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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02424/2025 del 01/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in sede di merito, della domanda di assegno per il nucleo familiare proposta da un lavoratore di pubblica utilità nei confronti della Regione per l'importo di euro 2.351,88. Dopo un precedente intervento della Cassazione che aveva cassato la decisione di appello, ritenendo astrattamente spettante l'assegno anche ai lavoratori di pubblica utilità se ne ricorrevano i presupposti, il giudice di rinvio ha nuovamente respinto la domanda ritenendo non provata la sussistenza dei requisiti costitutivi, in particolare il reddito e il rispetto del limite reddituale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione del giudicato e delle regole sulla non contestazione e sull'onere della prova, sostenendo che fosse già definitiva la questione della proponibilità della domanda e della legittimazione passiva della Regione, e che i fatti non fossero stati contestati; 2) violazione dei limiti del giudizio di rinvio, assumendo che la Corte territoriale avesse riesaminato questioni già decise; inoltre ha lamentato che la Corte avesse trascurato i documenti prodotti in domanda amministrativa, tra cui dichiarazioni sostitutive sui redditi propri e della moglie disoccupata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era alcuna non contestazione, essendo stato il diritto negato radicalmente dalla controparte, e perché non si era formato alcun giudicato sulla spettanza del beneficio: in primo grado vi era stata una declaratoria di improponibilità, mentre in secondo grado la domanda era stata ritenuta proponibile e la Regione legittimata passivamente, ma il merito era stato comunque respinto per difetto dei presupposti sostanziali. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che il precedente rinvio era stato disposto con la clausola 'ove ricorrano i presupposti', con conseguente piena apertura della verifica dei requisiti costitutivi della prestazione in sede di rinvio. Quanto al rilievo sui documenti reddituali, ha precisato che si trattava di elementi già valutati dal giudice di merito, il cui apprezzamento sull'insufficienza probatoria non è sindacabile in cassazione. Le spese sono state dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un giudicato, ma la Corte ha escluso che un giudicato sulla spettanza del diritto si fosse formato

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    richiamato per sostenere che il giudice di rinvio avesse violato i limiti del vincolo derivante dalla cassazione, ma la Corte ha ritenuto che il rinvio lasciasse aperta la verifica dei presupposti della prestazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di insufficienza probatoria compiuta dal giudice di merito

  • art. 2712 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valenza probatoria di documenti e riproduzioni, ma non accolto

  • art. 2717 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla prova documentale, senza accoglimento

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alle presunzioni, ma la censura è stata respinta

  • art. 319 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione dei limiti del giudizio di rinvio; la Corte ha escluso la violazione

  • art. 42, commi 9 e 10, L. 153/1988

    norma invocata per la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare; la Corte ha ritenuto comunque necessaria la prova dei requisiti costitutivi della prestazione

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    richiamato per dichiarare le spese irripetibili

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, DPR 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su questioni processuali o preliminari non si estende automaticamente al merito della pretesa, se questo sia stato ancora oggetto di esame e di decisione nel giudizio successivo.
  • La clausola di rinvio che rimetta l'esame della domanda ai presupposti sostanziali consente al giudice di rinvio di verificare integralmente la sussistenza dei requisiti costitutivi della prestazione.
  • La deduzione di non contestazione è infondata quando la controparte abbia comunque negato in radice il diritto azionato, così escludendo l'acquiescenza sui fatti costitutivi.
  • In cassazione non è sindacabile l'apprezzamento di merito sulla sufficienza o insufficienza della prova, salvo violazione di norme di diritto o omesso esame nei limiti consentiti.
  • Chi invoca una prestazione assistenziale o para-assistenziale deve provare i fatti costitutivi richiesti dalla legge, inclusi i presupposti reddituali, mediante elementi idonei e completi.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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