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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17146/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un ex Segretario generale di un'Autorità di bacino ha agito per ottenere l'adeguamento del trattamento economico percepito durante l'incarico e il pagamento delle relative differenze retributive. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo prevalente la disciplina speciale dettata per il Segretario generale dell'Autorità rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego dirigenziale; inoltre aveva reputato carenti le allegazioni del ricorso introduttivo quanto alla richiesta di rivalutazione secondo gli indici Istat. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che le funzioni del Segretario generale sarebbero equivalenti a quelle di un dirigente generale e che, quindi, il trattamento economico avrebbe dovuto essere parametrato secondo l'art. 24 e il principio di parità di trattamento dell'art. 45; (2) violazione dell'art. 414 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto insufficienti le allegazioni sulla rivalutazione Istat, nonostante l'indicazione del titolo della domanda e la natura notoria degli indici; (3) omessa pronuncia e omesso esame, sotto ulteriori profili, sulla medesima rivalutazione; (4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla parziale prescrizione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo inapplicabile alla fattispecie la disciplina del rapporto dirigenziale nel pubblico impiego perché il rapporto del Segretario generale era espressamente qualificato dalla legge come rapporto di diritto privato, con trattamento economico determinato da fonte speciale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nel rito del lavoro, la domanda di rivalutazione della retribuzione in base agli indici Istat è sufficientemente allegata quando siano indicati il periodo lavorativo, la retribuzione percepita e il titolo della pretesa, potendo gli indici Istat essere utilizzati dal giudice come fatti notori; la Corte territoriale, quindi, ha erroneamente ritenuto la domanda non esattamente quantificata. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti; il quinto è stato ritenuto assorbito, poiché la questione sulla prescrizione dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio solo con riferimento all'eventuale rivalutazione spettante. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge richiamata a fondamento del primo e del secondo motivo di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio processuale richiamata per il quinto motivo di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzata anche per censurare la violazione dell'art. 414 c.p.c. in tema di allegazione della domanda

  • art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dal ricorrente tra le norme ritenute violate, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva

  • art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001

    la Corte afferma che disciplina il trattamento economico dei dirigenti generali nel pubblico impiego, ma non si applica ai rapporti qualificati dalla legge come di diritto privato

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    invocato per il principio di parità di trattamento, ma ritenuto inconferente perché la disciplina del rapporto non è quella del pubblico impiego

  • art. 12 l. n. 183 del 1989

    indicato come disposizione istitutiva delle Autorità di bacino e delle funzioni del Segretario generale

  • art. 13 l. n. 253 del 1990

    prevede espressamente che il rapporto di lavoro del Segretario generale sia disciplinato da un contratto di diritto privato e demanda a decreto interministeriale la determinazione del trattamento economico

  • art. 414, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la Corte di cassazione lo interpreta nel senso che, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per carenza di elementi della domanda sussiste solo se non sia possibile individuare esattamente la pretesa e approntare la difesa

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per escludere la carenza di specificità del ricorso per cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi assorbiti per omessa pronuncia

  • art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

    richiamato nel ragionamento sulla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile

  • art. 2697 c.c.

    evocato implicitamente nel richiamo all'onere di allegazione e prova, ma non oggetto di una specifica statuizione

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale di fonte legislativa qualifica espressamente un rapporto con la pubblica amministrazione come rapporto di diritto privato, la disciplina generale del pubblico impiego contrattualizzato non si applica automaticamente, neppure in tema di trattamento economico dirigenziale.
  • La riserva alla contrattazione collettiva prevista per il personale dirigenziale pubblico opera entro l'ambito del pubblico impiego; non può essere estesa a rapporti speciali sottratti per legge a quel regime.
  • Nel rito del lavoro, la domanda è sufficientemente determinata quando, dal complesso del ricorso, siano identificabili la pretesa, il periodo di riferimento, la retribuzione percepita e il titolo giuridico invocato; la mancanza di conteggi analitici non comporta nullità se il convenuto può difendersi compiutamente.
  • Gli indici ISTAT, in quanto provenienti da fonte pubblica e di comune conoscibilità, possono essere considerati fatti notori e utilizzati dal giudice anche senza specifica allegazione o prova documentale da parte dell'attore.
  • La mancata pronuncia su una questione può essere assorbita quando il giudice d'appello rigetti la domanda principale sulla base di una ragione logicamente preclusiva, rinviando l'esame delle questioni subordinate al giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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