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Sentenza

Sentenza del 26/05/2025 n. 643 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha impugnato le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Arezzo che avevano parzialmente accolto i ricorsi avverso il recupero di crediti d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. 145/2013) utilizzati in compensazione per gli anni 2018-2019. L'Ufficio sosteneva che il credito fosse inesistente per carenze formali e sostanziali (mancanza di adeguata documentazione contabile, incongruità dei costi del personale, esclusione di investimenti della società incorporata dal calcolo della media, mancata sottoscrizione di fogli presenza, ripetitività dei codici progetto). Inoltre contestava la legittimazione processuale del P., che aveva cessato le funzioni di amministratore prima del fallimento.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria ha confermato le decisioni di primo grado e ha compensato le spese di giudizio. Ha ritenuto che l'Agenzia non avesse dimostrato l'esistenza di una presa di posizione della curatela che esprimesse un interesse a impugnare (quindi non è sufficiente la sola mancata iniziativa processuale del curatore per negare la legittimazione del ricorrente). Il c.t.u. aveva accertato un credito complessivo lievemente inferiore a quello dichiarato e aveva escluso dall'ammissibilità del credito una quota di circa 24.000 euro relativa a contratti extra-muros. La Corte ha inoltre osservato che l'Ufficio non aveva richiesto il parere tecnico previsto all'art. 8 comma 2 del D.M. 2 maggio 2015 e che, sul piano penale, l'assoluzione dell'appellato per fatti sovrapponibili rafforza la validità della decisione tributaria. Pertanto la sentenza impugnata è stata confermata e le spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 D.L. n. 145/2013

    Disciplina il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo; la Corte ha ritenuto che i requisiti sostanziali non fossero stati contestati negli atti di recupero e che le carenze formali emerse non giustificassero l'esclusione totale del credito riconosciuto

  • art. 3 comma 11 D.L. 145/2013

    Interpretazione applicata: se la societa' era obbligata al deposito del bilancio certificato, la documentazione contabile a supporto del credito non doveva essere ulteriormente certificata da un soggetto iscritto al registro dei revisori

  • art. 7 comma 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2015 (decreto attuativo)

    Richiama le modalità di documentazione e controllo previste per il credito d'imposta; la Corte ha applicato la disposizione per valutare i requisiti formali richiesti

  • art. 8 comma 2 D.M. 2 maggio 2015

    Prevede la possibilita' di richiedere un parere tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico nei controlli; la Corte ha censurato l'Ufficio per non aver richiesto tale parere

  • art. 92 comma 2 c.p.c.

    Consente la compensazione integrale delle spese di giudizio in casi di eccezionale difficolta' e indeterminatezza; la Corte ha compensato le spese ritenendo la controversia complessa

  • Cass. ordinanza n. 21157/2017

    Citata per il principio secondo cui il contribuente puo' agire a impugnare l'atto se il presupposto del credito e' sorto prima della dichiarazione di fallimento e in presenza di inerzia degli organi fallimentari

  • Cass. Sez. V-VI, 26 ottobre 2015 n. 21765

    Principio richiamato: l'Ufficio che eccepisce difetto di legittimazione deve dimostrare l'interesse della curatela per il rapporto dedotto in causa; in mancanza la rilevazione del difetto non ha carattere assoluto

  • Cass. Sez. V-VI, 3 aprile 2018 n. 8132

    Rilevato come esempio di presa di posizione espressa della curatela che sarebbe necessaria per dimostrare l'interesse a impugnare

  • Cass. Sez. V, 14 aprile 2007 n. 8990

    Richiamata per il principio che la mera mancata iniziativa processuale del curatore non legittima d'ufficio la rilevazione del difetto di legittimazione

  • D. Lgs. 74/2000 artt. 81 cpv. e 10 quater (richiamati in sede penale)

    Fatti penali sovrapponibili agli addebiti fiscali: l'assoluzione in sede penale e' stata valorizzata dalla Corte come elemento che rafforza la fondatezza delle conclusioni tributarie

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare degli ex rappresentanti societari dopo la dichiarazione di fallimento puo' essere riconosciuta se vi e' inerzia o disinteresse della curatela; spetta alla parte che eccepisce il difetto di legittimazione (es. l'Amministrazione finanziaria) dimostrare che la curatela ha invece manifestato interesse o presa di posizione contraria.
  • L'Amministrazione finanziaria, quando contesta un credito d'imposta per natura tecnica (es. R&S), deve assumere iniziative istruttorie adeguate e avvalersi degli strumenti tecnici previsti (es. parere MISE secondo il D.M. 2/5/2015) prima di negare il beneficio integralmente.
  • La mera presenza di anomalie formali o di sospetti non e' necessariamente sufficiente a escludere l'intero credito: occorre verificare se le carenze risultino eliminabili o se incidano sostanzialmente sulla esistenza delle spese qualificate per l'agevolazione.
  • La produzione tardiva di documentazione, se istruttivamente valutata e ritenuta idonea da un consulente tecnico d'ufficio, puo' sanare parzialmente carenze formali e portare al riconoscimento totale o parziale del credito.
  • L'esito di procedimenti penali relativi agli stessi fatti, pur non essendo vincolante nel giudizio tributario, ha rilievo nella valutazione complessiva della fondatezza delle contestazioni fiscali e puo' rafforzare la posizione del contribuente.
  • In controversie tecnicamente complesse relative a crediti d'imposta, i giudici possono disporre la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., specie quando e' difficoltoso determinare case-by-case l'esistenza dei requisiti normativi.

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