Cassazione Civile, Ordinanza n. 23433/2021 del 25/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di accertamento dell'usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c. e della L. n. 346 del 1976 su terreni siti in agro di Sogliano al Rubicone, rigettata dal Tribunale per carenza di prova. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente in cassazione ha censurato tale statuizione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e degli artt. 164, comma 4, e 163, nn. 3 e 4, c.p.c., sostenendo che l'atto di appello fosse specifico e idoneo a devolvere al giudice di secondo grado il riesame delle prove; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse effettivamente motivato sulla pretesa inammissibilità, limitandosi a recepire l'eccezione della controparte senza esaminare il contenuto dei motivi di gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che, nel giudizio di appello, quando la doglianza investe la valutazione delle prove compiuta dal primo giudice, è sufficiente ai fini della specificità dell'impugnazione l'indicazione dei punti della decisione e delle risultanze istruttorie che si vogliono sottoporre a nuovo esame, senza necessità di una puntuale critica analitica né di un progetto alternativo di sentenza. Poiché nell'atto di appello il ricorrente aveva contestato proprio la valutazione delle prove relative alle caratteristiche dei terreni, alle modalità di utilizzo e alla durata del possesso, il gravame doveva considerarsi ammissibile. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della domanda di usucapione speciale dei terreni; la Corte non ne discute il merito, ma il contesto della lite riguarda la prova dei relativi presupposti
L. n. 346 del 1976
indicata insieme all'art. 1159-bis c.c. quale fondamento dell'usucapione speciale invocata in giudizio
il testo riformulato dal d.l. n. 83 del 2012 va inteso nel senso che l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, ma non richiede formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione
art. 164, quarto comma, c.p.c.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura di erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello
invocato dal ricorrente insieme all'art. 164 c.p.c. per contestare il giudizio di inammissibilità dell'appello
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione giudiziale
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, dedotta come violata per l'asserita carenza motivazionale della decisione di appello
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., dopo la riforma del 2012, è necessario che l'atto individui chiaramente i capi della decisione impugnata e le ragioni della contestazione, ma non occorre una critica minuta e analitica di ogni passaggio motivazionale né la predisposizione di una sentenza alternativa.
- Quando l'impugnazione mira a contestare la valutazione delle prove compiuta dal primo giudice, è sufficiente indicare gli elementi istruttori e i punti della decisione sui quali si chiede il riesame, perché il giudizio di appello resta una revisio prioris instantiae e consente un autonomo apprezzamento del materiale probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è illegittima se l'atto di gravame, letto nel suo contenuto complessivo, consente di comprendere quali aspetti della decisione di primo grado si intendono censurare e su quali circostanze probatorie si fonda la richiesta di riforma.
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