Sentenza del 26/05/2025 n. 14026 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato gli avvisi di accertamento del Comune di Roma relativi all’IMU sugli immobili posseduti per le annualità 2012 e 2013, sostenendo che, essendo sottoposta ad amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999, il tributo fosse dovuto solo al momento della vendita degli immobili e che non fossero dovuti interessi e sanzioni. I giudici di merito avevano applicato anche a tale procedura l’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992, benché la norma menzioni fallimento e liquidazione coatta amministrativa. Roma Capitale ha contestato tale estensione, sostenendo che la disposizione è agevolativa e di stretta interpretazione, e ha inoltre denunciato nullità della sentenza d’appello per motivazione carente o contraddittoria sulla finalità liquidatoria della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il secondo e il terzo motivo: la motivazione della sentenza d’appello era comprensibile e sufficiente, mentre le contestazioni del Comune miravano in realtà a ottenere una revisione del merito. Ha accolto il primo motivo, stabilendo che il regime IMU dell’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992, essendo agevolativo e derogatorio, non può essere esteso analogicamente o in via interpretativa all’amministrazione straordinaria, neppure quando questa abbia finalità liquidatoria. Ha quindi cassato la sentenza d’appello e deciso nel merito, rigettando integralmente il ricorso originario della società: resta dovuta l’IMU richiesta per il 2012 e il 2013, senza il differimento e le esclusioni da interessi e sanzioni riconosciuti nei precedenti gradi. Spese di merito compensate; CIRIO HOLDING è stata condannata a rimborsare al Comune le spese di Cassazione, liquidate in Euro 2.400,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992
la disciplina dell' art. 10 D.Lgs. 504/1992 , integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione e poiché tale norma fa espresso riferimento al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, non è possibile farne applicazione analogica ovvero "estensiva" all'amministrazione straordinaria anche allorquando abbia finalità liquidatoria
La norma consente il particolare regime di pagamento IMU per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ma non può essere estesa all’amministrazione straordinaria, anche se liquidatoria. In quanto agevolazione derogatoria, è soggetta a interpretazione letterale e rigorosa.
Art. 36 del D.Lgs. n. 270/1999
Non è, invece, plausibile che detto richiamo possa essere letto nel senso che ogni disposizione riferibile alla liquidazione coatta amministrativa deve considerarsi automaticamente applicabile anche alla amministrazione straordinaria.
Il rinvio alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa opera, in quanto compatibili, per regolamentare gli aspetti della procedura di amministrazione straordinaria non disciplinati dal decreto; non comporta l’automatica applicazione di ogni norma riferita alla liquidazione coatta, né consente di estendere un’agevolazione tributaria.
Art. 73 del D.Lgs. n. 270/1999
Né rileva, in modo determinante, che il Tribunale competente abbia dichiarato la cessazione dell'esercizio dell'impresa e disposto la dismissione dei beni per il soddisfacimento dei crediti ammessi al passivo ( art. 73 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 ), atteso che l'eccezionalità dell' art. 10 , comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , prescinde dai possibili sbocchi procedurali dell'amministrazione straordinaria.
La trasformazione della procedura in liquidatoria e la cessazione dell’attività d’impresa non rendono applicabile il regime agevolativo IMU previsto per fallimento e liquidazione coatta amministrativa.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)
A conferma di tale conclusione oltre al rilievo della inapplicabilità dell'art. 10 citato al di fuori dei casi espressamente contemplati in virtù dell' art. 14 delle preleggi, va richiamato, in modo significativo, l' art. 1 , comma 768, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
La disposizione agevolativa non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti, coerentemente con il divieto di estendere analogicamente le norme eccezionali.
Art. 1, comma 768, ultimo periodo, della legge n. 160/2019
Poiché il D.Lgs. n. 270 del 1999 era già entrato in vigore e, dunque, la previsione avrebbe potuto essere colmata nel 2019 quando è stata introdotta la nuova IMU, in tale ultima occasione, ove il legislatore lo avesse voluto, avrebbe potuto estendere la disciplina di favore a tutte le procedure concorsuali con finalità solo liquidatorie, in quanto tali caratterizzate da una eadem ratio, dato questo che appare suffragare la interpretazione della normativa in esame nei termini anzi cennati.
La nuova disciplina IMU ha mantenuto il riferimento a fallimento e liquidazione coatta amministrativa senza includere l’amministrazione straordinaria. La Corte considera tale scelta un elemento che conferma la mancata estensione del beneficio alle procedure straordinarie, anche liquidatorie.
Art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.
La sentenza è nulla per difetto di motivazione quando, anche considerando il suo contenuto complessivo, non sia possibile ricostruire il percorso logico e le ragioni della decisione. La motivazione concisa è sufficiente se consente comprensione e controllo in sede d’impugnazione.
Art. 111, comma 6, della Costituzione
l'ipotesi di motivazione apparente ricorre allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice
La motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione e consentire il controllo del ragionamento giudiziale; non è apparente quando il percorso argomentativo sia ricostruibile dal complesso della pronuncia.
Massime di principio
- Le agevolazioni tributarie e i regimi fiscali derogatori si applicano ai casi espressamente contemplati dalla legge: analogia o interpretazione estensiva non possono estenderli a procedure concorsuali non nominate.
- La natura concretamente liquidatoria di un’amministrazione straordinaria non basta a equipararla, ai fini di un beneficio fiscale, al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa.
- Il rinvio normativo alle regole di un’altra procedura concorsuale, se previsto per colmare aspetti non disciplinati e subordinato alla compatibilità, non implica automaticamente l’estensione di ogni disposizione, soprattutto di quelle agevolative tributarie.
- La motivazione giudiziale può essere concisa, purché dal provvedimento nel suo insieme siano comprensibili le ragioni della decisione e sia possibile verificarne il percorso logico; contestare la valutazione di merito non equivale a denunciare una motivazione apparente.
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