Sentenza n. 1067/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 278/2025 del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, n. 278/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato l'Amministrazione ad assegnare le somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 278/2025 del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 maggio 2025 e passata in giudicato dopo la regolare notificazione al Ministero. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici accertati e disposto l'assegnazione delle somme indicate, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non aveva eseguito il titolo e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accolto la domanda, constatando che il giudicato non era stato eseguito e che il Ministero non aveva contestato la pretesa. Ha dichiarato l'obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e dovrà eseguire l'incarico entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Per l'azione di ottemperanza relativa al titolo in questione, il ricorso è procedibile una volta decorso dalla notificazione all'Amministrazione il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratosi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 93 c.p.c., a fondamento della distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratosi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 39 c.p.a., a fondamento della distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è procedibile, rispetto al titolo notificato all'Amministrazione, quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza dichiara l'obbligo di dare integrale esecuzione al titolo, facendo salve le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un Commissario ad acta per il caso di inutile decorso, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore e stabilendo un termine per l'esecuzione dell'incarico.
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