Sentenza del 25/05/2025 n. 13886 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Piemonte n. 116/24/13 del 16 dicembre 2013, che aveva accolto l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia e respinto il suo appello incidentale, confermando la cartella relativa a IVA e IRAP 2004 dovute da Top Sas. Ha dedotto: omessa pronuncia sulla necessità di notificare la cartella al liquidatore, sulla mancata intimazione ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 e sulla mancata indicazione dei coobbligati; decadenza dalla riscossione perché la cartella gli era stata notificata personalmente il 25 maggio 2010; violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. Il valore dichiarato della lite era di 90.391,32 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto infondata la censura relativa alla notifica al liquidatore, poiché A.A. aveva ricevuto la cartella come socio accomandatario coobbligato, non come rappresentante della società; ha dichiarato inammissibile la questione sulla necessità di un avviso di accertamento, perché non proposta specificamente in primo grado. Ha rilevato l’omessa pronuncia della CTR sull’intimazione ex art. 50, ma ha deciso direttamente nel merito: tale intimazione non precede la notifica della cartella al coobbligato, essendo prevista quando l’esecuzione forzata non inizi entro un anno dalla cartella. La contestazione sulla mancata indicazione dei coobbligati è stata ritenuta carente di autosufficienza. Sul secondo motivo, la censura che negava la tempestiva notifica alla società è stata dichiarata inammissibile perché contrastava con l’accertamento di fatto della CTR; la censura secondo cui la notifica alla società non evitava la decadenza verso il socio è stata respinta, poiché la cartella può essere notificata a uno solo dei coobbligati. Sul terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione del beneficio di preventiva escussione: la società era stata cancellata dal registro delle imprese e non era quindi possibile procedere esecutivamente sul suo patrimonio. A.A. è stato condannato alle spese: 6.500 euro in favore dell’Agenzia delle Entrate e 7.600 euro in favore di Equitalia, oltre agli accessori indicati in dispositivo; è stato inoltre dichiarato dovuto, ove applicabile, l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività
Per denunciare validamente omessa pronuncia in cassazione, occorre dimostrare che la questione era stata ritualmente proposta al giudice di merito e riportarne nel ricorso termini e sede processuale in modo specifico, così da consentire il controllo di ritualità, tempestività e decisività.
una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto
Se la questione non esige nuovi accertamenti fattuali e risulta infondata, la Cassazione può correggere l’omessa pronuncia decidendo direttamente nel merito, senza rinviare la causa.
Art. 50, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la notifica della cartella di pagamento al coobbligato non deve essere preceduta da alcuna intimazione ad adempiere ai sensi dell' art. 50 , secondo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 , prevista invece per il caso in cui non si sia proceduto all'esecuzione forzata decorso un anno dalla notificazione della cartella.
L’intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50, comma 2, non è un presupposto per notificare la cartella al coobbligato; rileva quando l’esecuzione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella.
Art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
essendo tenuto l'Agente della riscossione a notificare la cartella di pagamento ad uno solo dei coobbligati
Ai fini della decadenza dalla riscossione, la cartella tempestivamente notificata al debitore principale può impedire la decadenza anche rispetto al coobbligato solidale; non è necessario notificare la cartella tempestivamente a ciascun coobbligato.
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata).
Nelle società in accomandita semplice il beneficio di preventiva escussione comporta, in via generale, che il creditore provi l’insufficienza del patrimonio sociale. Tale prova può risultare già certa, tra l’altro, dalla cancellazione della società; in quel caso non è necessario procedere previamente all’esecuzione sul patrimonio sociale.
Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall' art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario
Quando non è fornita prova né della capienza né dell’incapienza del patrimonio sociale, l’esito dipende dalla regola ordinaria sull’onere probatorio, che varia in base al tipo di società e alla posizione del coobbligato.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
Il rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013 comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il socio accomandatario può essere destinatario della cartella per i debiti sociali in qualità di coobbligato; la cessazione dalla carica di rappresentante o la nomina di un liquidatore non impone, da sola, che la cartella sia notificata esclusivamente a quest’ultimo.
- Il ricorso per cassazione per omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata proposta nel giudizio di merito e che il ricorso ne indichi puntualmente contenuto e sede processuale. Una questione sollevata solo in appello non può fondare tale censura.
- La cartella notificata al coobbligato non richiede la preventiva intimazione ex art. 50, comma 2; questa intimazione riguarda invece l’avvio dell’esecuzione forzata quando sia trascorso un anno dalla notifica della cartella.
- La notifica tempestiva della cartella al debitore principale può essere sufficiente rispetto ai coobbligati solidali; per contestare l’accertamento fattuale della tempestività non è sufficiente invocare la violazione di legge in cassazione.
- Il beneficio di preventiva escussione non esclude sempre la riscossione dal socio: occorre valutare la prova della capienza o incapienza del patrimonio sociale. La cancellazione della società può dimostrarne l’incapienza e rendere inutile un tentativo esecutivo preventivo.
- Chi denuncia in cassazione un difetto della cartella deve riportarne il contenuto rilevante nel ricorso, affinché la Corte possa verificare direttamente la censura.
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