Cassazione Penale, Sentenza n. 22489/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare del ricorrente per partecipazione all'associazione mafiosa (famiglia Sanfilippo, territorio nisseno) e per diverse estorsioni correlate. Il difensore deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge (art. 273 c.p.p., art. 416-bis c.p., art. 629 c.p.) contestando: l'affidabilità e la rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore Branciforti; la mancata individuazione del "tempus commissi"; il travisamento del contenuto di intercettazioni e colloqui (27/08/2018, 03/09/2018, 06/09/2018, 13/09/2018, 15/10/2018); l'assenza di dichiarazioni delle persone offese; la circostanza che il ricorrente risiedeva stabilmente in Belgio dal 2013 e svolgeva attività lavorativa lecita; e, infine, la carenza delle esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso e della stabile attività all'estero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale per le misure cautelari di Caltanissetta "accurata, persuasiva, priva di vizi logici" e adeguata a documentare la gravità indiziaria sia rispetto all'associazione mafiosa sia alle estorsioni. Ha escluso un travisamento decisivo delle intercettazioni, ha valutato come compatibile con l'accusa la residenza all'estero (e anzi che elementi probatori sono stati raccolti durante la permanenza in Belgio) e ha considerato il periodo di silenzio temporale come non idoneo a dimostrare la rescissione del vincolo associativo. Quanto alle esigenze cautelari, ha confermato la loro attualità per la specifica situazione fattuale. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione ai requisiti della motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha valutato che la motivazione impugnata fosse effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e non incompatibile con altri atti processuali.
Norma sostanziale che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistenti elementi indiziari gravi a supporto della partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa.
Norma sostanziale relativa al reato di estorsione; la Corte ha confermato che gli elementi investigativi e le intercettazioni motivate potevano sostenere la gravita' indiziaria delle estorsioni contestate.
Richiamata in relazione alle esigenze cautelari: la Corte ha verificato che sussistessero i presupposti per l'applicazione della misura (esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, esigenze di garanzia).
Richiamata unitamente all'art. 274 per la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto motivate le esigenze esposte dal Tribunale.
Norma applicata per la statuizione sulle spese in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione; ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norma applicata per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti alla mancata remissione in libertà.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: si verifica presenza, coerenza logica e assenza di manifesta illogicità o travisamento; non è consentito un rinnovato esame del merito probatorio o una diversa valutazione della persuasività delle prove.
- Per contestare l'interpretazione delle intercettazioni occorre dimostrare un travisamento decisivo e incontestabile del loro contenuto: mere letture alternative non sono sufficienti in sede di legittimità.
- La residenza all'estero o il tempo intercorso dalla presunta consumazione dei reati non determinano automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari: serve prova di dissociazione o di rescissione del vincolo associativo per attenuare l'attualità del pericolo.
- La carenza di dichiarazioni delle persone offese è un elemento da valutare, ma non esclude la gravita' indiziaria se esiste convergenza e univocità di altri elementi probatori (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, riscontri investigativi).
- L'impugnazione in Cassazione deve essere tempestiva e valorizzare vizi di diritto o di motivazione specifici (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento), non può limitarsi a chiedere una diversa valutazione delle prove.
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