Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19821/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado e rideterminato la pena nei confronti di un'imputata, ritenuta responsabile di condotte connesse a false attestazioni/documentazione medica e a indebite percezioni correlate al rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione/ente pubblico, oltre che di truffa e del reato collegato alle false attestazioni o certificazioni sul servizio. In cassazione la difesa ha proposto tre censure: primo, violazione degli artt. 316-ter e 640 c.p., sostenendo che il fatto andasse sussunto nell'indebita percezione di erogazioni pubbliche e non nella truffa; secondo, violazione degli artt. 640 c.p. e 55-quinquies d.lgs. 165/2001, contestando il concorso tra i due reati; terzo, violazione dell'art. 131-bis c.p., deducendo la particolare tenuità del fatto. La parte civile ASL di Brindisi ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato nota spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nel caso concreto era presente una condotta decettiva consistita nella trasmissione di falsa documentazione medica, idonea a integrare la truffa e non la mera indebita percezione priva di induzione in errore; ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo affermando la configurabilità del concorso materiale tra truffa aggravata e false attestazioni/certificazioni ex art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001; ha reputato manifestamente infondato anche il terzo motivo, poiché la sentenza impugnata aveva motivato il diniego della particolare tenuità del fatto valorizzando durata e consistenza delle assenze e il danno arrecato all'ente, anche sotto il profilo del rapporto fiduciario. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 3.686.

Norme richiamate

  • art. 316-ter c.p.

    La norma è richiamata come fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche, distinta dalla truffa per l'assenza dell'induzione in errore del soggetto erogatore; nel caso concreto è stata esclusa perché la condotta era connotata da decettività.

  • art. 640 c.p.

    È richiamato come truffa; la Corte ribadisce che la presentazione di falsa documentazione può costituire artificio o raggiro quando determina induzione in errore.

  • art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001

    È considerato compatibile con la truffa aggravata, potendosi configurare concorso materiale tra le due fattispecie in presenza di indebito utilizzo di attestazioni o certificazioni di presenza/assenza.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va esclusa quando, valutate le modalità della condotta, l'entità del danno e il grado della colpevolezza, il fatto non appaia marginale né privo di bisogno di pena.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La trasmissione o utilizzazione di documentazione falsa integra truffa quando sia funzionale a una reale induzione in errore del soggetto passivo; la mera sussistenza di un meccanismo di erogazione pubblica non basta a ricondurre automaticamente il fatto all'art. 316-ter c.p.
  • Il discrimine tra indebita percezione di erogazioni pubbliche e truffa non è dato dalla natura della prestazione o dalla terminologia del pagamento, ma dalla presenza o meno di artifici/raggiri e dell'effettiva induzione in errore dell'ente erogatore.
  • La fattispecie di false attestazioni o certificazioni del dipendente pubblico può concorrere materialmente con la truffa aggravata quando la condotta fraudolenta sia distinta e ulteriormente lesiva rispetto alla falsificazione delle attestazioni di servizio.
  • La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e concreta delle modalità della condotta, dell'offesa arrecata e del grado di colpevolezza; può essere esclusa anche in presenza di condotte seriali o di un danno patrimoniale e fiduciario non trascurabile.
  • Quando il ricorso per cassazione ripropone censure non fondate su un effettivo errore di diritto o su una motivazione illogica, ma su una diversa lettura del fatto già adeguatamente motivata, la declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieTruffaIndebita compensazioneRiti alternativiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.