioè di incarichi temporanei e straordinari compatibili con l'inquadramento posseduto, già retribuiti con l'indennità di reggenza, e che quindi non spettassero differenze per mansioni superiori; ha inoltre contestato la possibilità di applicare in modo pieno l'art. 36 Cost. nel pubblico impiego e la correttezza della lettura della documentazione di incarico. La dipendente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta che la corte di merito aveva erroneamente qualificato come reggenza anche le proroghe del 2005, che a suo dire erano semplici rinnovi con la medesima regolazione e senza i presupposti della reggenza, nonché che era irrilevante il richiamo generico alle procedure concorsuali. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso principale nella parte in cui mirava a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e infondato nel resto; ha ritenuto infondato anche il ricorso incidentale. Ha quindi confermato il principio per cui la reggenza di un ufficio dirigenziale è tale solo se temporanea e straordinaria, collegata alla copertura del posto vacante nei tempi ordinari della procedura di nomina; quando, invece, l'incarico si protrae oltre tali limiti e il dipendente non è dirigente, si realizza lo svolgimento di mansioni superiori con diritto alle differenze retributive, comprensive della retribuzione di posizione e di risultato. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato il fatto che per il periodo iniziale la lavoratrice aveva operato senza che ricorressero i presupposti temporanei della reggenza, mentre per la fase successiva la Corte territoriale aveva correttamente ravvisato una reggenza solo fino alla cessazione del rapporto, in attesa della nomina dei nuovi dirigenti e del completamento delle procedure organizzative e formative. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati entrambi rigettati, con compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'ente previdenziale sia il ricorso incidentale della dipendente. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione differenziale per il periodo in cui erano state svolte mansioni dirigenziali oltre i limiti della reggenza, e ha ribadito che la reggenza non esclude il trattamento per mansioni superiori quando non sia limitata a una situazione realmente temporanea e straordinaria finalizzata alla copertura del posto. Ha inoltre compensato integralmente le spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti.
Norme richiamate
Riconosce il diritto del dipendente pubblico ad essere retribuito secondo le mansioni superiori effettivamente svolte quando l'assegnazione oltrepassa i limiti della reggenza temporanea e straordinaria.
Richiamato nel ricorso come norma di contesto sul pubblico impiego, senza che la Corte ne faccia una specifica lettura autonoma rispetto all'art. 52.
Invocati per l'interpretazione degli atti di conferimento e proroga dell'incarico; la Corte ha tuttavia ritenuto che la censura mirasse soprattutto a una nuova valutazione di merito, non consentita in cassazione.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per denunciare vizi della motivazione; la Corte ha respinto la censura come sostanzialmente diretta a rivalutare i fatti.
art. 6 CEDU
Richiamato in combinazione con l'art. 111 Cost. dal ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una violazione autonoma.
art. 15 legge n. 88/1990
Norma richiamata per l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento e per la posizione funzionale della dipendente.
art. 36 Cost.
Ribadisce il principio di adeguatezza della retribuzione, applicabile anche al pubblico impiego quando vi sia effettivo svolgimento di mansioni superiori, con inclusione delle componenti accessorie della retribuzione dirigenziale.
art. 97 Cost.
Richiamato dall'ente per sostenere la peculiarità del pubblico impiego; la Corte non ha accolto l'argomento come ostativo al pagamento delle differenze retributive.
art. 98 Cost.
Richiamato dall'ente in combinazione con l'art. 97 Cost.; non è stato ritenuto idoneo a escludere il diritto alla retribuzione delle mansioni superiori.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti, in conseguenza del rigetto integrale delle impugnazioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli atti compiuta dal giudice di merito.
- La reggenza di un ufficio dirigenziale è configurabile solo se presenta carattere di straordinarietà e temporaneità ed è funzionalmente collegata alla copertura del posto vacante entro i tempi ordinari della procedura di nomina del titolare.
- Quando l'incarico assegnato a un dipendente non dirigente eccede i limiti della reggenza e si traduce nello svolgimento pieno di mansioni dirigenziali, sorge il diritto alle differenze retributive previste per le superiori mansioni ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001.
- Nel riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori dirigenziali devono essere incluse anche le componenti accessorie del trattamento economico, come retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.
- La qualifica o posizione funzionale di provenienza, anche se prevede compiti di sostituzione o reggenza, non esclude il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte quando l'assegnazione concreta superi la fisiologica sostituzione temporanea del titolare.
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