Cassazione Civile, Ordinanza n. 23427/2021 del 25/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori esecutati)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'equa riparazione per la durata irragionevole di due procedure di esecuzione forzata pendenti davanti al Tribunale di Melfi. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda rilevando che non era stata depositata la copia completa degli atti dei giudizi presupposti e che tale omissione impediva di ritenere provati i fatti allegati. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo di aver comunque prodotto tutti i documenti in loro possesso, sufficienti a ricostruire le date di inizio delle esecuzioni, e che il Ministero non aveva contestato la ricostruzione fattuale. La Corte ha rilevato inoltre che le procedure esecutive non risultavano ancora estinte al momento della domanda e che i ricorrenti erano debitori esecutati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto erroneo il rigetto fondato sulla sola incompletezza della produzione documentale, poiché il giudice di merito, avendo disposto d'ufficio l'acquisizione degli atti dei procedimenti presupposti e avendo ricevuto comunque atti prodotti dalle parti, doveva esaminarli e utilizzarli per valutare la durata dei processi. Ha inoltre richiamato, per il giudice di rinvio, il principio secondo cui il debitore esecutato inattivo non beneficia necessariamente della presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo e deve allegare e provare uno specifico interesse a una celere espropriazione.
Norme richiamate
Il giudice non poteva rigettare la domanda senza esaminare gli atti comunque prodotti, una volta che la loro acquisizione era stata disposta e la parte aveva depositato documenti utili alla ricostruzione dei fatti.
La Corte richiama la regola dell'onere della prova, precisando che la valutazione della durata del processo presupposto doveva essere compiuta sugli atti disponibili e che, nei processi esecutivi, il debitore esecutato che lamenti un danno deve allegare e provare un interesse specifico.
Cass. 29139/2019
Viene richiamato il principio secondo cui nel processo esecutivo il debitore esecutato rimasto inattivo non subisce necessariamente effetti negativi dalla durata del processo e non opera automaticamente la presunzione di danno non patrimoniale.
Massime di principio
- Quando il giudice abbia disposto l'acquisizione d'ufficio degli atti del procedimento presupposto e la parte abbia comunque prodotto documentazione utile, non può rigettare la domanda per la sola incompletezza della produzione, ma deve esaminare il materiale disponibile e trarne le conseguenze probatorie.
- Nel giudizio per equa riparazione relativo alla durata di un processo esecutivo, il debitore esecutato inattivo non beneficia automaticamente della presunzione di danno non patrimoniale: deve allegare e dimostrare uno specifico interesse a una più rapida definizione della procedura.
- L'inosservanza dell'onere di produrre integralmente gli atti non consente, di per sé sola, di escludere ogni accertamento sulla durata del processo quando dagli atti versati in causa sia comunque possibile ricostruire i dati essenziali della controversia.
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