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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28547/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello (che aveva riformato una precedente assoluzione ex art. 131‑bis c.p.). Primo motivo: dedotta nullità della sentenza d'appello per mancata notificazione dell'atto di impugnazione del pubblico ministero alle parti private (violazione degli artt. 178, 584, 595 c.p.p.), con conseguente mancata decorrenza dei termini per l'appello incidentale. Secondo motivo: censura della corretta applicazione dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 (commi 1, 2 e 4) sulla sospensione dei termini processuali e della prescrizione: la difesa sosteneva che la sospensione non dovesse essere applicata al caso concreto e che, quindi, il termine massimo di prescrizione del reato fosse già spirato prima della decisione della Cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e manifestamente infondato: la mancata notifica dell'impugnazione del pubblico ministero non rende l'impugnazione inammissibile né determina nullità del giudizio del grado successivo, avendo quale unico effetto la mancata decorrenza del termine per l'appello incidentale della parte privata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che la sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 (9 marzo - 11 maggio 2020) si inquadra nella causa generale di sospensione ex art. 159 c.p. e opera anche nei procedimenti per i quali non vi sia stato un'esplicita differenza della trattazione d'udienza, quando la normativa abbia determinato una effettiva stasi dell'attività giurisdizionale. Applicati i calcoli dei termini (sospensioni per rinvii d'udienza del 2019 pari a 4 mesi e 13 giorni, più 2 mesi e 4 giorni per la sospensione emergenziale), la Corte ha ritenuto intervenuta la prescrizione del reato in data 17 gennaio 2021; conseguentemente ha annullato la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che definisce il reato contestato (truffa); la Corte non entra nel merito della fattispecie contestata una volta dichiarata la prescrizione.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Richiamata perché la sentenza originaria era un'assoluzione pronunciata ai sensi di questa norma; contestualmente la Corte d'appello aveva riformato l'assoluzione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati; la ricorrente ha fondato i suoi motivi sulla violazione di legge ex art. 606 c.p.p.

  • art. 584 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di notificare alle parti l'impugnazione del pubblico ministero; la Corte ha interpretato la sua violazione come causa che impedisce la decorrenza del termine per l'appello incidentale della parte privata e non come causa di nullità o di inammissibilità dell'impugnazione del P.M.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Elenca le nullità del processo: la Corte ha ritenuto che la mancata notifica dell'atto del P.M. non rientri tra le nullità assolute previste da tale articolo.

  • art. 83 d.l. 17/03/2020 n. 18 (convertito dalla legge n. 27/2020)

    Prevede il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, del decorso dei termini per il compimento di atti processuali e della prescrizione. La Corte ha ritenuto che tale sospensione sia applicabile in senso generale ai procedimenti che abbiano subito una stasi giurisdizionale a causa delle misure emergenziali, anche se non vi sia stato un singolo differimento d'udienza nel singolo fascicolo.

  • art. 159 cod. pen.

    Qualifica la sospensione come causa generale di sospensione della prescrizione: l'art. 83 è visto come norma che individua il fatto che genera la causa di sospensione prevista dall'art. 159.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Riguardano il calcolo della prescrizione e del termine massimo; applicando tali criteri con le sospensioni rilevate, la Corte ha stabilito la data di estinzione della prescrizione (17/01/2021).

Massime di principio

  • La mancata notificazione da parte del P.M. di un atto di impugnazione non determina in automatico l'inammissibilità dell'impugnazione né la nullità del giudizio del grado successivo: essa impedisce solo la decorrenza del termine per l'appello incidentale della parte privata.
  • La sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 va inquadrata come causa generale di sospensione della prescrizione (art. 159 c.p.) e si applica ai procedimenti sottoposti a stasi a causa delle misure emergenziali, anche se non sempre è necessario un differimento formale d'udienza nel singolo fascicolo.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno sommati tutti i periodi di sospensione effettivamente operanti (rinvii d'udienza, sospensione emergenziale, ecc.); occorre costruire il computo cronologico tenendo conto di queste cause per verificare se la prescrizione sia intervenuta.
  • Se la prescrizione matura durante il corso dell'impugnazione o prima della decisione di legittimità, la sentenza di condanna va annullata per intervenuta prescrizione senza rinvio quando ciò risulta dal calcolo dei termini.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità è contrastante su un punto di diritto, il ricorso in Cassazione non è necessariamente manifestamente infondato; tuttavia, anche ricorsi non manifestamente infondati possono comunque essere decisi nel merito e determinare l'accertamento della prescrizione.

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