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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19491/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla proroga di trenta giorni del trattenimento di un cittadino marocchino presso un centro di permanenza per i rimpatri, disposta dal giudice di pace su richiesta del Questore, dopo un precedente trattenimento già convalidato e prorogato più volte. Il ricorrente ha impugnato il decreto con tre motivi: con il terzo ha denunciato la nullità del provvedimento per difetto di motivazione, sostenendo che la motivazione sarebbe stata aggiunta solo successivamente alla decisione; con il primo ha lamentato la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, perché la proroga sarebbe stata concessa senza i presupposti di legge, essendosi l'Amministrazione limitata a richiamare una richiesta di identificazione e di rilascio del lasciapassare inviata alla rappresentanza diplomatica del Paese di origine, rimasta senza risposta; con il secondo ha dedotto l'omessa pronuncia sulla questione dell'insussistenza di elementi idonei a rendere probabile l'allontanamento, considerando il tempo trascorso, l'asserita inattività amministrativa e il silenzio delle autorità consolari. La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e ha ritenuto che il decreto, essendo redatto sul verbale stesso e depositato nello stesso giorno dell'udienza, fosse da considerare unitario rispetto al verbale e quindi sufficientemente motivato. Ha poi esaminato congiuntamente primo e secondo motivo, ritenendoli infondati, perché il giudice di pace aveva verificato la sussistenza dei presupposti della proroga richiamando le ragioni addotte dalla Questura e l'attività effettivamente svolta dall'Amministrazione per ottenere i documenti necessari al rimpatrio. La Corte ha affermato che l'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice si sia comunque pronunciato sul capo della domanda o sull'eccezione, mentre il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni integra solo un vizio motivazionale. Inoltre ha ribadito che la proroga del trattenimento è legittima solo se l'Amministrazione dimostra di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per l'allontanamento e che il ritardo dipende da mancata cooperazione dello straniero o da ritardi nell'ottenimento dei documenti dai Paesi terzi; nel caso concreto, la richiesta del Questore dava conto dell'invio della domanda di identificazione e lasciapassare e dell'attesa di riscontro, mentre il ricorrente non aveva provato di aver collaborato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la censura di nullità per difetto di motivazione, perché il decreto e il verbale di udienza costituivano un tutt'uno e la motivazione era integrata nel modulo allegato. Ha inoltre escluso sia l'omessa pronuncia sia l'illegittimità della proroga, osservando che l'Amministrazione aveva allegato e documentato di essersi attivata per ottenere i documenti necessari al rimpatrio e che il ricorrente non aveva fornito prova di una propria cooperazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione degli intimati; è stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di procedimento esente.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    La proroga del trattenimento è ammessa solo in presenza dei presupposti legali e per consentire all'Amministrazione di completare le attività necessarie al rimpatrio o all'allontanamento, quando queste incontrino difficoltà non dipendenti da mera inerzia amministrativa.

  • art. 125, terzo comma, c.p.c.

    La motivazione del provvedimento deve risultare dal testo del decreto; nel caso concreto la motivazione inserita nel modulo allegato al verbale è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    È richiesto un minimo di motivazione del provvedimento giurisdizionale, che nel caso concreto è stato ritenuto sussistente perché desumibile dal complesso verbale-decreto.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto la decisione su un capo autonomo della domanda o su un'eccezione; non basta il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni difensive.

  • art. 15, par. 6, direttiva 2008/115/CE

    La proroga del trattenimento è consentita soltanto se, nonostante ogni ragionevole sforzo dello Stato, l'allontanamento richieda più tempo per mancata cooperazione dell'interessato o per ritardi nell'ottenimento della documentazione dai Paesi terzi.

  • art. 13 Cost.

    La limitazione della libertà personale è soggetta a riserva assoluta di legge; l'autorità amministrativa non dispone di discrezionalità oltre i limiti fissati dalla legge e il controllo giurisdizionale è corrispondentemente vincolato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Nel caso non trova applicazione l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il procedimento è esente.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla proroga del trattenimento dello straniero, il giudice può ritenere sufficiente una motivazione per relationem, purché il provvedimento richiami atti dell'Amministrazione agevolmente conoscibili dalla parte e dal difensore e consenta di verificare la specificità delle ragioni della proroga.
  • L'omessa pronuncia è configurabile solo quando manchi del tutto una statuizione su un capo autonomo della domanda o su un'eccezione; non è deducibile quando il giudice abbia comunque deciso, pur in modo sintetico o non esaustivo, sulle questioni prospettate.
  • La proroga del trattenimento ai fini del rimpatrio richiede che l'Amministrazione dimostri di avere compiuto ogni ragionevole sforzo per ottenere i documenti necessari e che il ritardo sia dovuto alla mancata cooperazione dello straniero o alle difficoltà con le autorità del Paese di origine.
  • L'onere di allegare e documentare gli sforzi compiuti per l'identificazione e per l'acquisizione dei documenti grava sull'Amministrazione istante, mentre lo straniero che contesti la proroga deve fornire elementi idonei a provare l'inerzia esclusiva dell'Amministrazione o la propria collaborazione.
  • Nel controllo sulla proroga del trattenimento, il giudice deve valutare gli atti dell'Amministrazione, le deduzioni dell'interessato e la documentazione disponibile, tenendo conto della durata del trattenimento già eseguito e delle proroghe precedenti, nonché delle concrete difficoltà organizzative e diplomatiche incontrate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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