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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19556/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società a un lavoratore con qualifica apicale nell’ambito commerciale, per giustificato motivo oggettivo. In appello era rimasta discussa solo la questione del repêchage in mansioni inferiori: la società aveva offerto al dipendente il ruolo di responsabile delle prenotazioni, inquadrato al primo livello con corrispondente riduzione del trattamento economico; il lavoratore aveva rifiutato sia la dequalificazione sia il minor compenso, dichiarandosi disponibile solo a ruoli di pari livello e pari retribuzione. La Corte d’appello ha ritenuto che il rifiuto rendesse dimostrato l’adempimento dell’obbligo datoriale di repêchage e ha respinto l’impugnativa. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1, 3 e 5 L. n. 604/1966 e dell’art. 2103 c.c., sostenendo che la drastica riduzione della retribuzione fosse inaccettabile per la sua posizione e che il rifiuto della proposta non potesse pregiudicare il diritto a contestare il licenziamento; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando carenza di motivazione sulla possibilità di utilizzarlo in altre mansioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve ricercare soluzioni alternative e, se disponibili, può anche proporre l’assegnazione a mansioni inferiori; ove il lavoratore rifiuti la proposta di repêchage, il licenziamento resta legittimo. Ha inoltre precisato che l’obbligo di repêchage in mansioni inferiori non è stato introdotto dal novellato art. 2103 c.c., ma è principio già consolidato, e che nel caso concreto la proposta datoriale, rifiutata dal lavoratore, era idonea a escludere l’illegittimità del recesso. Quanto al secondo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché formulata come vizio motivazionale oltre i limiti del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; la Corte ha anche ricordato che l’onere di provare l’impossibilità del repêchage grava sul datore, che può assolverlo con elementi indiziari, tra cui la mancanza di nuove assunzioni.

Norme richiamate

  • art. 1 L. n. 604/1966

    Richiamato insieme agli artt. 3 e 5 per la disciplina del licenziamento individuale, nel contesto del motivo oggettivo impugnato.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    Il giustificato motivo oggettivo può integrare una ragione legittima di recesso se il lavoratore non è ricollocabile, anche in mansioni inferiori, secondo il consolidato orientamento della Corte.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    Il datore di lavoro è gravato dell’onere di provare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo e l’impossibilità del repêchage.

  • art. 2103 c.c.

    La norma novellata consente l’assegnazione a mansioni inferiori in caso di modifica degli assetti organizzativi, ma non esaurisce né esclude l’ulteriore principio, già affermato, secondo cui nel licenziamento per GMO può essere proposta al lavoratore una ricollocazione inferiore quale alternativa al recesso.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è denunciabile solo nei limiti rigorosi fissati dalle Sezioni Unite; non è ammessa una censura di mero difetto di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro deve verificare e provare l’impossibilità di una diversa utilizzazione del dipendente; tale prova può essere data anche per presunzioni e mediante circostanze come l’assenza di nuove assunzioni.
  • L’obbligo di repêchage può estendersi anche a mansioni inferiori, quando ciò consenta di evitare il licenziamento; in questa logica, la tutela della conservazione del posto prevale sulla salvaguardia della professionalità e della retribuzione originaria.
  • Se il datore di lavoro offre una concreta ricollocazione alternativa in mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale del dipendente, il rifiuto ingiustificato di tale proposta può legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sindacare la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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