Cassazione Penale, Sentenza n. 26962/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Palermo 06/05/2024 che in parziale riforma del decreto di primo grado aveva confermato la confisca: (i) del 50% delle quote della Azienda Agricola Roccabianca S.r.l. formalmente intestate a Cira Cangialosi; (ii) della totalità delle quote e dell'intero compendio aziendale della Calcestruzzi San Ciro S.r.l.; (iii) di numerosi beni immobili ritenuti nella disponibilità sostanziale del proposto nonostante l'intestazione formale a familiari. I ricorrenti lamentano, tra l'altro: carenza o apparente motivazione; uso illegittimo e non valutato delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di intercettazioni già valutate in precedenti provvedimenti; violazione art. 6 CEDU (diritto ad un processo equo) e artt. costituzionali (diritto di difesa, proprietà, iniziativa economica); ne bis in idem rispetto a precedenti provvedimenti/archiviazioni; errata qualificazione di imprese come 'mafiose'; inesatta perimetrazione temporale della pericolosità sociale; nullità del decreto di sequestro per presunto falso/corrotti rapporti giudiziari; vizio nella prova della disponibilità sostanziale dei beni intestati a terzi (interposizione fittizia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi distinguendo tra motivi inammissibili e motivi valutati nel merito. Molte delle censure sono state ritenute inammissibili o infondate: - è stata dichiarata inammissibile per carenza d'interesse la censura sulla nullità del decreto di sequestro (anche perché la confisca intervenuta rende privo di interesse il riesame del solo sequestro) e sono stati rigettati numerosi motivi che si limitavano a una rivalutazione di merito delle prove (dichiarazioni di collaboratori, perimetrazione temporale della pericolosità, valutazioni peritali sulla sproporzione patrimoniale). - È stata ritenuta irrilevante la censura che invocava automaticamente il ne bis in idem tra procedimento di prevenzione e procedimenti penali/archiviazioni, e non è stata ammessa la preclusione assoluta alla revisione preventiva quando emergono elementi nuovi. - Il divieto di reformatio in pejus è stato applicato limitatamente: la Corte ha ritenuto che la diversa valutazione di intercettazioni che non ha inciso sulla parte dispositiva non integri reformatio in pejus. Tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate, in parte, le censure dei terzi circa l'insufficiente motivazione della Corte d'appello in ordine alla prova della disponibilità sostanziale (uti dominus) di Carmelo Virga della società Calcestruzzi San Ciro S.r.l. al momento della proposta (2015). In particolare la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sia apparsa carente nel descrivere e collegare in modo rigoroso e preciso gli elementi sintomatici che attestassero la sostanziale disponibilità della società da parte del proposto dopo le donazioni del 2006 e fino al 2015 (es. utilizzo di alcune intercettazioni e mera annotazione di debiti societari senza analisi dell'incidenza probatoria). Per tali ragioni la Cassazione ha disposto l'annullamento (parziale) del provvedimento impugnato con riferimento ai profili motivazionali relativi alla disponibilità della Calcestruzzi San Ciro e ha rinviato la questione al giudice di merito per rideterminare/integrare la motivazione e la valutazione probatoria. In sintesi: gran parte dei ricorsi sono stati respinti o dichiarati inammissibili; ma i ricorsi dei terzi in ordine alla carenza di motivazione circa la disponibilità sostanziale della Calcestruzzi San Ciro sono stati accolti con annullamento parziale e rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)
Art. 4 (definizione della pericolosità sociale) e art. 24, 26, 10 e altre disposizioni impiegate: la Corte ricorda che il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale; in Cassazione è sindacabile la mancanza di motivazione (non il mero apprezzamento del merito). L'art.26 (presunzione di fittizietà per trasferimenti nei due anni precedenti) è interpretato in senso restrittivo: non può essere esteso oltre i limiti temporali previsti.
art. 6 CEDU
Invocato dai ricorrenti per violazione del diritto di difesa/processo equo per la distanza temporale delle indagini e la mancata conservazione di documenti; la Corte ritiene infondata la doglianza quando non dimostri una concreta lesione procedurale idonea a condizionare il giudizio di prevenzione.
art. 597 c.p.p. (divieto di reformatio in pejus)
Applicato anche nel procedimento di prevenzione: non opera se la diversa valutazione non ha determinato un aggravamento della parte dispositiva rispetto al primo grado.
art. 178 e 179 c.p.p.; art. 476 c.p. pen.
Richiamati in relazione alla nullità del decreto di sequestro (falso materiale): la Corte afferma che anche l'eventuale nullità del sequestro non inficia automaticamente la confisca definitiva di prevenzione.
art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)
La qualificazione di imprese come 'mafiose' si fonda su valutazione complessiva (dichiarazioni dei collaboratori, andamento aziendale, utilità della protezione mafiosa); la confisca può colpire l'intero patrimonio aziendale se l'impresa è risultata contaminata dalla partecipazione/allineamento mafioso.
art. 12-quinquies legge 356/1992 (oggi art. 512-bis c.p.)
Richiamata nelle questioni di intestazione fittizia; la Corte distingue tra prova dell'interposizione fittizia ai sensi penali e prova della disponibilità sostanziale nel procedimento di prevenzione, con oneri probatori diversi.
Costituzione (artt. 24, 41, 42 e 11 Cost., riferimenti)
Invocate dai ricorrenti per diritti di difesa, proprietà e iniziativa economica; la Corte valuta tali censure soprattutto alla luce della natura non sanzionatoria ma preventiva/ablatoria della confisca di prevenzione e dei limiti di sindacato di legittimità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (varie pronunce richiamate)
La Corte ricorda molti precedenti (Sez. 1, 2, 5, 6 e Sez. Unite) che chiariscono: limiti del sindacato di motivazione in materia di prevenzione; principio per cui il giudice di prevenzione può valutare autonomamente elementi tratti da processi penali; onere rigoroso dell'accusa nel dimostrare l'interposizione fittizia; rilevanza autonoma della confisca anche se il sequestro giudicato nullo.
Massime di principio
- In Cassazione, nei procedimenti di prevenzione, non è sindacabile la mera discrezionalità valutativa dei fatti (riapprezzamento del merito): è sindacabile la mancanza o l'apparenza della motivazione (carenza assoluta) e le violazioni di legge.
- Il giudice di prevenzione ha autonomia valutativa rispetto al processo penale: archiviazioni o proscioglimenti penali non impediscono automaticamente la misura di prevenzione se emergono elementi nuovi o non valutati precedentemente.
- La nullità del decreto di sequestro non annulla automaticamente la confisca definitiva di prevenzione; l'impugnazione del sequestro può essere priva di interesse dopo la confisca definitiva.
- Il terzo titolare formale (intestatario) di beni confiscati ha un onere probatorio limitato: può contestare la fittizietà dell'intestazione dimostrando la propria effettiva ed esclusiva titolarità; non è legittimato a rimettere in discussione la condizione di pericolosità personale del proposto salvo che questa incida direttamente sulla titolarità del bene.
- Per dichiarare un'impresa 'mafiosa' e disporne la confisca è necessaria motivazione articolata che colleghi dichiarazioni dei collaboratori, dati economici e indici di vantaggio/contributo mafioso: se tale motivazione manca o non prova la disponibilità sostanziale del proposto al momento della proposta, la decisione può essere annullata e rinviata.
- Le presunzioni di legge (es. art. 26 d.lgs. 159/2011) hanno limiti temporali e applicativi: non possono essere estese oltre i termini normativamente previsti e non sostituiscono l'onere di provare la disponibilità sostanziale con elementi di gravità, precisione e concordanza.
- Il divieto di reformatio in pejus nel giudizio d'appello di prevenzione opera se il giudice ha effettivamente peggiorato la posizione del ricorrente nella parte dispositiva; diverse valutazioni probatorie che non cambiano l'esito non costituiscono violazione.
- Per la confisca patrimoniale è necessario che l'accusa dimostri con indagine rigorosa la persistenza, al momento della proposta, del collegamento di fatto (uti dominus) del proposto con i beni intestati a terzi; semplici annotazioni contabili o riferimenti non analizzati non sono sufficienti.
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