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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38647/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che ha respinto l'istanza ex art. 309 c.p.p. volta a ottenere la rimozione o l'attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere, rinnovata dopo la sentenza di secondo grado che ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati contestati ai capi 14, 15, 16 e 17 (estorsioni tentate e aggravate) e ha riconosciuto per i capi 14 e 15 l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 275 comma 1-bis e comma 3 c.p.p. e 274 c.p.p. e vizio di motivazione nella scelta della misura, sostenendo che non sussistono gli elementi per l'aggravante mafiosa e, dunque, non sussistono esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione), rilevando inoltre la piena osservanza delle prescrizioni durante oltre un anno di arresti domiciliari e l'esistenza di attività lavorativa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che molte delle censure siano inammissibili o generiche e che non possano essere sindacate in questa sede questioni sulla gravità indiziaria e sulla qualificazione giuridica delle condotte, già decise con sentenza di secondo grado. Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato la presunzione di pericolosità sociale derivante dal riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e non sono emersi elementi idonei a smentirla (ad es. intercettazioni che evidenziano volontà di mantenere l'assetto intimidatorio e di controllo del sodalizio). Conseguentemente il provvedimento che ha rinnovato la custodia cautelare in carcere è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale per l'istanza di riesame della misura cautelare; qui utilizzata dal ricorrente per impugnare il rinnovo della custodia cautelare.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti e alle modalità di impugnazione; la Corte evidenzia che non possono qui essere riesaminate valutazioni già compiute nel giudizio di merito.

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 1-bis e comma 3)

    Rinvio alle norme che regolano i motivi di impugnazione e l'ammissibilità: la Corte ritiene alcune censure non consentite o generiche in questa sede e, pertanto, inammissibili.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante connessa al metodo e all'agevolazione mafiosa: il suo riconoscimento nella sentenza di secondo grado legittima l'applicazione della presunzione di pericolosità sociale e incide sulle esigenze cautelari.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (provvedimenti esecutivi relativi alla dichiarazione di inammissibilità).

Massime di principio

  • La conferma di una condanna in secondo grado che riconosce aggravanti (es. art. 416-bis) crea una presunzione di pericolosità sociale che pesa significativamente nella valutazione delle esigenze cautelari.
  • In sede di riesame o impugnazione cautelare non sono ammesse censure che rimettono in discussione la gravità indiziaria e la qualificazione giuridica già decise con sentenza di merito definitivo o di secondo grado; tali questioni devono essere sollevate nelle sedi proprie e con motivazioni specifiche.
  • La mera osservanza di una misura attenuata (es. arresti domiciliari) per un periodo non è sufficiente, di per sé, a superare la presunzione di pericolosità determinata da una condanna aggravata: occorrono elementi nuovi e specifici che escano dal quadro probatorio già valutato.
  • Per ottenere la sostituzione o l'attenuazione della custodia cautelare dopo una condanna di secondo grado è necessario dimostrare, con elementi concreti e specifici, l'inesistenza o la sproporzione delle esigenze cautelari (assenza concreta e attuale di rischio di fuga e di reiterazione), non limitandosi a contestazioni generiche o ricorsive della valutazione probatoria.
  • Le doglianze sulla motivazione del provvedimento cautelare devono essere dettagliate e riferirsi a specifici vizi logico-giuridici; censure generiche o ripetitive risultano spesso inammissibili.

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