Cassazione Penale, Sentenza n. 13950/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento notturno, contestando in particolare (i) la sussistenza dei "gravi indizi" di concorso nella detenzione di stupefacenti (circa 400 g di marijuana) e sostenendo che si tratterebbe di mera connivenza non punibile, in quanto la droga era conservata in luoghi accessibili della casa familiare e la ricorrente sarebbe stata ignara della sua presenza; (ii) l'insussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui non sussisteva mera connivenza: erano stati rinvenuti circa 400 grammi di marijuana in più locali dell'abitazione, una piccola serra con pianta di cannabis, una somma di denaro considerevole e, soprattutto, materiale per il confezionamento (barattoli, buste in cellophane, dosi già preparate, bilancino) posto in posizione ben visibile su una scrivania. Tali elementi, valutati nel loro insieme, consentivano di ritenere la probabilità elevata di un contributo consapevole all'attività di preparazione e smercio, giustificando la misura cautelare. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile come generico e non devoluto nel giudizio di riesame. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'istanza di riesame avverso le ordinanze cautelari: il ricorso è stato valutato nel quadro del riesame e confermato per la presenza di gravi indizi e esigenze cautelari.
Rinvio alla disciplina del concorso di persone nel reato: il giudice ha ritenuto provato, in termini di gravità indiziaria, il concorso della ricorrente nella detenzione e preparazione dello stupefacente.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma relativa alla disciplina penale sugli stupefacenti: la condotta contestata (detenzione ai fini di spaccio/concorrente nella detenzione) è inquadrata alla luce di tale disposizione.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Criterio di impugnazione per cassazione: la ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e valutazione dei fatti, ma la Corte ha ritenuto le censure in sostanza una rivalutazione del materiale probatorio non ammissibile in questa sede.
Norma sulle esigenze cautelari: il motivo relativo all'insussistenza delle esigenze cautelari è stato ritenuto generico e non adeguatamente devoluto al giudizio di riesame, per cui inammissibile.
Massime di principio
- La mera presenza di stupefacenti in luoghi accessibili in un'abitazione familiare non è di per sé sufficiente a configurare il concorso: può sussistere una mera connivenza non punibile se non emergono elementi di contributo consapevole.
- Elementi che indicano un apporto attivo (e quindi la possibilità di concorso) includono: rilevante quantitativo di droga distribuito in più locali, coltivazione domestica, materiale per il confezionamento visibile (buste, bilancino, dosi già preparate), denaro contante consistente e la collocazione dell'occorrente in posizione "a vista" che suggerisca attività di preparazione/smercio.
- La valutazione della gravità indiziaria al riesame deve essere motivata con riferimento agli elementi concreti e alla loro compatibilità con un contributo consapevole alla condotta criminosa; una rivalutazione libera dei fatti in Cassazione è limitata.
- Le eccezioni circa le esigenze cautelari devono essere formulate in modo specifico e già devolute al giudizio di riesame: motivi generici possono essere dichiarati inammissibili.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe offrire spiegazioni concrete e documentate (es. prova della provenienza lecita del denaro, dichiarazioni credibili sull'ignoranza della presenza di stupefacenti, elementi che dimostrino impossibilità di accesso/uso) per contrastare l'insieme probatorio che indica attività di confezionamento o spaccio.
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