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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31169/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società utilizzatrice di energia elettrica aveva convenuto in giudizio il fornitore chiedendo la restituzione di somme versate, negli anni 2010-2012, a titolo di addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica, addebito inserito in bolletta e ritenuto illegittimo perché contrario all’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia. Il giudice di pace aveva accolto solo parzialmente la domanda, applicando la prescrizione, e il tribunale aveva confermato. Il fornitore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) insussistenza dei presupposti dell’indebito ex art. 2033 c.c., perché i pagamenti sarebbero stati eseguiti in forza di un contratto valido ed efficace secondo la normativa interna vigente al tempo; 2) erronea affermazione dell’incompatibilità dell’addizionale con il diritto UE, sostenendo che si trattasse di mera maggiorazione dell’accisa, non soggetta al requisito della 'finalità specifica', e chiedendo rinvio pregiudiziale; 3) violazione del principio di inefficacia orizzontale delle direttive UE nei rapporti tra privati; 4) erronea ammissione della restituzione anche dell’IVA addebitata sulla somma corrisposta a titolo di addizionale, con dedotta configurabilità di ingiustificato arricchimento della società cliente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando un proprio orientamento consolidato secondo cui, in tema di addizionale provinciale sull’energia elettrica, il consumatore finale che abbia pagato in rivalsa un tributo poi riconosciuto contrario al diritto dell’Unione può agire ex art. 2033 c.c. direttamente contro il fornitore, nel termine ordinario decennale, poiché la declaratoria di illegittimità della norma interna produce la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione. Ha inoltre respinto il quarto motivo, affermando che, quando la base imponibile è risultata indebita per effetto della declaratoria di illegittimità ex tunc, anche l’IVA calcolata su tale importo è indebita e va restituita dal cedente al cessionario; l’eventuale detrazione operata dal cessionario non preclude l’azione di ripetizione nei confronti del fornitore, perché l’eventuale recupero dell’IVA detratta spetta all’Amministrazione finanziaria. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e la recente rilevanza dell’intervento della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    consente la ripetizione dell’indebito quando viene meno ex tunc la causa giustificatrice del pagamento; il consumatore finale può agire direttamente contro il fornitore per somme corrisposte in rivalsa e rivelatesi indebite

  • art. 6 D.L. n. 511/1988

    norma istitutiva dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica, poi abrogata; la sua illegittimità, per contrasto con il diritto UE, comporta l’indebito dei pagamenti effettuati

  • art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE

    è richiamata per il parametro di compatibilità dell’addizionale provinciale; la Corte, seguendo la giurisprudenza consolidata, ritiene l’addebito incompatibile con il diritto dell’Unione nei termini affermati dalla Corte costituzionale

  • art. 4, comma 3, TUE

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del contrasto con il diritto unionale; non vale a escludere il diritto alla ripetizione nel rapporto privatistico

  • art. 288 TFUE

    richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia delle direttive; la Corte ribadisce che, nel caso concreto, il diritto alla ripetizione discende dalla caducazione ex tunc della norma interna

  • art. 11 Cost.

    richiamato insieme all’art. 117 Cost. per il parametro di compatibilità con il diritto UE

  • art. 117 Cost.

    richiamato insieme all’art. 11 Cost. come parametro di conformità del diritto interno al diritto dell’Unione

  • art. 2041 c.c.

    invocato per negare la restituzione dell’IVA; la Corte esclude che vi sia ingiustificato arricchimento del cessionario, perché il recupero dell’IVA indebitamente detratta spetta all’Amministrazione finanziaria

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’IVA fosse dovuta sull’intero corrispettivo; la Corte lo supera affermando che, se la base imponibile è indebita, anche l’IVA accessoria è indebita

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel ragionamento sulla detrazione IVA: la detrazione è ammissibile solo se l’operazione è effettivamente assoggettabile a IVA

  • art. 17 direttiva 77/388/CEE

    richiamato come conferma del principio di neutralità IVA e della detraibilità solo per operazioni effettivamente imponibili

  • art. 167 direttiva 2006/112/CE

    richiamato a sostegno del principio secondo cui la detrazione presuppone un’operazione realmente assoggettabile a imposta

  • art. 63 direttiva 2006/112/CE

    richiamato nel medesimo quadro interpretativo sulla detrazione e sull’indebito IVA

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    utilizzato per giustificare il rinvio integrale alla motivazione di precedente conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando una norma interna istitutiva di un prelievo è dichiarata illegittima con efficacia ex tunc per contrasto con il diritto dell’Unione, viene meno retroattivamente la causa giustificatrice dei pagamenti eseguiti in sua applicazione e il soggetto che ha pagato in rivalsa può agire ex art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore.
  • L’eventuale inefficacia orizzontale delle direttive non impedisce la ripetizione dell’indebito nel rapporto tra privati quando la tutela deriva non dall’applicazione diretta della direttiva, ma dalla caducazione ex tunc della norma interna incompatibile.
  • In tema di IVA, se l’operazione sottostante è risultata indebitamente assoggettata a imposta perché la base imponibile era indebita, anche l’IVA calcolata su quella base è indebita; il cessionario può chiederne la restituzione al cedente e l’eventuale detrazione contabile non preclude l’azione di ripetizione, poiché l’eventuale recupero della detrazione spetta all’Amministrazione finanziaria.
  • La detrazione IVA è ammessa solo se l’operazione è effettivamente assoggettabile a imposta; se l’assoggettamento è erroneo, restano privi di fondamento pagamento, rivalsa e detrazione.
  • Nel decidere un motivo già coperto da orientamento consolidato, la Corte può limitarsi a richiamare la precedente motivazione conforme ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoContenzioso tributarioConto correnteProve
RamiObbligazioniProcesso civileTributiBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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