Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/05/2025 n. 13883 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR del Piemonte n. 115/24/13, che aveva accolto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia, respingendo l'appello incidentale del contribuente e riformando la decisione della CTP di Torino, la quale aveva accolto solo parzialmente il ricorso contro una cartella per IVA e IRAP relative al 2005. La cartella, riferita ai debiti di Top Sas, era stata notificata ad A.A. il 25 maggio 2010 quale socio accomandatario. Con il primo motivo ha denunciato omessa pronuncia sulla pretesa necessità di notificare al liquidatore, sull'assenza dell'intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e sulla mancata indicazione dei coobbligati; ha inoltre prospettato che la responsabilità del socio già dopo la cessazione della società dovesse essere fatta valere con avviso di accertamento. Con il secondo motivo ha contestato la tempestività della notifica alla società e sostenuto che quella notifica non potesse impedire la decadenza verso il coobbligato, notificato successivamente. Con il terzo ha invocato il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto ammissibile in generale, ma le censure sono state disattese: la cartella era notificata ad A.A. come coobbligato, non come rappresentante della società, quindi era irrilevante la cessazione dalla carica; la questione dell’asserita necessità di un avviso di accertamento non era stata specificamente proposta in primo grado ed è risultata inammissibile; l’omessa pronuncia sull’intimazione ex art. 50 è stata superata decidendo la questione nel merito, perché tale intimazione non precede la notifica della cartella, ma riguarda l’esecuzione forzata iniziata oltre un anno dopo; la censura sulla mancata indicazione di altri coobbligati è stata dichiarata carente di autosufficienza. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui contestava l’accertamento di fatto della tempestiva notifica alla società e infondato nella parte restante: la notifica della cartella a uno dei coobbligati è sufficiente a impedire la decadenza. Il terzo motivo è infondato: la società era stata cancellata dal registro delle imprese, sicché non era possibile procedere alla preventiva escussione del suo patrimonio. A.A. è stato condannato alle spese di Cassazione: Euro 6.500 in favore dell’Agenzia delle entrate ed Euro 7.600 in favore di Equitalia Nord, oltre agli accessori indicati in dispositivo; è stato inoltre dichiarato dovuto, ove spettante, l’ulteriore contributo unificato pari a quello per il ricorso. Valore dichiarato della lite: Euro 93.682,42.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede che il giudice abbia omesso di decidere su una domanda o eccezione ritualmente proposta e autonomamente apprezzabile; nel caso concreto, alcuni profili erano stati decisi o non erano stati tempestivamente sollevati.

  • Art. 50, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica della cartella di pagamento al coobbligato non deve essere preceduta da alcuna intimazione ad adempiere ai sensi dell' art. 50 , secondo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 , prevista invece per il caso in cui non si sia proceduto all'esecuzione forzata decorso un anno dalla notificazione della cartella.

    L’intimazione prevista dall’articolo non è un presupposto della notifica della cartella al coobbligato; rileva quando l’esecuzione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella.

  • Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il motivo è, invece, infondato nella parte in cui si sostiene che la notificazione della cartella di pagamento alla società non impedisca la decadenza di cui all' art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 , atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rilievo del giudice di appello è pienamente conforme a legge.

    In una coobbligazione solidale tributaria, la notifica tempestiva della cartella a uno dei coobbligati, compresa la società obbligata principale, impedisce la decadenza anche nei confronti degli altri coobbligati.

  • Art. 2304 c.c.

    Se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata).

    Per le società contemplate dall’articolo, il creditore deve in linea generale provare l’insufficienza del patrimonio sociale prima di rivalersi sul socio beneficiato. La cancellazione della società può però dimostrare in modo certo tale insufficienza e rendere non esigibile la preventiva escussione.

  • Art. 2697 c.c.

    Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall' art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario.

    Quando non vi è prova della capienza o incapienza del patrimonio sociale, l’esito dipende da quale parte sopporta l’onere probatorio, determinato in base al tipo di società e alla posizione del coobbligato.

  • Art. 384 c.p.c.

    Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell' art. 111 , comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

    La Cassazione può decidere direttamente nel merito una questione di diritto rimasta senza pronuncia in appello, senza rinviare, se la questione è infondata e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali.

  • Art. 111, secondo comma, Cost.

    Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell' art. 111 , comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

    Il principio di ragionevole durata del processo concorre a giustificare la decisione nel merito da parte della Cassazione quando il rinvio sarebbe inutile.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, della L. n. 228 del 2012 , dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

    Quando il ricorso è rigettato e ricorrono i presupposti di legge, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La cartella notificata a un socio personalmente in quanto coobbligato non deve essere indirizzata al liquidatore né al socio nella sua qualità di rappresentante legale: occorre distinguere la responsabilità personale del socio dalla rappresentanza della società.
  • La notifica tempestiva della cartella a uno dei coobbligati può impedire la decadenza anche verso gli altri; contestare questo effetto richiede di non rimettere in discussione in Cassazione accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito attraverso una censura di sola violazione di legge.
  • L’intimazione ex art. 50, secondo comma, D.P.R. n. 602/1973 non è necessaria prima della notifica della cartella; è prevista in relazione all’avvio dell’esecuzione forzata quando sia trascorso oltre un anno dalla notifica.
  • Il socio che invoca il beneficio di preventiva escussione deve considerare la forma societaria e la distribuzione dell’onere della prova. Per società in accomandita semplice, l’amministrazione prova l’insufficienza patrimoniale, salvo che questa risulti già certa, ad esempio per la cancellazione della società.
  • Una censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se riguarda una domanda o eccezione ritualmente proposta nei precedenti gradi e il ricorso indica con precisione dove e in quali termini essa fu formulata; questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello o in Cassazione.
  • Se la Cassazione rileva l’omessa decisione su una questione di diritto ma questa è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito senza rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.