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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23432/2021 del 25/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

Il ricorrente aveva agito davanti al Tribunale chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un fondo sito in Boville Ernica; in via subordinata domandava la condanna dei convenuti, quali eredi della famiglia beneficiaria, al pagamento del corrispettivo per l'attività di assistenza prestata per ventidue anni, insieme alla moglie, oltre al rimborso delle spese. Il Tribunale aveva rigettato le domande; l'appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale perché, rilevata la mancata notificazione dell'atto di appello a uno dei litisconsorti, era stato concesso un termine per la rinnovazione della notifica e l'appellante non vi aveva ottemperato nei termini. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio l'inammissibilità ai sensi dell'art. 331 c.p.c. senza provocare il contraddittorio; 2) violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., sostenendo che la causa non fosse inscindibile e che non ricorresse un litisconsorzio necessario, poiché erano state proposte più domande, tra cui una condanna al pagamento di un corrispettivo; 3) omessa motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fossero state spiegate le ragioni della qualificazione della controversia come causa inscindibile, con richiamo agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 132, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha affermato che il rilievo dell'inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 331, comma 2, c.p.c. è una questione di rito rilevabile d'ufficio e quindi non necessita di previa instaurazione del contraddittorio. Ha inoltre confermato che, essendo stata proposta domanda di usucapione di un fondo, era necessario il litisconsorzio tra tutti i proprietari del bene. Quanto al vizio di motivazione, ha osservato che l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici e non questioni giuridiche; inoltre, in caso di errores in procedendo, la censura di omessa motivazione non è ammissibile in cassazione. Nel merito processuale, ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 331, comma 2, c.p.c., poiché il termine per la rinnovazione della notificazione non era stato rispettato e non vi erano i presupposti per la rimessione in termini. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati, ma è stato dichiarato il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il previo contraddittorio non è necessario quando il rilievo officioso riguarda una questione di rito relativa a requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e prevedibili dalla parte diligente.

  • art. 331 c.p.c.

    In presenza di causa inscindibile o di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'impugnazione, ma la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma nel decidere.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame denunciabile in cassazione riguarda solo un fatto storico, non un punto o profilo giuridico.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per dedurre una carenza motivazionale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nel tipo di vizio prospettato.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio e sulla motivazione, senza accoglimento.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio e sulla motivazione, senza accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione riguarda una controversia che impone la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dal giudice comporta l'inammissibilità dell'appello.
  • Il rilievo officioso di una causa di inammissibilità fondata su un requisito processuale previsto dalla legge non viola, di per sé, il principio del contraddittorio se la questione era prevedibile per una parte diligente.
  • L'omesso esame denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve concernere un fatto storico decisivo e non una valutazione giuridica o la qualificazione della fattispecie processuale.
  • Nei motivi di ricorso per errores in procedendo non è ammissibile denunciare un vizio di omessa motivazione come tale, poiché la Corte di cassazione deve verificare direttamente l'atto processuale e il vizio dedotto.
  • La domanda di usucapione di un bene immobile impone la partecipazione di tutti i soggetti titolari del diritto dominicale sul bene, in quanto la decisione incide necessariamente sulla loro posizione giuridica.
  • Il mancato rispetto del termine perentorio concesso per rinnovare una notificazione necessaria nel giudizio di impugnazione determina la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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