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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23428/2021 del 25/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da più giudizi riuniti tra fratelli e coeredi in relazione alla ricostruzione dell’asse patrimoniale familiare e alla natura di due scritture private del 1955 e del 1968, con le quali si era affermato che determinati immobili erano comuni perché acquistati con denaro comune o, secondo la controparte, con denaro del padre. Un fratello sosteneva che alcuni immobili formalmente intestati a un altro dovessero essere conferiti nella massa comune e poi divisi; la controparte, invece, eccepiva che quelle scritture non costituivano un valido titolo di comunione e che i beni a lui intestati erano di sua esclusiva proprietà, chiedendo anche il riconferimento di altri cespiti o somme. In appello la Corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello principale per violazione dell’art. 82 c.p.c. e rigettava l’appello incidentale, ritenendo che le doglianze non scalfissero il punto decisivo della decisione di primo grado, ossia la mancanza di un contratto scritto idoneo a costituire comunione per beni immobili ex art. 1350, n. 3, c.c. Il ricorrente in cassazione deduceva due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare l’esistenza di una comunione di fatto o di una società di fatto familiare, con fondo comune, alea comune e affectio societatis, e che gli immobili non sarebbero usciti dal patrimonio familiare se non per intestazione fittizia; 2) error in procedendo per mancata istruttoria e mancata nomina di CTU, assumendo che le scritture private identificassero sufficientemente i beni e consentissero di individuare i cespiti da dividere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., perché il giudizio di appello era stato introdotto prima dell’11 settembre 2012. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte di merito aveva effettivamente esaminato il fatto storico decisivo, cioè la natura delle scritture private, e che la doglianza mirava solo a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione; ha ribadito che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa considerazione di elementi istruttori o di argomentazioni difensive. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché l’accertamento della determinatezza dell’oggetto del negozio spetta al giudice di merito ed era stato motivatamente compiuto dalla Corte territoriale, che aveva ritenuto impossibile individuare, anche solo approssimativamente, gli immobili oggetto della pretesa comunione; la censura era inoltre generica e tesa a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 82 c.p.c.

    La violazione di tale norma, posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell'appello principale, è stata richiamata come causa ostativa al gravame in appello.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la previsione di inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, quinto comma, c.p.c, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, c.p.c., la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, non si applica ... per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'il settembre 2012

    La preclusione al ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza di appello conforme non opera per gli appelli introdotti prima dell'11 settembre 2012.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non integra il vizio l'omesso esame di elementi istruttori o di argomentazioni difensive.

  • art. 1350, n. 3, c.c.

    Per la costituzione di diritti reali o per la validità del relativo titolo costitutivo su beni immobili è richiesta la forma scritta ad substantiam; una scrittura privata meramente ricognitiva o di accertamento non può supplire alla mancanza del contratto originario scritto.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    La nullità del negozio è stata richiamata in relazione al difetto di un requisito essenziale del contratto e, in particolare, all'indeterminatezza dell'oggetto.

  • art. 1346 c.c.

    L'oggetto del contratto deve essere determinato o almeno determinabile; in difetto, il negozio è nullo.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato applicato il raddoppio del contributo unificato in presenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non consente di censurare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di ricostruzioni difensive alternative.
  • La parte che deduce l'omesso esame di un fatto non può utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove compiuta dal giudice di appello.
  • L'accertamento della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto è questione di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione è del tutto mancante o apparente.
  • Una scrittura privata che si limiti ad accertare o dichiarare una situazione patrimoniale non può sostituire il contratto originario richiesto in forma scritta ad substantiam per la costituzione di diritti reali su immobili.
  • La nullità per difetto di forma o per indeterminatezza dell'oggetto comporta l'inidoneità del negozio a produrre gli effetti costitutivi allegati dalla parte che lo invoca.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàTestamentoDivisione ereditariaCompravendita
RamiProcesso civileDiritti realiSuccessioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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