Sentenza del 03/06/2022 n. 2522 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Regolarità della notifica delle cartelle - Atti esecutivi - Pignoramento presso terzi - Impugnazione - Competenza del Giudice Ordinario - Difetto di giurisdizione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del pignoramento presso terzi per mancata/irregolare notifica (notifica effettuata tramite corriere/operatore privato), nullità dell'atto per firma di persona non abilitata e difetto di motivazione relativamente al calcolo degli interessi. Il pignoramento si riferiva a cartelle di pagamento già precedentemente notificate e impugnate dal contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo d'appello relativo al difetto di giurisdizione: ha dichiarato la incompetenza dei giudici tributari a decidere sull'impugnazione dell'atto esecutivo (pignoramento) in presenza di atti presupposti già notificati (cartelle). Ha quindi pronunciato il difetto di giurisdizione dei Giudici tributari e ha compensato le spese; il merito delle censure (notifica tramite corriere privato, firma, calcolo interessi) non è stato esaminato per la declaratoria di incompetenza.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
L'impugnazione degli atti esecutivi (compreso il pignoramento presso terzi) va qualificata come opposizione agli atti esecutivi e, in linea di principio, proposta davanti al Giudice ordinario.
art. 57, co. 1, lett. b, D.P.R. 602/1973
Limita la giurisdizione della Commissione tributaria per specifiche materie: quando sono stati notificati atti presupposti la controversia relativa ad atti esecutivi rientra nella competenza del giudice ordinario.
Legge n. 124/2017
Rimosse le esclusive relative alla notifica degli atti pubblici attribuite in precedenza a Poste Italiane; l'Amministrazione ha allegato tale norma per sostenere la legittimità delle notifiche tramite operatori privati (questione non decisiva nella sentenza per il prevalere del difetto di giurisdizione).
Cass. SS.UU. n. 13913/2017
Principio di diritto secondo cui l'impugnazione di atti esecutivi tributari va proposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 617 c.p.c., salvo il caso in cui il pignoramento sia il primo atto notificato al contribuente (assenza di atti presupposti).
Massime di principio
- Se il pignoramento è successivo a notifiche di atti presupposti (es. cartelle di pagamento già notificate), l'impugnazione va proposta davanti al Giudice ordinario come opposizione ex art. 617 c.p.c.; la Commissione tributaria è incompetente.
- Solo quando il pignoramento costituisce il primo atto con cui l'ufficio manifesta la volontà di riscossione (nessuna precedente notifica di atti presupposti) la controversia può essere devoluta alla Commissione tributaria.
- La contestazione della modalità di notifica (Poste vs operatore privato) può rilevare sul piano della validità dell'atto, ma la qualificazione della controversia ai fini della competenza processuale resta prioritaria: se sussistono atti presupposti notificati, il difetto di giurisdizione del giudice tributario preclude comunque la decisione sul merito.
- La conoscenza effettiva dell'atto da parte del contribuente (es. tempestiva impugnazione o pagamenti cautelativi) può rendere irrilevanti vizi formali della notifica (ricadendo nella distinzione tra nullità sanabile e inesistenza), ma ciò non incide sulla competenza giudiziale definita dalle norme e dalla giurisprudenza.
- È importante documentare e allegare prove circa le notifiche precedenti e la tempistica (ricezione cartelle, impugnazioni, pagamenti) e valutare subito la competenza: sollevare o difendersi dall'eccezione di difetto di giurisdizione è cruciale e può essere decisiva per la definizione della controversia.
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