Cassazione Civile, Ordinanza n. 27681/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito dell'insinuazione al passivo di un fallimento di un credito derivante da due contratti di finanziamento stipulati con un pool di banche. Il credito era stato ammesso al passivo solo in chirografo, senza riconoscimento della prelazione ipotecaria e pignoratizia richiesta. Nelle more, nel riparto dell'attivo ricavato dalla vendita dei beni dati in garanzia, le somme relative alla quota astrattamente riferibile ai creditori privilegiati che avevano finanziato in pool e che erano stati definitivamente esclusi dal privilegio venivano distribuite ai chirografari. La società cessionaria del credito ha quindi impugnato il decreto del giudice delegato e poi il decreto del tribunale, sostenendo: 1) che il tribunale avesse omesso o male valutato i documenti e l'accordo interbancario; 2) che la solidarietà attiva non dovesse desumersi dalla sola fonte del credito garantito, ma dalla fonte delle garanzie, con conseguente diritto a soddisfarsi integralmente sul ricavato dei beni vincolati; 3) che, anche a voler ritenere parziario il credito, le garanzie pignoratizie e ipotecarie avrebbero dovuto coprire integralmente il debito verso il singolo creditore, senza frazionamento per quote, e senza destinazione delle somme residue ai chirografari. Il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che, in una decisione resa nella stessa adunanza camerale, era già stato rigettato il ricorso della stessa società avverso il decreto che aveva confermato l'ammissione del credito solo in via chirografaria, essendo stata definitivamente esclusa la prelazione derivante da pegno e ipoteca per effetto della revocatoria dell'iscrizione ipotecaria e della costituzione dei pegni. Poiché il privilegio pignoratizio era ormai definitivamente escluso, la ricorrente non aveva più interesse a dolersi del modo in cui, nel riparto, erano state distribuite le somme ricavate dalla vendita dei beni gravati. L'inammissibilità del ricorso principale ha determinato l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il primo motivo è stato formalmente incanalato nel vizio di motivazione/omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte non è entrata nel merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
I motivi di diritto sono stati dedotti come violazioni di legge, ma sono stati assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la solidarietà attiva; la Corte non ha esaminato nel merito la questione per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato dal ricorrente per la disciplina della solidarietà; non applicato nel merito per difetto di interesse.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'obbligazione fosse parziaria o comunque dovesse essere interpretata in relazione alle garanzie; non esaminato nel merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di garanzia ipotecaria; la Corte non ha deciso sul punto.
Richiamato dal ricorrente in tema di pegno; non oggetto di decisione nel merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di pegno; non oggetto di decisione nel merito.
Richiamato dal ricorrente per il principio della par condicio creditorum e per contestare il riparto; il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle regole di riparto fallimentare; non esaminato nel merito.
Richiamato con riferimento al piano di riparto e ai reclami avverso il riparto.
Richiamato dal ricorrente in tema di ordine di distribuzione delle somme nel fallimento.
Richiamato dal ricorrente in tema di diritti dei creditori privilegiati sui riparti fallimentari.
Indicato come base del reclamo proposto contro la statuizione del giudice delegato.
Usato per la trattazione camerale con deposito di memorie e conclusioni scritte del Procuratore Generale.
art. 65 ord. giud.
Richiamato per affermare il dovere istituzionale della Corte di conoscere i propri precedenti nella funzione nomofilattica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando il credito del ricorrente è già stato definitivamente ammesso senza prelazione, viene meno l'interesse a impugnare il riparto fondato sulla pretesa di soddisfarsi con preferenza sulle somme ricavate dai beni gravati.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, indipendentemente dalla fondatezza teorica delle doglianze prospettate.
- Se la prelazione o la garanzia reale è stata definitivamente esclusa in altro giudizio, non può pretendersi in sede di riparto fallimentare la distribuzione delle somme come se il privilegio fosse ancora esistente.
- Il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso quando l'esito di altro giudizio, divenuto definitivo, renda ormai inutile la decisione sulle censure proposte.
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