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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23430/2021 del 25/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un incarico affidato da una proprietaria per l'esecuzione di interventi su un immobile sito in Marina di Pulsano. A lavori ultimati, la committente ha lamentato numerosi difetti di esecuzione e ha chiesto il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa appaltatrice. Quest'ultima ha eccepito la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1667 c.c., sostenendo anche di aver eseguito solo una parte dei lavori e, in ogni caso, non quelli relativi alle parti strutturali da cui sarebbero derivati i danni. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d'appello ha confermato, ritenendo decisivo che non fosse provato che gli interventi sui solai, causa dei danni, fossero stati eseguiti dall'appaltatrice; ha inoltre ritenuto non provata la tempestiva denuncia dei vizi. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti sette motivi: i primi tre contestavano, rispettivamente, la mancata qualificazione della fattispecie tra art. 1667 e 1669 c.c., l'applicazione dell'art. 1669 c.c. in relazione ai vizi incidenti sulla funzionalità dell'immobile, e la ritenuta mancanza di prova della tempestiva denuncia dei vizi occulti; i motivi quarto, quinto e sesto censuravano la ricostruzione probatoria sulla mancata esecuzione dei lavori al solaio da parte dell'impresa, deducendo violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e erronea valutazione di preventivi, deposizioni testimoniali e dichiarazioni del direttore dei lavori; il settimo motivo contestava anche l'attendibilità e l'ammissibilità della testimonianza resa dal coniuge della resistente, assumendone l'incapacità a deporre e il conflitto d'interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi congiunti relativi alla qualificazione della responsabilità ex artt. 1667 o 1669 c.c. e alla denuncia dei vizi, perché la corte territoriale aveva posto a fondamento della decisione un accertamento preliminare e decisivo: non era stata provata l'esecuzione, da parte dell'appaltatrice, delle opere ai solai da cui sarebbero derivati i danni. Di conseguenza, la discussione sulla disciplina applicabile e sulla decadenza dalla garanzia era solo incidentale e non costituiva autonoma ratio decidendi. Sono stati rigettati anche i motivi che contestavano la valutazione delle prove, poiché la corte di merito aveva correttamente attribuito rilievo alla confessione giudiziale della committente, che aveva ammesso che l'appaltatrice non aveva rifatto il solaio ma solo il lastrico solare, e aveva comunque valorizzato in coerenza le risultanze testimoniali e della consulenza tecnica. La Corte ha inoltre escluso che il rapporto di coniugio del teste con la resistente ne determinasse automaticamente l'incapacità a deporre o l'inattendibilità, rilevando tra l'altro che tale nullità sarebbe comunque relativa e soggetta a tempestiva eccezione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    È richiamato come disciplina della garanzia per difformità e vizi dell'opera; la sua applicabilità è però resa irrilevante dall'accertata mancata prova che i lavori dannosi fossero stati eseguiti dall'appaltatrice.

  • art. 1669 c.c.

    È richiamato quale possibile disciplina della responsabilità per gravi difetti dell'opera; la Corte afferma che la questione è secondaria se manca la prova della riconducibilità dei lavori dannosi all'appaltatrice.

  • art. 96 c.p.c.

    È invocato nei motivi di ricorso, ma la Corte non ne accoglie la censura, escludendo il vizio denunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte esclude la fondatezza della doglianza.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla dedotta novità della contestazione in appello; la Corte ritiene la censura infondata perché non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    È la base processuale delle censure per violazione di legge avanzate nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    È la base processuale delle censure di nullità processuale dedotte con il primo e il settimo motivo.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    È invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude il vizio perché il fatto storico decisivo era stato esaminato e comunque la decisione si fondava su una confessione giudiziale.

  • art. 157, secondo comma, c.p.c.

    La nullità relativa derivante da incapacità del teste deve essere eccepita immediatamente dopo l'assunzione della prova, altrimenti si sana.

  • art. 246 c.p.c.

    È evocato per sostenere l'incapacità del teste; la Corte precisa che il solo rapporto di coniugio non basta a integrare automaticamente l'incapacità.

  • art. 256 c.p.c.

    La Corte ne delimita l'ambito, affermando che la nozione di interesse tale da legittimare la partecipazione al giudizio non può essere estesa automaticamente al coniuge di una parte.

  • art. 102 c.p.c.

    È citato nel settimo motivo, ma non determina accoglimento del ricorso.

  • art. 107 c.p.c.

    È citato nel settimo motivo, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato nel settimo motivo in tema di interesse e legittimazione, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di appalto, la qualificazione della domanda ai sensi degli artt. 1667 o 1669 c.c. presuppone preliminarmente che sia provato che i difetti o i danni lamentati derivino da opere effettivamente eseguite dall'appaltatore; in difetto di tale prova, la questione sulla specifica disciplina applicabile può restare irrilevante.
  • La discussione sulla decadenza o sulla tempestività della denuncia dei vizi non costituisce autonoma ratio decidendi quando il rigetto della domanda si fonda, in via prioritaria, sulla mancanza di prova del nesso tra i danni lamentati e i lavori eseguiti dal convenuto.
  • La confessione giudiziale della parte, se avente ad oggetto un fatto decisivo, ha efficacia di prova legale e può fondare da sola l'accertamento della mancata esecuzione di determinate opere.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando il fatto storico risulti comunque valutato dal giudice di merito, oppure quando la censura miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del materiale probatorio.
  • La valutazione della sussistenza della contestazione o della non contestazione dei fatti allegati rientra nel potere del giudice di merito e non può essere rivista in cassazione come se fosse un nuovo giudizio di fatto.
  • Il mero rapporto di coniugio con una parte non determina automaticamente l'incapacità a testimoniare né impone, da solo, un giudizio di inattendibilità del teste; occorre verificare concretamente l'esistenza di un interesse qualificato nel senso rilevante dall'ordinamento.
  • L'eventuale incapacità a deporre integra una nullità relativa che deve essere eccepita tempestivamente dopo l'assunzione della prova, altrimenti resta sanata.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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