Cassazione Civile, Ordinanza n. 17218/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di addebito emesso dall'INPS a seguito di controllo della posizione contributiva di un soggetto iscritto alla gestione artigiani per contributi riferiti all'anno 2007 e notificato il 25 novembre 2013. In primo grado il tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendo che le doglianze prospettate riguardassero vizi formali del titolo e della sequenza procedimentale: mancata notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, mancata notifica dell'avviso di addebito, e asserita incomprensibilità di parte del codice degli addebiti. Secondo il tribunale, tali censure andavano proposte con opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, termine che risultava ormai spirato al momento del deposito del ricorso. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 24, comma 6, e 29 d.lgs. n. 46/1999, nonché degli artt. 112, 615 e 617 c.p.c., sostenendo che in realtà aveva eccepito prescrizione e decadenza del credito, quindi un tema di merito non soggetto al termine di 20 giorni ma a quello di 40 giorni previsto per l'opposizione all'esecuzione; (2) violazione delle stesse norme e dell'art. 30 d.l. n. 78/2010, lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato come formale la censura sulla scarsa intelligibilità dell'avviso, che avrebbe invece inciso sul merito del credito; (3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 101 c.p.c., deducendo che la questione della natura dell'opposizione non era stata previamente discussa e che, in ogni caso, il termine di 40 giorni indicato nell'avviso avrebbe dovuto indurre a riconoscere la scusabilità dell'errore e la rimessione in termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, osservando che, secondo la giurisprudenza richiamata, i vizi relativi alla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito possono essere fatti valere solo con ricorso proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato; nella specie, però, le censure formulate erano state correttamente qualificate dal giudice di merito come contestazioni della regolarità formale della sequenza procedimentale e dell'atto, non come domanda di accertamento della prescrizione del credito. È stata quindi confermata l'inammissibilità per tardività dell'opposizione. Anche il terzo motivo è stato respinto, perché la Corte d'appello aveva deciso sui vizi dedotti dal ricorrente, senza necessità di un ulteriore contraddittorio specifico sulla qualificazione dell'azione; inoltre, l'eventuale mancata indicazione nell'avviso del termine di impugnazione è stata ritenuta irrilevante rispetto alle impugnazioni che investono solo profili formali e non il merito della pretesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24, comma 6, d.lgs. n. 46/1999
È richiamato come termine per proporre l'opposizione che investe il merito della pretesa contributiva; non è il termine applicabile ai soli vizi formali qualificati come opposizione agli atti esecutivi.
Richiamato insieme alla disciplina dell'opposizione in materia di avvisi di addebito e contributi previdenziali.
Invocato dal ricorrente per sostenere un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma ritenuto infondato.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di opposizione all'esecuzione delle sue censure di merito sul credito.
Richiamato per sostenere che la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi fosse errata o comunque non decisiva ai fini della tempestività.
Citato nel secondo motivo in relazione alla forma degli atti e alla qualificazione delle doglianze.
Richiamato dal ricorrente con riferimento all'avviso di addebito e alla sua intelligibilità/contenuto.
art. 24 Cost.
Invocato per dedurre violazione del diritto di difesa a causa della mancata previa discussione sulla qualificazione dell'opposizione.
art. 111 Cost.
Invocato per il profilo del contraddittorio e della giusta decisione processuale.
Richiamato per sostenere la violazione del contraddittorio sulla questione della natura dell'azione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
d.m. 28 giugno 1999, art. 1, comma 2
La Corte afferma che l'obbligo di indicare termini e modalità di impugnazione riguarda le impugnazioni sul merito della pretesa, non quelle limitate ai vizi formali.
Massime di principio
- In materia di avviso di addebito o cartella, i vizi della notificazione e, più in generale, le censure attinenti alla regolarità formale della sequenza procedimentale devono essere fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine breve previsto dalla legge; se tale termine decorre inutilmente, la domanda è inammissibile.
- La qualificazione della doglianza dipende dal contenuto sostanziale delle censure: se il ricorrente lamenta solo irregolarità formali dell'atto o della sua notificazione, non può invocare il termine più ampio previsto per l'opposizione sul merito della pretesa contributiva.
- La deduzione di prescrizione o decadenza del credito assume rilievo diverso rispetto alla contestazione dei vizi formali dell'atto: solo la vera contestazione del diritto di credito consente di ricondurre l'impugnazione al regime dell'opposizione sul merito.
- L'omessa indicazione, nell'atto, del termine di impugnazione non incide sulle contestazioni che riguardano esclusivamente vizi formali, perché l'obbligo informativo sui mezzi di ricorso opera per le impugnazioni incidenti sul merito della pretesa.
- La mancata attivazione del contraddittorio su una questione processuale non determina nullità quando il giudice decide su censure già dedotte dalle parti e si limita a qualificarle giuridicamente in modo diverso da quello prospettato dal ricorrente.
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