Cassazione Civile, Ordinanza n. 21004/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA: l'Ufficio aveva disconosciuto un credito IVA di euro 32.894,00, maturato nel 2007, esposto in dichiarazione annuale e poi utilizzato in compensazione nella dichiarazione IVA 2010 per l'anno 2009. Il credito non era stato indicato nella dichiarazione relativa al 2008, presentata tardivamente e quindi considerata omessa. La CTR aveva ritenuto illegittimo il disconoscimento, reputando che il credito fosse stato indicato nella prima dichiarazione utile e che l'esistenza e l'entità del credito non fossero contestate. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava violazione di norme IVA e sulle dichiarazioni fiscali, sostenendo che il credito non era detraibile perché non riportato tempestivamente nella dichiarazione 2008, omessa. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali, per avere la CTR affermato apoditticamente la mancata contestazione dell'esistenza e dell'entità del credito, nonostante l'Ufficio avesse contestato la necessità di una verifica analitica della contabilità relativa al periodo omesso.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Ribadisce che, in presenza di un credito IVA maturato e dedotto entro la cornice temporale biennale, il mancato inserimento nella dichiarazione dell'anno intermedio non comporta di per sé la perdita del diritto alla detrazione, purché il contribuente dimostri in concreto i requisiti sostanziali del diritto. Tuttavia censura la CTR perché ha dato per non contestata l'esistenza e l'entità del credito senza un adeguato accertamento, nonostante specifiche contestazioni dell'Ufficio. La sentenza impugnata viene quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
Costituisce il parametro di censura per l'errore di diritto dedotto nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Costituisce il parametro di censura per il vizio motivazionale/processuale dedotto nel secondo motivo.
Richiamato per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia o errata gestione del thema decidendum.
Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze processuali e alla contestazione dei fatti.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
Richiamato per la disciplina della nullità degli atti processuali e della sentenza.
Richiamato quale norma sulla motivazione della decisione.
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato tra le norme del processo tributario rilevanti nel motivo di nullità.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato tra le norme del processo tributario rilevanti nel motivo di nullità.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il contenuto-motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato tra le norme del processo tributario applicabili.
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel primo motivo tra le disposizioni IVA sulla detrazione/rimborso del credito.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione IVA.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel primo motivo tra le disposizioni IVA invocate dall'Ufficio.
art. 74-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel primo motivo tra le disposizioni IVA invocate dall'Ufficio.
art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998
Richiamato nel primo motivo sulla disciplina delle dichiarazioni e dei relativi termini.
La Corte vi riconduce la disciplina dei termini e modi di presentazione e rettifica della dichiarazione annuale IVA; richiama in particolare il comma 3 come base del termine entro cui esercitare la detrazione.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto
La detrazione IVA può essere esercitata entro il termine biennale indicato dalla norma.
art. 28, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
La decadenza dal diritto opera solo se il credito o l'eccedenza non viene indicato nella prima dichiarazione utile.
art. 17, par. 2, sesta direttiva IVA
Individuato come fonte dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione: soggetto passivo, IVA relativa agli acquisti e destinazione a operazioni imponibili.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale che consente la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale che disciplina la decisione in camera di consiglio.
art. 1-bis d.l. n. 168 del 2016
Norma di conversione/introduzione del rito camerale richiamato nell'ordinanza.
Richiamato per l'introduzione del rito camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c.
Legge di conversione del d.l. n. 168 del 2016.
Massime di principio
- Il mancato riporto di un credito IVA in una dichiarazione intermedia non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione, se il credito è stato indicato nella prima dichiarazione utile e l'esercizio del diritto avviene entro il termine biennale previsto dalla disciplina IVA.
- Quando la dichiarazione annuale è omessa o tardiva, la detrazione del credito IVA resta possibile solo se il contribuente prova in concreto i requisiti sostanziali del diritto, mediante documentazione idonea a dimostrare la reale esistenza del credito e la sua riferibilità a operazioni imponibili.
- In tema di IVA, la questione della detraibilità si sposta sul piano probatorio: se l'Amministrazione contesta il credito, il contribuente deve fornire prova adeguata della sua esistenza e dei presupposti sostanziali; se invece il contribuente ha correttamente assolto gli obblighi formali, grava sull'Ufficio l'onere di contestare e provare la non corrispondenza tra documentazione e realtà.
- L'apprezzamento della contestazione o della non contestazione dei fatti allegati è riservato al giudice di merito e deve risultare da una motivazione non apparente e logicamente coerente; una statuizione apodittica di non contestazione è sindacabile in cassazione per vizio di motivazione.
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