Sentenza del 03/06/2022 n. 163 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Redditi di impresa - Accertamento induttivi - Fondamento - Controllo scritture e registrazioni contabili - Validità atto - Specificazione indici di inattendibilità dati relativi ad alcune poste di bilancio - Astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva - Contribuente - Facoltà di fornire prova contraria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento analitico-induttivo per l'anno 2014 relativo alla cessione di "diamanti da recupero" documentata dalla fattura n. 208 del 23.07.2014; l'Ufficio aveva ritenuto inattendibile la contabilità e i valori dichiarati perché la fattura non rispettava le indicazioni dell'art. 21 DPR 633/72 (quantitativo espresso in carati totali, senza caratterizzazione delle singole pietre), risultando inoltre una situazione di prolungata scarsa redditività (2011-2014) e contraddittorietà dei valori forniti dal contribuente. L'Agenzia ha utilizzato il metodo analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti; la contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo l'erronea determinazione dei ricavi, carenza di motivazione e violazioni procedurali. In appello l'Ufficio ha contestato la decisione di primo grado per omessa considerazione degli elementi probatori e delle contraddizioni del contribuente.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato l'accertamento analitico-induttivo: ha ritenuto sussistere il quadro presuntivo di inattendibilità della contabilità (fattura non conforme, antieconomicità dell'operazione, scarsa redditività pluriennale, incongruenze nei valori indicati dal contribuente) e che tale quadro legittimava il recupero fiscale. Ha quindi annullato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società e, ribaltando il giudizio, ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento (maggiori IRES, IRAP e IVA). Spese compensate in ragione della particolarità degli aspetti trattati.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
art. 39, comma 1, lett. d)
Consente all'Amministrazione di utilizzare l'accertamento analitico-induttivo quando l'incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi dichiarati risulta da ispezioni e controlli sulle scritture contabili; l'atto basato su adeguata motivazione e presunzioni gravi, precise e concordanti gode di una presunzione di legittimità che sposta l'onere della prova sulla contribuente.
D.P.R. n. 633/1972, art. 21
Stabilisce i requisiti della fattura; la mancata indicazione analitica delle caratteristiche (qui dei singoli diamanti) e la mera indicazione cumulativa in carati totali è indice di inattendibilità documentale, impedendo la determinazione oggettiva del valore della merce venduta.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
Richiama il dovere del giudice tributario di adeguata motivazione; la Corte d'appello ha ritenuto che il primo grado non abbia correttamente considerato e confutato le argomentazioni e le prove dell'Ufficio.
Codice Civile, art. 2697
Norma sul riparto dell'onere della prova: una volta che l'Amministrazione ha dedotto elementi presuntivi gravi, precise e concordanti, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la regolarità delle operazioni.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54 (commi 2 e 3)
In tema di IVA l'Amministrazione può ricostruire il volume d'affari in via induttiva basandosi su incongruenze tra ricavi dichiarati e condizioni di esercizio dell'attività, sempre con presunzioni gravi, precise e concordanti.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo solo se emergono, dall'esame delle scritture e dei documenti, presunzioni semplici ma 'gravi, precise e concordanti' che rendono la contabilità complessivamente inattendibile.
- Una fattura che non rispetta i requisiti formali essenziali (es. indicazione analitica delle caratteristiche della merce) costituisce un indice di inattendibilità documentale e può giustificare la ricostruzione induttiva del reddito/volume d'affari.
- Una prolungata situazione di scarsa redditività o incongruenze pluriennali nei dati contabili rafforza la presunzione di antieconomicità e inattendibilità e legittima l'uso del metodo induttivo.
- Una volta che l'Ufficio fonda l'accertamento su presunzioni legittime, grava sul contribuente l'onere di provare la regolarità delle operazioni e l'economicità degli atti; risposte difensive contraddittorie o dati inconsistenti indeboliscono la posizione del contribuente.
- Il giudice tributario che annulla un accertamento induttivo deve motivare compiutamente, esaminando e confutando le argomentazioni e le prove dell'Amministrazione; la mera enunciazione non è sufficiente.
- La differenza tra ricavi dichiarati e ricavi ricostruiti deve essere rilevante e la ricostruzione induttiva deve risultare plausibile e coerente, non basata su ragionamenti illogici o arbitrari.
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