Cassazione Civile, Ordinanza n. 02424/2025 del 01/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in sede di merito, della domanda di assegno per il nucleo familiare proposta da un lavoratore di pubblica utilità nei confronti della Regione per l'importo di euro 2.351,88. Dopo un precedente intervento della Cassazione che aveva cassato la decisione di appello, ritenendo astrattamente spettante l'assegno anche ai lavoratori di pubblica utilità se ne ricorrevano i presupposti, il giudice di rinvio ha nuovamente respinto la domanda ritenendo non provata la sussistenza dei requisiti costitutivi, in particolare il reddito e il rispetto del limite reddituale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione del giudicato e delle regole sulla non contestazione e sull'onere della prova, sostenendo che fosse già definitiva la questione della proponibilità della domanda e della legittimazione passiva della Regione, e che i fatti non fossero stati contestati; 2) violazione dei limiti del giudizio di rinvio, assumendo che la Corte territoriale avesse riesaminato questioni già decise; inoltre ha lamentato che la Corte avesse trascurato i documenti prodotti in domanda amministrativa, tra cui dichiarazioni sostitutive sui redditi propri e della moglie disoccupata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era alcuna non contestazione, essendo stato il diritto negato radicalmente dalla controparte, e perché non si era formato alcun giudicato sulla spettanza del beneficio: in primo grado vi era stata una declaratoria di improponibilità, mentre in secondo grado la domanda era stata ritenuta proponibile e la Regione legittimata passivamente, ma il merito era stato comunque respinto per difetto dei presupposti sostanziali. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che il precedente rinvio era stato disposto con la clausola 'ove ricorrano i presupposti', con conseguente piena apertura della verifica dei requisiti costitutivi della prestazione in sede di rinvio. Quanto al rilievo sui documenti reddituali, ha precisato che si trattava di elementi già valutati dal giudice di merito, il cui apprezzamento sull'insufficienza probatoria non è sindacabile in cassazione. Le spese sono state dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un giudicato, ma la Corte ha escluso che un giudicato sulla spettanza del diritto si fosse formato
richiamato per sostenere che il giudice di rinvio avesse violato i limiti del vincolo derivante dalla cassazione, ma la Corte ha ritenuto che il rinvio lasciasse aperta la verifica dei presupposti della prestazione
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di insufficienza probatoria compiuta dal giudice di merito
richiamato dal ricorrente in relazione alla valenza probatoria di documenti e riproduzioni, ma non accolto
richiamato dal ricorrente in relazione alla prova documentale, senza accoglimento
richiamato dal ricorrente in relazione alle presunzioni, ma la censura è stata respinta
richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione dei limiti del giudizio di rinvio; la Corte ha escluso la violazione
art. 42, commi 9 e 10, L. 153/1988
norma invocata per la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare; la Corte ha ritenuto comunque necessaria la prova dei requisiti costitutivi della prestazione
richiamato per dichiarare le spese irripetibili
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, DPR 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su questioni processuali o preliminari non si estende automaticamente al merito della pretesa, se questo sia stato ancora oggetto di esame e di decisione nel giudizio successivo.
- La clausola di rinvio che rimetta l'esame della domanda ai presupposti sostanziali consente al giudice di rinvio di verificare integralmente la sussistenza dei requisiti costitutivi della prestazione.
- La deduzione di non contestazione è infondata quando la controparte abbia comunque negato in radice il diritto azionato, così escludendo l'acquiescenza sui fatti costitutivi.
- In cassazione non è sindacabile l'apprezzamento di merito sulla sufficienza o insufficienza della prova, salvo violazione di norme di diritto o omesso esame nei limiti consentiti.
- Chi invoca una prestazione assistenziale o para-assistenziale deve provare i fatti costitutivi richiesti dalla legge, inclusi i presupposti reddituali, mediante elementi idonei e completi.
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