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Sentenza

Sentenza del 03/06/2022 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Reddito d'impresa - Reddito da lavoro autonomo - Determinazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Per l'anno 2013 l'Agenzia notificava alla "C. e C. snc" avviso di accertamento per maggiori ricavi e conseguente maggior reddito di partecipazione, derivanti anche dalla riclassificazione come ricavi di versamenti dei soci (finanziamenti infruttiferi) rinvenuti nel conto "soci/utili"; richieste imposte e sanzioni complessive. Il contribuente impugnava contestando: illegittimità dell'assoggettamento a IVA dei versamenti soci; illegittimità e carenza di fatti a giustificazione dell'uso del metodo induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73; nullità della ricostruzione induttiva; mancato riconoscimento di costi e violazione del principio di correlazione costi-ricavi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo (Giudice d'appello) ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado. Il giudice ha ritenuto la contabilità inattendibile per una serie di anomalie documentali (errata numerazione e compilazione delle fatture, omissione di annotazione di acquisti, rilevazioni anomale di componenti positivi derivanti dai finanziamenti soci, operazioni in contanti oltre i limiti, assenza di fonti di reddito dei soci giustificative dei versamenti). Tali anomalie, gravi, ripetute e numerose, giustificano l'utilizzo del metodo induttivo ex art. 39 co.1 lett. d) e co.2 DPR 600/73. Relativamente ai versamenti dei soci, non essendo dimostrata la legittima provenienza e considerata l'insufficiente capacità reddituale dichiarata dai soci, il giudice li ha qualificati come ricavi non contabilizzati (con effetti anche ai fini IVA, posto che la società non aveva rettificato l'IVA). Il contribuente non ha dimostrato che i maggiori ricavi fossero bilanciati da maggiori costi; pertanto è stata confermata la determinazione dei maggiori redditi e la condanna alle spese (€1.500,00 più oneri).

Norme richiamate

  • DPR n. 600/1973, art. 39, co.1 lett. d) e co.2

    art. 39 co.1, lett. d) e comma 2, DPR n. 600/73

    In presenza di contabilità inattendibile l'Amministrazione può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze contabili e determinare il reddito con metodi induttivi basati su presunzioni, anche se non dotate dei tradizionali requisiti di gravità, precisione e concordanza, quando sussistono elementi concreti che rendono la contabilità inattendibile (anomalie gravi, ripetute e numerose).

  • Principio aziendalistico di correlazione costi-ricavi (norma/criterio contabile)

    Il principio impone la correlazione tra costi e ricavi, ma l'onere di provare che maggiori ricavi accertati derivino effettivamente da maggiori spese grava sul contribuente; l'Amministrazione non è tenuta a individuare costi non contabilizzati in assenza di prova fornita dal contribuente.

Massime di principio

  • L'Ufficio può ricorrere al metodo induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73 quando la contabilità risulti inattendibile per anomalie che siano gravi, ripetute e numerose; in tale ipotesi le presunzioni utilizzate possono essere meno rigorose rispetto ai requisiti ordinari.
  • Anomalie tipiche che legittimano l'accertamento induttivo: fatture con numerazioni o compilazioni errate, omissione di registrazioni di acquisto, movimentazioni in contanti oltre i limiti, registrazioni di componenti positivi non giustificati e mancanza di documentazione che attesti l'origine di versamenti effettuati a favore della società.
  • Versamenti dei soci: se i soci non dimostrano la provenienza lecita e la compatibilità reddituale dei versamenti, tali somme possono essere riclassificate come ricavi non contabilizzati e assoggettate a imposta sui redditi; se non vi è stata rettifica IVA da parte del contribuente, l'Ufficio può riprendere tali somme anche ai fini IVA.
  • Onere della prova: incombe sul contribuente dimostrare la natura effettiva dei movimenti (es. prestiti documentati, apporto di capitale con atti formali, prove di disinvestimenti personali) e dimostrare l'esistenza di costi che giustifichino i maggiori ricavi; la mera allegazione di principio non è sufficiente.
  • Effetti pratici e comportamenti consigliati: mantenere una tenuta contabile corretta e coerente, numerare e compilare correttamente fatture e registri, conservare estratti conto e documentazione che provino la provenienza dei versamenti soci (atti di disinvestimento, cessioni, accreditamenti bancari), documentare i costi effettivi e la loro correlazione con i ricavi; in caso di controllo, produrre tempestivamente prove documentali che contrastino le presunzioni dell'Amministrazione.
  • Nel valutare ricorsi simili, i giudici verificano la concretezza e la ripetitività delle anomalie: anomalie isolate o spiegate documentalmente possono non bastare, ma anomalie multiple e non giustificate sono idonee a legittimare la ricostruzione induttiva.

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