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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21004/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA: l'Ufficio aveva disconosciuto un credito IVA di euro 32.894,00, maturato nel 2007, esposto in dichiarazione annuale e poi utilizzato in compensazione nella dichiarazione IVA 2010 per l'anno 2009. Il credito non era stato indicato nella dichiarazione relativa al 2008, presentata tardivamente e quindi considerata omessa. La CTR aveva ritenuto illegittimo il disconoscimento, reputando che il credito fosse stato indicato nella prima dichiarazione utile e che l'esistenza e l'entità del credito non fossero contestate. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava violazione di norme IVA e sulle dichiarazioni fiscali, sostenendo che il credito non era detraibile perché non riportato tempestivamente nella dichiarazione 2008, omessa. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali, per avere la CTR affermato apoditticamente la mancata contestazione dell'esistenza e dell'entità del credito, nonostante l'Ufficio avesse contestato la necessità di una verifica analitica della contabilità relativa al periodo omesso.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Ribadisce che, in presenza di un credito IVA maturato e dedotto entro la cornice temporale biennale, il mancato inserimento nella dichiarazione dell'anno intermedio non comporta di per sé la perdita del diritto alla detrazione, purché il contribuente dimostri in concreto i requisiti sostanziali del diritto. Tuttavia censura la CTR perché ha dato per non contestata l'esistenza e l'entità del credito senza un adeguato accertamento, nonostante specifiche contestazioni dell'Ufficio. La sentenza impugnata viene quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il mancato riporto di un credito IVA in una dichiarazione intermedia non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione, se il credito è stato indicato nella prima dichiarazione utile e l'esercizio del diritto avviene entro il termine biennale previsto dalla disciplina IVA.
  • Quando la dichiarazione annuale è omessa o tardiva, la detrazione del credito IVA resta possibile solo se il contribuente prova in concreto i requisiti sostanziali del diritto, mediante documentazione idonea a dimostrare la reale esistenza del credito e la sua riferibilità a operazioni imponibili.
  • In tema di IVA, la questione della detraibilità si sposta sul piano probatorio: se l'Amministrazione contesta il credito, il contribuente deve fornire prova adeguata della sua esistenza e dei presupposti sostanziali; se invece il contribuente ha correttamente assolto gli obblighi formali, grava sull'Ufficio l'onere di contestare e provare la non corrispondenza tra documentazione e realtà.
  • L'apprezzamento della contestazione o della non contestazione dei fatti allegati è riservato al giudice di merito e deve risultare da una motivazione non apparente e logicamente coerente; una statuizione apodittica di non contestazione è sindacabile in cassazione per vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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