Cassazione Civile, Ordinanza n. 34386/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una fideiussione su cui il giudice di primo grado aveva ritenuto apocrifa la firma del legale rappresentante della società debitrice, accogliendo la relativa contestazione. La corte d’appello ha invece riformato la decisione: ha respinto l’eccezione di tardività dell’appello proposta dalla società, ritenendo tempestivo il gravame in quanto la sentenza di primo grado, pur emessa all’esito di udienza ex art. 281 sexies c.p.c., risultava pubblicata solo in data successiva (15 marzo 2013) e non contestualmente alla lettura in udienza. Nel merito, sulla base di una nuova consulenza tecnica d’ufficio, ha poi attribuito la firma al legale rappresentante pro tempore, confermando il decreto ingiuntivo. In cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente o comunque illogica nella parte in cui aveva ritenuto tempestivo l’appello; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nella lettura della sentenza in udienza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., che avrebbe fatto decorrere il termine lungo per impugnare dalla data dell’udienza stessa e non dal successivo deposito in cancelleria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, entrambi diretti contro la statuizione di tempestività dell’appello, fossero carenti di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., perché il ricorso non riportava in modo specifico il contenuto del verbale d’udienza o degli atti di cancelleria idonei a dimostrare l’effettiva lettura e pubblicazione della sentenza in udienza. La Corte ha richiamato il principio per cui, se la sentenza formalmente resa ex art. 281 sexies c.p.c. non risulta effettivamente pubblicata in udienza ma è stata depositata successivamente, il dies a quo del termine per impugnare va individuato nel momento in cui la decisione diviene conoscibile tramite deposito e pubblicazione, secondo il principio generale dell’art. 133 c.p.c. e in coerenza con l’orientamento costituzionalmente orientato della norma. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza di appello per asserita carenza/irregolarità della motivazione.
La ricorrente lo ha richiamato per sostenere che la decisione impugnata sarebbe viziata nel contenuto-forma della motivazione.
È stato invocato per lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella lettura della sentenza in udienza.
La Corte richiama la norma per distinguere il caso di effettiva lettura e pubblicazione in udienza da quello in cui la pubblicazione avvenga solo con successivo deposito in cancelleria.
È richiamato come termine lungo semestrale per proporre impugnazione, la cui decorrenza dipende dal momento di pubblicazione/conoscibilità della sentenza.
Fondamento dell’inammissibilità: il ricorso non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fondano le censure.
Viene indicato quale principio generale da applicare quando non risulti effettivamente operante la pubblicazione ex art. 281 sexies c.p.c.
La Corte richiama la regola sull’onere della prova per affermare che l’impugnante deve provare la tempestività della propria impugnazione quando si controverte sulla decorrenza del termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando si contesta la tempestività dell’impugnazione e la decisione di merito si fonda su atti processuali specifici, il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il requisito di autosufficienza, indicando e trascrivendo i documenti e i verbali rilevanti.
- Se una sentenza formalmente resa in forma semplificata ex art. 281 sexies c.p.c. non risulta effettivamente pubblicata in udienza, ma è depositata in cancelleria in un momento successivo, il termine per impugnare decorre dal momento in cui la sentenza diviene legalmente conoscibile tramite il deposito/pubblicazione.
- Ai fini della decorrenza del termine lungo per impugnare, non è sufficiente il solo riferimento astratto alla forma della decisione; occorre verificare il concreto perfezionamento del meccanismo di pubblicazione, perché una scissione impropria tra udienza e deposito può comprimere illegittimamente il diritto di difesa.
- Quando la data di lettura in udienza e quella di deposito/pubblicazione non coincidono, il giudice deve accertare in concreto il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile, anche attraverso documentazione, presunzioni e regole sull’onere della prova.
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