Sentenza del 26/05/2025 n. 14027 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1084/4/2018, depositata il 21 febbraio 2018. Nel corso del giudizio ha chiesto prima la sospensione e poi l’estinzione, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi (rottamazione-quater) prevista dall’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022. Ha riferito che l’istanza era stata accolta e che l’Agente della riscossione gli aveva comunicato il piano di pagamento; ha inoltre documentato il versamento della maggior parte delle rate previste e sostenuto che la rinuncia ai giudizi pendenti fosse stata accettata dall’Amministrazione con l’accoglimento della definizione. L’Agenzia delle Entrate non ha sollevato obiezioni alla richiesta di estinzione.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 25 febbraio 2025, depositata il 26 maggio 2025, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso: la definizione è processuale e non equivale a rigetto o inammissibilità. Le spese sono state compensate. La Corte ha escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché tale disposizione non si applica all’estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
La procedura di definizione agevolata è stata invocata dal contribuente quale base per rinunciare al giudizio e chiederne l’estinzione. La Corte ha preso atto della rinuncia espressa e della mancata opposizione dell’Ufficio, senza decidere controversie sui requisiti o sugli effetti sostanziali della definizione agevolata.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La tipologia di pronunzia che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione
L’ulteriore contributo unificato è dovuto nei casi previsti dalla norma, tra cui il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione, ma non quando il giudizio si estingue per rinuncia. La disposizione, avendo natura sanzionatoria ed eccezionale, è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia espressamente al ricorso e la controparte non si oppone, il giudice può dichiarare estinto il giudizio senza esaminare i motivi nel merito; l’estinzione non va confusa con il rigetto o con l’inammissibilità.
- L’adesione a una definizione agevolata può accompagnarsi alla rinuncia ai giudizi pendenti. Nel caso deciso, la Corte ha valorizzato la richiesta espressa di estinzione e l’assenza di contestazioni dell’Amministrazione, senza formulare una regola generale sull’effetto automatico dell’adesione.
- L’estinzione per rinuncia non comporta l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; le spese possono essere compensate, come avvenuto in questa decisione.
Testo integrale
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