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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23429/2021 del 25/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio possessorio promosso contro i titolari della porzione di lastrico solare confinante, i quali avevano realizzato un manufatto ritenuto dalla parte attrice non rispettoso delle distanze legali dal confine. Nel corso del processo la domanda venne prima accolta in sede interdittale con ordine di abbattimento della nuova costruzione, ma poi rigettata nel merito dal Tribunale. Dopo il decesso dell'originario attore, la causa proseguì ad istanza dell'erede. In appello la domanda venne nuovamente respinta, perché la Corte territoriale ritenne che fossero da considerare costruzione solo i pilastrini di sostegno della copertura, realizzati a distanza conforme, mentre lo sporto di copertura costituiva un cornicione irrilevante ai fini del computo; inoltre il muro di confine non doveva essere computato e i pilastrini risultavano legittimamente eseguiti in aderenza ad esso. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d'appello valutato che la parete del manufatto era finestrata e che tra i pilastrini e il muro di confine vi erano spazi aperti, con conseguente insussistenza della costruzione in aderenza; (2) violazione degli artt. 873 e ss. c.c., integrati dalle NTA del PRG comunale e dal d.m. 1444/1968, perché tali norme vieterebbero la costruzione di pareti finestrate in aderenza e, secondo la ricorrente, non consentirebbero la costruzione a confine in presenza di un mero muro di cinta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il primo motivo perché, quanto alla pretesa parete finestrata, la ricorrente non ha dimostrato che la questione fosse stata effettivamente devoluta al giudice d'appello, con conseguente difetto di autosufficienza della censura; quanto alla dedotta esistenza di spazi aperti tra pilastrini e muro di confine, la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato i singoli pilastrini come costruzioni autonomamente considerate e legittimamente aderenti al muro di confine. Anche il secondo motivo è stato respinto: la questione della parete finestrata è stata ritenuta nuova in cassazione, mentre il richiamo alle norme urbanistiche non esclude il principio di prevenzione, in base al quale uno dei proprietari può costruire per primo a confine, rendendo legittima la successiva aderenza dell'altro. La ricorrente è stata quindi condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è configurabile quando la censura non chiarisce che la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito o quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • artt. 873 e segg. c.c.

    Le norme sulle distanze legali devono essere lette in rapporto alla qualificazione del manufatto e al principio di prevenzione, senza escludere in sé la facoltà di costruire a confine.

  • art. 3 NTA del P.R.G. di Messina

    La norma urbanistica richiamata è stata interpretata come non ostativa alla costruzione a confine, ma solo come disciplina che consente costruzioni in aderenza.

  • d.m. 1444/1968

    Il richiamo alla disciplina sulle distanze non è stato ritenuto idoneo a superare il principio di prevenzione nei rapporti tra proprietari confinanti.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002

    La soccombenza della ricorrente comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la parte non dimostra in modo specifico che il fatto sia stato dedotto nel giudizio di merito e se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La prospettazione di una violazione di norme sulle distanze non può risolversi nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate o non tempestivamente dedotte; in cassazione non sono ammissibili questioni nuove.
  • Ai fini dell'applicazione delle distanze legali, rileva la qualificazione del manufatto operata dal giudice di merito; se la costruzione è individuata in singoli elementi strutturali, la verifica della distanza va compiuta con riferimento a tali elementi.
  • Le norme urbanistiche che consentono la costruzione in aderenza non escludono il principio di prevenzione: ciascun proprietario confinante può costruire per primo a confine, con conseguente legittimazione dell'altro ad aderire nei limiti consentiti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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