Cassazione Civile, Ordinanza n. 23431/2021 del 25/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 30 L. n. 794/1942 con cui il professionista chiedeva la liquidazione dei compensi per l'attività svolta in favore del cliente in un precedente giudizio contro un ente comunale. Il cliente si costituiva sostenendo che tra le parti fosse stato concordato un compenso inferiore, già integralmente pagato, e proponeva anche domanda riconvenzionale di restituzione di una somma e di fatturazione delle somme già versate. Il Tribunale, mutato il rito da camerale a ordinario per effetto delle difese svolte, accoglieva in larga parte la domanda del professionista. In appello il cliente contestava, tra l'altro, la conversione del rito, la mancata prova del mancato accordo sul compenso, l'ammissibilità e la valutazione della prova testimoniale, nonché la quantificazione della somma dovuta. Il professionista proponeva ricorso incidentale contro l'ammissibilità della prova orale, la valutazione dell'attendibilità dei testi e la compensazione delle spese. In Cassazione il ricorrente principale deduceva violazione delle norme sul rito speciale ex L. 794/1942, dell'art. 2697 c.c., delle regole sulle prove e degli artt. 115-116 c.p.c.; il ricorrente incidentale denunciava violazione degli artt. 2721, 2724, 2726 c.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché non coglieva la ratio decidendi sulla novità della questione e comunque mancava la dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dal mutamento di rito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo del ricorso principale, perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dell'ammissibilità/rilevanza dei capitoli di prova, attività riservata al giudice di merito. Quanto al ricorso incidentale, ha respinto il primo motivo perché la prova testimoniale era stata ritenuta ammissibile in ragione della deroga ai limiti dell'art. 2721 c.c. e, comunque, l'eccezione era tardiva; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché investiva l'apprezzamento di attendibilità dei testi; ha respinto il terzo motivo, reputando legittima la compensazione integrale delle spese di merito alla luce dell'esito complessivo della lite e della parziale soccombenza in appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza, con onere per entrambe le parti del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Norma posta a base del procedimento per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali dell'avvocato.
Richiamati per contestare la conversione del rito; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non incideva sulla ratio decidendi e non era prospettato un concreto pregiudizio difensivo.
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha reputato la censura inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.
D.M. 8 aprile 2004
Invocato dal ricorrente principale in tema di parametri/tariffe professionali; la Corte non ne ha fatto applicazione specifica, ritenendo inammissibile la doglianza nel suo complesso.
La Corte ribadisce che la violazione di tali norme è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte, disposte d'ufficio fuori dei limiti, o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno; non è invece censurabile la mera valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato dal ricorrente principale, ma la Corte non ha ravvisato un errore censurabile perché la doglianza mirava a sovvertire l'accertamento di merito.
La Corte ha ritenuto corretta l'ammissibilità della prova testimoniale per la deroga prevista dall'art. 2721, comma 2, c.c. e ha osservato che l'eventuale eccezione di inammissibilità era comunque tardiva e sanata.
La compensazione delle spese di merito è stata ritenuta legittima in considerazione dell'esito complessivo della controversia e della parziale soccombenza dell'appellato.
Richiamato dalle parti per articolare i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha escluso che le censure veicolate consentissero una nuova valutazione del merito.
Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione, richiamata nel procedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio per la liquidazione dei compensi professionali, la censura contro il mutamento del rito è inammissibile se non è spiegato in concreto quale pregiudizio difensivo sia derivato alla parte dalla conversione e se la doglianza non attacca la reale ratio della decisione.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione dell'ammissibilità, rilevanza e attendibilità delle prove, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi nella contestazione della semplice valutazione del materiale istruttorio; è necessaria l'allegazione che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove d'ufficio fuori dai limiti, oppure abbia attribuito valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia.
- I limiti di ammissibilità della prova testimoniale posti dall'art. 2721 c.c. non attengono all'ordine pubblico e, se non eccepiti tempestivamente, risultano sanati; non possono essere fatti valere per la prima volta in appello o in cassazione.
- La compensazione delle spese può essere mantenuta quando il giudice motivi sull'esito complessivo della lite e sulla soccombenza solo parziale di una parte, anche in presenza di una riduzione dell'importo originariamente riconosciuto.
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