Sentenza del 03/06/2022 n. 524 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Riscossione - impugnabilità dell'estratto di ruolo - differenza tra "ruolo" e "estratto di ruolo" - divieto introdotto dalla L. 215/2021 - retroattività - mancanza di interesse ad agire - inammissibilità del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso originario impugnava un estratto di ruolo relativo a quattro cartelle di pagamento contestandone la notificazione, la prescrizione, la nullità dei ruoli, la mancanza di motivazione e il calcolo degli interessi e dell'aggio. In appello l'Agenzia ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo alla luce dell'art. 3-bis della L. 215/2021 (che ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del d.P.R. 602/1973) e ha chiesto l'annullamento della sentenza favorevole al contribuente.
La decisione
La Commissione regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo inammissibile il ricorso avverso l'estratto di ruolo per effetto della novella normativa (art. 3-bis L. 215/2021) che ha ricondotto l'estratto a mero documento informatico formato dal concessionario e non a atto impugnabile. La Corte ha ritenuto la norma di carattere interpretativo con efficacia retroattiva, ha applicato il principio dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) e ha dichiarato assorbite le altre censure; ha quindi ribaltato la decisione di primo grado. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (art. 3-bis)
"4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."
La Commissione ha inteso la disposizione come norma interpretativa che conferma che l'estratto di ruolo è un documento non impugnabile e limita le ipotesi di impugnazione diretta del ruolo/cartella ai soli casi di dimostrabile pregiudizio specifico.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis
Inserito dall'art. 3-bis L.215/2021; ribadisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e circoscrive i casi in cui ruolo/cartella invalidamente notificati sono direttamente impugnabili.
Codice di procedura civile, art. 100
Applicato per valutare l'interesse ad agire: la Commissione ha ritenuto che il ricorrente fosse privo di interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, posto che esso non comporta di per sé pretesa impositiva né effetti lesivi salvo le eccezioni specifiche previste dalla norma.
D.Lgs. 2 settembre 1992, n. 546, art. 19
Richiamato per ricordare l'elencazione degli atti impugnabili (ruolo e cartella) dove l'estratto di ruolo non compare; ciò è stato usato a supporto della non impugnabilità dell'estratto.
Cass. SS.UU. n. 19704/2015
Giurisprudenza richiamata per distinguere il ruolo (atto impositivo tipico dell'ente creditore) dall'estratto di ruolo (elaborato informatico formato dal concessionario e privo di pretesa impositiva).
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è generalmente un documento informatico del concessionario e non costituisce atto impositivo: di norma è inimpugnabile dopo l'introduzione dell'art. 3-bis L.215/2021.
- La norma è stata considerata interpretativa e quindi applicabile retroattivamente: ricorsi basati esclusivamente sull'impugnazione dell'estratto sono inammissibili anche se riferiti a fatti anteriori alla legge.
- L'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) manca quando l'impugnazione è diretta solo contro l'estratto, salvo che il soggetto dimostri un pregiudizio concreto e specifico derivante dall'iscrizione a ruolo (es. esclusione da gara d'appalto, credito vantato verso pubbliche amministrazioni, perdita di benefici amministrativi).
- Se si ritiene invalida la notificazione o il ruolo/cartella, l'azione corretta è l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella (nei limiti e nei casi previsti), documentando l'effettivo danno o la specifica situazione prevista dalla norma.
- Le eccezioni procedurali (nullità di procure, legittimazione a costituirsi, decorrenza della prescrizione) restano temi rilevanti ma possono essere assorbiti dalla questione preliminare dell'inammissibilità; in ogni caso vanno dedotte rispetto all'atto idoneo (cartella/ruolo) e non all'estratto.
- Prassi consigliata: verificare immediatamente quale atto formale è stato notificato (cartella/ruolo) e raccogliere prove del concreto pregiudizio, se esistente; evitare di instaurare giudizio soltanto sull'estratto senza azioni parallele contro la cartella/ruolo.
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