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Sentenza

Sentenza del 03/06/2022 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Dazi - giudicato esterno - procedura domiciliata - rappresentanza diretta - esclusione della responsabilità solidale - compatibilità del giudicato esterno con il diritto comunitario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso verteva sulla legittimità degli avvisi di rettifica emessi dall'Agenzia per differenze di dazio derivanti dalla rettifica del valore delle merci importate e, in via principale, sulla possibilità per il Centro di Assistenza Doganale (CAD) di operare in regime di rappresentanza diretta nell'ambito della procedura di domiciliazione. La difesa ha invocato, inoltre, vizi procedurali relativi alla rettifica del valore (art. 29 CDC) e alla mancata instaurazione del contraddittorio ex art. 181-bis DAC, nonché carenza motivazionale degli avvisi. La Commissione ha ritenuto sussistente il giudicato esterno formatosi con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28066/2019, attestando l'identità delle parti e del rapporto giuridico controverso, e ha accolto l'argomentazione secondo cui la disciplina comunitaria (artt. 5, 64 e 76 del Codice Doganale) non vieta che gli spedizionieri/CAD agiscano in rappresentanza diretta nella procedura di domiciliazione; tale interpretazione è stata avvalorata dal parere comunitario (EU Pilot 3670/12/TAXUD) e recepita dall'Agenzia stessa con la circolare 1/D del 19/01/2015. Quanto alla compatibilità del giudicato esterno con il diritto comunitario, la Commissione ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia: il giudicato è opponibile anche in materia di tributi unionali purché non ostacoli l'effettiva applicazione del diritto comunitario; nel caso di specie il precedente giudicato ripristinava la corretta interpretazione del diritto comunitario, per cui risultava opponibile.

La decisione

L'appello proposto dal CAD L S s.r.l. in liquidazione è stato accolto; la Commissione ha riconosciuto l'efficacia del giudicato esterno formatosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 28066/2019 e, di conseguenza, ha ritenuto che il CAD potesse operare in rappresentanza diretta nella procedura domiciliata. Per effetto di ciò il gravame del CAD ha avuto esito favorevole e la sentenza di primo grado (CTP La Spezia n. 65/01/09) è assorbita/revocata nella parte relativa alla responsabilità e ai presupposti che avevano portato alle rettifiche. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2909 cod. civ.

    Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato; la giurisprudenza interna riconosce valore vincolante al giudicato esterno quando sussistono identità di parti e di rapporto giuridico, salvo i limiti imposti dal diritto comunitario.

  • art. 5 Codice Doganale (CDC)

    Interpretato unitamente agli artt. 64 e 76 CDC per affermare che la rappresentanza degli spedizionieri doganali non può essere limitata dal diritto interno e che gli spedizionieri (e i CAD costituiti da spedizionieri) possono operare in rappresentanza diretta.

  • art. 64 CDC

    La disposizione consente che la dichiarazione sia presentata 'per conto' dell'importatore; la Corte ha ritenuto che ciò non imponga automaticamente la rappresentanza indiretta e non esclude la rappresentanza diretta per il soggetto presentante.

  • art. 76 CDC

    Usato nel quadro normativo per sostenere la possibilità per l'importatore o per altro soggetto di utilizzare la procedura domiciliata senza che ciò implichi necessariamente la rappresentanza indiretta dell'intermediario.

  • art. 29 CDC

    Norma sul valore in dogana richiamata dalla ricorrente: la rettifica del valore può avvenire solo se sussistono 'fondati dubbi' sulla veridicità del valore dichiarato; la Commissione ha richiamato l'onere per l'Amministrazione di motivare e instaurare il contraddittorio ove previsto.

  • art. 181-bis DAC

    Norma procedurale che impone il contraddittorio amministrativo prima della disapplicazione del metodo di determinazione del valore; la Commissione ha richiamato l'obbligo di confronto con l'operatore e la necessità che la Dogana dia adeguata comunicazione e possibilità di replica.

  • art. 253, par. 3 DAC

    Richiamato per l'istituto della dichiarazione semplificata in sede di domiciliazione: la dichiarazione può essere presentata dall'importatore o da altro soggetto per suo conto, senza imporre la rappresentanza indiretta.

  • art. 1-septies Legge n. 66/1992

    Norma che disciplina i CAD e la loro costituzione da parte di spedizionieri; da essa la Commissione desume che i CAD, essendo costituiti da spedizionieri, devono poter esercitare la medesima facoltà di rappresentanza diretta.

  • art. 12, comma 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Norma temporalmente invocata dalla CTR in precedente decisione (poi cassata): riguarda termini processuali; la Cassazione ha ritenuto che l'applicazione di tale norma al contenzioso doganale fosse stata errata nella precedente sede, motivo per il rinvio.

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212 e art. 11, comma 5-bis, d.lgs. 374/1990

    Richiamate dalle parti in relazione alla motivazione degli atti impositivi; la Commissione ha valutato che gli avvisi dovessero contenere adeguata motivazione e parametri usati per la rettifica e che la banca dati MERCE non costituisce autonoma base legale per la rideterminazione del valore senza adeguata prova e contraddittorio.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e vale quando sussistono identità di parti e identità del rapporto giuridico controverso; pertanto una decisione passata in giudicato tra le stesse parti su punto fondamentale comune è preclusiva del riesame di quel punto.
  • I Centri di Assistenza Doganale costituiti da spedizionieri possono operare in rappresentanza diretta nella procedura di domiciliazione: nulla nel Codice Doganale impone che la presentazione 'per conto' equivalga necessariamente a rappresentanza indiretta.
  • Le circolari amministrative non possono comprimere diritti riconosciuti dal diritto comunitario: un provvedimento interno che impedisca la scelta tra rappresentanza diretta e indiretta può essere illegittimo e non opponibile.
  • L'opponibilità del giudicato esterno in materia di tributi unionali è ammessa purché l'applicazione del giudicato non ostacoli l'effettiva applicazione del diritto comunitario; se il precedente interpreta correttamente il diritto comunitario, il giudicato è opponibile.
  • Se l'Amministrazione ha impedito o limitato la possibilità di scelta di regime di rappresentanza, non può poi dedurre che il privato abbia volontariamente optato per la soluzione meno favorevole.
  • In caso di rettifica del valore, l'Ufficio doganale deve avere 'fondati dubbi' ai sensi dell'art. 29 CDC, procedere secondo la sequenza dei criteri previsti dal codice doganale (valore di merci identiche, similari, ecc.) e rispettare il contraddittorio previsto dall'art. 181-bis DAC; l'uso esclusivo di una banca dati interna (es. MERCE) non sostituisce la necessaria motivazione e prova.

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